LA BANCA D'ITALIA Vista la decisione n. 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione n. 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012; Visto l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286); Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' e idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; Viste le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare: l'art. 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia; l'art. 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza; Visto il comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante; Viste le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la decisione n. 2013/10 della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro; Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e a controlli di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo; Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti; Considerato che la citata decisione n. 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.