IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e
delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica,
attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza;
Ritenute altresi' le particolari e straordinarie necessita' ed
urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di
reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresi',
gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire piu'
efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche
interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione
dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;
Considerata inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di
rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di
manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare i
livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade
Napoli 2019 nonche' di integrare la disciplina volta a semplificare
gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui
straordinaria urgenza e' connessa all'imminente svolgimento
dell'Universiade Napoli 2019;
Ravvisata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;
Considerata infine la straordinaria necessita' ed urgenza di
rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in
occasione delle manifestazioni sportive, nel piu' ampio quadro delle
attivita' di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumita'
pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia
di immigrazione
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma
1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, puo'
limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e
sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle
violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2
dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con
il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il
Presidente del Consiglio dei ministri.».