IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, del  17  giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e  integrazioni
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma  33,  legge  24  novembre  2003,  n.  326  e
successive modificazioni ed integrazioni, che dispone la negoziazione
del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  del  30  novembre  2007,  n.  279,  recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto  1996,  n.  425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie  per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e l'Agenzia europea per i  medicinali  (EMA),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 aprile 2004, n. 136; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  rubricata  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note  CUF»),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale, del 4 novembre 2004, n. 259,  Supplemento  ordinario,
n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  del  7  luglio  2006,  n.  156,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale, del 7 luglio 2006, n. 156, Supplemento ordinario,  n.
161; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre  2006,  n.  227,
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre 2006, n. 227; 
  Vista la determina AIFA 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale, del 10 gennaio 2007, n. 7, Supplemento  ordinario  n.
6, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 1081/2013 del 22  novembre  2013,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  2013,  recante
«Istituzione della nota AIFA n. 94»; 
  Vista la determina n. 16/2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2014, recante «Riclassificazione  relativa  alla
prescrizione di medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA»  con  la
quale il medicinale per uso umano «Seacor», nella  titolarita'  della
societa' SPA - Societa' prodotti antibiotici  S.p.a.,  e'  rimborsato
dal Servizio sanitario nazionale con classificazione in classe A, con
note AIFA 13 e  94,  e  piu'  propriamente  nella  parte  in  cui  il
medicinale e' rimborsato per l'indicazione  terapeutica  «prevenzione
secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico»; 
  Tenuto conto dell'esito del procedimento di  riesame  condotto  dal
Comitato  per  i   medicinali   per   uso   umano   (CHMP)   dell'EMA
(EMEA/H/A-31/1464) sfociato nella raccomandazione EMA/712678/2018 del
14 dicembre 2018, con  cui  il  CHMP  ha  concluso  che  il  rapporto
rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la  recidiva  di
malattie cardiache o ictus sia negativo; 
  Tenuto   conto   altresi'    della    successiva    raccomandazione
EMA/186168/2019 del 29 marzo 2019  adottata  dal  CHMP,  confermativa
della precedente  raccomandazione  EMA/712678/2018  del  14  dicembre
2018; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4 e 5 aprile 2019; 
  Vista la comunicazione inviata dall'Agenzia in data 15 aprile  2019
alla societa' SPA - Societa'  prodotti  antibiotici  S.p.a.  con  cui
l'azienda e' stata resa edotta del predetto parere della CTS e quindi
della decisione  di  escludere  dalla  rimborsabilita'  l'indicazione
d'uso degli acidi grassi omega-3 per la «prevenzione  secondaria  nel
paziente  con   pregresso   infarto   miocardico»   con   conseguente
eliminazione della nota  AIFA  n.  94,  con  richiesta  di  eventuali
controdeduzioni ai sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990; 
  Viste le osservazioni presentate  dalla  SPA  -  Societa'  prodotti
antibiotici S.p.a. in data 19 aprile 2019; 
  Visto altresi' il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio 2019, che  non
ritiene accoglibili  le  osservazioni  presentate  dalla  societa'  e
conferma il proprio precedente parere del 3, 4 e 5 aprile 2019; 
  Tenuto   conto   della   decisione   della   Commissione    europea
EMEA/H/A-31/1464 del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro  dell'art.
31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per  uso
umano contenenti «esteri etilici di  acidi  omega-3»  per  uso  orale
nella prevenzione secondaria in seguito all'infarto miocardico; 
  Considerato  pertanto  necessario,  all'esito   del   procedimento,
provvedere alla riforma della determina  n.  16/2014  dell'8  gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio  2014,
recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione  di  medicinali
per uso umano a base di N-3 PUFA»  relativa  al  medicinale  per  uso
umano «Seacor»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                 Riforma della determina n. 16/2014 
 
  La determina n.  16/2014  dell'8  gennaio  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   27   del   3   febbraio   2014,   recante
«Riclassificazione relativa alla prescrizione di medicinali  per  uso
umano a base di N-3 PUFA» relativa al medicinale per uso umano SEACOR
e' riformata nei seguenti termini: 
    a) all'art. 1 il riferimento a «nota 94» e' abrogato; 
    b) a seguire e'  inserito  il  seguente  periodo:  «l'indicazione
terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel paziente con
pregresso infarto miocardico non e' rimborsata dal Servizio sanitario
nazionale».