La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Nucleo della Concretezza
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della
Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui
all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento
dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della
Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare
nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del
Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e' approvato il
Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento;
b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle
azioni correttive;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento delle attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e
degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in
collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di
attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le
misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita e' redatto processo verbale,
sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo
delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonche'
le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche
l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine
entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione,
nei tre giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire
ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al
prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al
Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure
correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per
l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la
pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 60-ter (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della
Concretezza). - 1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della
Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali
irregolarita' dell'azione amministrativa degli enti locali e
chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai sopralluoghi
e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale
del Governo richiedente.
Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). - 1. Per
lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e 60-ter,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatre' unita' di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate
come segue:
a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello dirigenziale
in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 60-quinquies (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed
educative). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si
applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle
loro specificita' organizzative e funzionali e nel rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad
essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 19,
comma 5-bis, 35, comma 5, e 60 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Omissis.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. Omissis.
Omissis.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
Omissis.»
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce le modalita' di acquisizione
della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei
ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato elabora, altresi', il conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti
che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
quotate partecipate direttamente o indirettamente, a
qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati e dalle societa' dalle stesse
controllate, nonche' gli enti e le aziende e gli enti di
cui all'art. 70, comma 4 e la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente
ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
personale comunque utilizzato, in conformita' alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a
cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando
alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29
marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di
cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle
leggi vigenti. Per le predette finalita' l'Ispettorato si
avvale altresi' di un numero complessivo di dieci
funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra
il personale di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle
verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla Procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233:
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di
cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in
via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a
direttore generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 9 (Personale della Presidenza) . - Omissis.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
Omissis.».