Estratto determina n. 904/2019 del 4 giugno 2019 
 
    Medicinale: ARGONAL. 
    Titolare A.I.C.: Dompe' Farmaceutici S.p.a., via San  Martino  n.
12 - 20122 Milano, Italia. 
    Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60  compresse  in
blister PVC/AL - A.I.C. n. 034254060 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti. 
    Principio attivo: mesalazina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «800 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 034254060 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 14,05; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,36. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale ARGONAL e' classificato, ai sensi dell'art.  12,  comma  5
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARGONAL
e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il quale impone di non includere negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le  indicazioni
o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.