LA BANCA D'ITALIA 
 
  Vista la decisione n. 2010/14 della Banca centrale europea  del  16
settembre 2010, relativa ai controlli  di  autenticita'  e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo,  come  modificata  dalla
decisione n. 2012/19 della Banca centrale  europea  del  7  settembre
2012; 
  Visto  l'art.  97  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge  24  marzo
2012, n. 27, che reca norme per la  protezione  dell'euro  contro  la
falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,  n.  409,
nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286); 
  Visto in particolare il comma 1 di detto articolo  che  sostituisce
l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli
obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita'  e
idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare
il comma 9 dello stesso,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di emanare disposizioni di attuazione  anche  con  riguardo  a
procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante
nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del  contante
sono tenuti a trasmettere; 
  Viste le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare: 
    l'art.  8,  comma  2-bis,  che  prevede  che  gli  operatori  non
finanziari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo  decreto-legge,
che  svolgono  professionalmente  attivita'  di   trattamento   delle
banconote in euro sono tenuti a  iscriversi  in  un  apposito  elenco
tenuto dalla Banca d'Italia; 
    l'art.  8,  comma  2-ter,  che  prevede  che  la  Banca  d'Italia
disciplina  con  proprio  regolamento  i  requisiti   di   iscrizione
all'elenco di cui al comma 2-bis e  i  casi  di  cancellazione  e  di
decadenza; 
  Visto il comma 7 del citato art.  8,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante; 
  Viste le modifiche apportate all'art. 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
72; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la decisione n. 2013/10 della Banca Centrale Europea  del  19
aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione
e ritiro delle banconote in euro; 
  Considerato che la protezione  dell'integrita'  e  dello  stato  di
conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare
la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi  di  pagamento  e
che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di  autenticita'
per riconoscere prontamente i falsi e a controlli  di  idoneita'  per
accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti  sia
di buon livello qualitativo; 
  Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte
devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle  autorita'
nazionali competenti; 
  Considerato che la citata decisione n. 2010/14 della BCE ha dettato
regole e procedure comuni relative al controllo  dell'autenticita'  e
idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; 
  Considerati i commenti ricevuti durante la  fase  di  consultazione
pubblica 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai gestori del contante  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.