IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio  delle
quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle  STG  possono
ricevere,  mediante  provvedimento  di   riconoscimento,   l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526,  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione  del  17  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee L.
100  del  20  aprile  2000  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Aceto  balsamico  tradizionale  di
Modena»; 
  Visto il decreto del 16 ottobre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257  del  4
novembre 2009 con il quale e' stato attribuito  al  Consorzio  tutela
Aceto balsamico tradizionale di Modena il riconoscimento e l'incarico
a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP  «Aceto  balsamico  tradizionale  di
Modena»; 
  Visto il decreto del 18  maggio  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2016, con  il
quale e' stato confermato,  da  ultimo,  al  Consorzio  tutela  Aceto
balsamico tradizionale di Modena l'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  per
la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
citato,  recante  disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle  IGP  che
individua  la  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza   del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «elaboratori»  nella  filiera
aceti diversi dagli «aceti di vino» individuata all'art.  4,  lettera
h) del medesimo decreto, rappresenta almeno i  2/3  della  produzione
controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento.  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con  nota  del  13
maggio 2019 (prot. mipaaft n. 34223) e delle attestazioni  rilasciate
dall'organismo di controllo Kiwacermet a mezzo pec in data 20  maggio
2019 (prot. Mipaaft n. 35580), autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla denominazione di origine  protetta  «Aceto  balsamico
tradizionale di Modena»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  19
marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena a svolgere
le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge  n.  526/1999
per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena», 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
16 ottobre 2009 e rinnovato  da  ultimo  con decreto  ministeriale 18
maggio 2016 al  Consorzio  tutela  Aceto  balsamico  tradizionale  di
Modena con sede legale in Modena alla via Ganaceto n. 134, a svolgere
le funzioni di cui all'art. 14, comma 15,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena»; 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto del 16 ottobre  2009  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 giugno 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi