IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e'
previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27
novembre 2002;
Considerato che il disciplinare per le scorte tecniche alle
competizioni ciclistiche su strada, che e' pienamente in vigore da
piu' sedici anni, ha prodotto significativi risultati termini di
sicurezza delle competizioni ciclistiche;
Considerato che il testo vigente del predetto disciplinare,
tuttavia, era stato pensato soprattutto per manifestazioni
competitive su strada con non piu' di duecento concorrenti;
Considerato l'attuale vertiginoso sviluppo del ciclismo amatoriale
in Italia, che impone, di valutare con attenzione anche le
manifestazioni che vedono la partecipazione di moltissimi
concorrenti, in alcuni casi anche migliaia;
Considerato di dover adeguare le diposizioni del disciplinare per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada alle
mutate esigenze organizzative connesse alle manifestazioni sportive
denominate Gran Fondo o simili definizioni che prevedono la
partecipazione di migliaia di concorrenti;
Considerato che per raggiungere l'obiettivo della sicurezza
adeguata per le competizioni sopraindicate occorre approvare
modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada che permetteranno anche una crescita del
livello qualitativo delle competizioni che impegnano molti
concorrenti per ottenere risultati di ordine, qualita', efficienza e
sicurezza delle competizioni sportive che sono oggetto di scorta
tecnica senza l'intervento delle Forze di polizia;
Considerato che, per queste manifestazioni sportive, e'
indispensabile un piu' rigoroso riferimento alle norme sportive
federali, allo scopo di ribadire la centralita' di queste rispetto
alla sicurezza delle competizioni sportive in cui sono presenti
scorte tecniche abilitate;
Considerato che per le manifestazioni con piu' di duecento
concorrenti, appare indispensabile prevedere che il responsabile
della scorta non possa iniziare la scorta ne' consentirne la
continuazione se non e' costantemente garantita la presenza al
seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli
sanitari equiparati, di personale medico;
Considerato che per consentire una migliore sicurezza delle
manifestazioni indicate sia necessario che, accanto al personale
abilitato di scorta, sia garantita anche la presenza di persone in
possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata
dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo
rilasciato da un ente di promozione sportiva;
Considerato che per le grandi manifestazioni, e' necessario
disciplinare meglio il tema, importante anche per la sicurezza dei
concorrenti, delle barriere protettive al traguardo, soprattutto per
le gare piu' importanti, in conformita' alle regole imposte dalla
Federazione ciclistica italiana;
Considerato che, per le grandi manifestazioni che vedono la
partecipazione di oltre mille concorrenti sia necessario prevedere
misure aggiuntive rispetto a quelle gia' vigenti, stabilendo che, in
ogni caso, sia garantita la presenza di personale addetto ai servizi
di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezione ed i punti
sensibili del percorso;
Considerato che, in conseguenza all'introduzione delle nuove
previsioni relative alle grandi manifestazioni, e' necessario
ridisegnare completamente la figura del responsabile dei servizi di
scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da
quella, di nuova definizione, del capo-scorta, ai cui sono affidati
compiti operativi di coordinamento del personale abilitato;
Considerato che, sul piano pratico, la distinzione netta di figure
e di responsabilita', potra' consentire, una volta partita la corsa,
che il capo-scorta svolga solo il servizio di scorta mentre il
responsabile dei servizi, con una visione piu' ampia, possa tenere
monitorata l'integrita' delle dotazioni di sicurezza richieste
(ambulanze, assistenza sanitaria transenne, ecc.);
Considerato che, in conseguenza delle modifiche proposte sia
necessario intervenire anche sulle norme relative alle procedure di
abilitazione, senza esame, di persone che svolgono o hanno svolto
funzioni di polizia;
Considerato che sia necessario modificare le disposizioni di
carattere burocratico e gestionale dell'attivita' di abilitazione e
relative all'adeguamento delle attrezzature dei veicoli e del
personale di scorta, per renderle piu' funzionali all'evolversi della
tecnologia e alla complessita' delle manifestazioni da scortare;
Ritenuto di dover modificare, per quanto precede, il disciplinare
per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada,
approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;
Determina:
1. E' approvato l'annesso provvedimento di modifica del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre
2002.
2. Dall'attuazione della presente determinazione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2019
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale
Grande
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1724