Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo
n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della
legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata
legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE
della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale del 4  settembre  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  214  del  13
settembre 2000, con il quale e' stata riconosciuta  la  denominazione
di origine controllata dei vini «Arcole» ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale del  2  novembre  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  267  del  16
novembre 2006, con il quale e' stato modificato  il  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Arcole»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Arcole»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione
della DOP «Arcole»; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa  in  data  31  gennaio
2018, per il tramite della Regione Veneto e successive  integrazioni,
su istanza del Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, con  sede
in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Arcole», nel rispetto della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea   e,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
controllata dei vini «Arcole»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Arcole». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Arcole»,  in  regola  con  le  disposizione  contenute  nel
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  -
Ufficio PQAI IV, via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.