IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione; Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002; Considerato che il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, che e' pienamente in vigore da piu' sedici anni, ha prodotto significativi risultati termini di sicurezza delle competizioni ciclistiche; Considerato che il testo vigente del predetto disciplinare, tuttavia, era stato pensato soprattutto per manifestazioni competitive su strada con non piu' di duecento concorrenti; Considerato l'attuale vertiginoso sviluppo del ciclismo amatoriale in Italia, che impone, di valutare con attenzione anche le manifestazioni che vedono la partecipazione di moltissimi concorrenti, in alcuni casi anche migliaia; Considerato di dover adeguare le diposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada alle mutate esigenze organizzative connesse alle manifestazioni sportive denominate Gran Fondo o simili definizioni che prevedono la partecipazione di migliaia di concorrenti; Considerato che per raggiungere l'obiettivo della sicurezza adeguata per le competizioni sopraindicate occorre approvare modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada che permetteranno anche una crescita del livello qualitativo delle competizioni che impegnano molti concorrenti per ottenere risultati di ordine, qualita', efficienza e sicurezza delle competizioni sportive che sono oggetto di scorta tecnica senza l'intervento delle Forze di polizia; Considerato che, per queste manifestazioni sportive, e' indispensabile un piu' rigoroso riferimento alle norme sportive federali, allo scopo di ribadire la centralita' di queste rispetto alla sicurezza delle competizioni sportive in cui sono presenti scorte tecniche abilitate; Considerato che per le manifestazioni con piu' di duecento concorrenti, appare indispensabile prevedere che il responsabile della scorta non possa iniziare la scorta ne' consentirne la continuazione se non e' costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli sanitari equiparati, di personale medico; Considerato che per consentire una migliore sicurezza delle manifestazioni indicate sia necessario che, accanto al personale abilitato di scorta, sia garantita anche la presenza di persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva; Considerato che per le grandi manifestazioni, e' necessario disciplinare meglio il tema, importante anche per la sicurezza dei concorrenti, delle barriere protettive al traguardo, soprattutto per le gare piu' importanti, in conformita' alle regole imposte dalla Federazione ciclistica italiana; Considerato che, per le grandi manifestazioni che vedono la partecipazione di oltre mille concorrenti sia necessario prevedere misure aggiuntive rispetto a quelle gia' vigenti, stabilendo che, in ogni caso, sia garantita la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezione ed i punti sensibili del percorso; Considerato che, in conseguenza all'introduzione delle nuove previsioni relative alle grandi manifestazioni, e' necessario ridisegnare completamente la figura del responsabile dei servizi di scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da quella, di nuova definizione, del capo-scorta, ai cui sono affidati compiti operativi di coordinamento del personale abilitato; Considerato che, sul piano pratico, la distinzione netta di figure e di responsabilita', potra' consentire, una volta partita la corsa, che il capo-scorta svolga solo il servizio di scorta mentre il responsabile dei servizi, con una visione piu' ampia, possa tenere monitorata l'integrita' delle dotazioni di sicurezza richieste (ambulanze, assistenza sanitaria transenne, ecc.); Considerato che, in conseguenza delle modifiche proposte sia necessario intervenire anche sulle norme relative alle procedure di abilitazione, senza esame, di persone che svolgono o hanno svolto funzioni di polizia; Considerato che sia necessario modificare le disposizioni di carattere burocratico e gestionale dell'attivita' di abilitazione e relative all'adeguamento delle attrezzature dei veicoli e del personale di scorta, per renderle piu' funzionali all'evolversi della tecnologia e alla complessita' delle manifestazioni da scortare; Ritenuto di dover modificare, per quanto precede, il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002; Determina: 1. E' approvato l'annesso provvedimento di modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002. 2. Dall'attuazione della presente determinazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2019 Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale Grande Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1724