IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n.  12810,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 141 del 19 giugno 2012, con il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio tutela vini d'Abruzzo ed  attribuito  per  un  triennio  al
citato Consorzio di tutela  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo
d'Abruzzo»,  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  «Trebbiano   d'Abruzzo»   e
«Villamagna»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio  2016,   n.   12277,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 57 del 9 marzo 2016, con il quale e'  stato  confermato
per  un  ulteriore  triennio  l'incarico  al  Consorzio  tutela  vini
d'Abruzzo   a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo  8
aprile 2010, n. 61  per  le  DOC  «Abruzzo»,  «Cerasuolo  d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo»  e  «Villamagna»  ed
integrato il  suddetto  incarico  per  le  IGP  «Colline  Pescaresi»,
«Colline Teatine», «Colline Frentane»,  «Colli  del  Sangro»,  «Terre
Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del
turismo; 
  Considerato che lo statuto del  Consorzio  tutela  vini  d'Abruzzo,
approvato da questa  Amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre  che  lo  statuto  del  Consorzio  tutela  vini
d'Abruzzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui  alla  legge  n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela  vini  d'Abruzzo  puo'
adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato  che  nel  citato  statuto  il  Consorzio  tutela  vini
d'Abruzzo  richiede  il  conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016,  n.   238   sulle   DOC   «Abruzzo»,   «Cerasuolo   d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano  d'Abruzzo»  e  «Villamagna»  e
sulle IGP «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane»,
«Colli del Sangro», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», «Terre di
Chieti» e «Del Vastese» o «Histonium»; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la
rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238  del  2016  per  le   DOC   «Abruzzo»,   «Cerasuolo   d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e per
le  IGT  «Colline  Frentane»,  «Colline  Teatine»,  «Del  Vastese»  o
«Histonium», «Terre de L'Aquila»  o  «Terre  Aquilane»  e  «Terre  di
Chieti» e la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41  della
legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colline Pescaresi».  Tale  verifica
e' stata eseguita sulla base delle attestazioni  rilasciate,  con  la
nota protocollo n. 107/19  del  21  maggio  2019,  dall'organismo  di
controllo Agroqualita' S.p.a., autorizzato a svolgere l'attivita'  di
controllo sulle citate denominazioni; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Agroqualita' S.p.a., con la nota  citata,  il  Consorzio
tutela  vini  d'Abruzzo   non   ha   dimostrato   di   possedere   la
rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per
la IGT «Colli del Sangro»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al  Consorzio  tutela  vini  d'Abruzzo  a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art.
41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per  le  DOC  «Abruzzo»,
«Cerasuolo   d'Abruzzo»,   «Montepulciano   d'Abruzzo»,    «Trebbiano
d'Abruzzo» e «Villamagna» e per le IGT «Colline  Frentane»,  «Colline
Teatine», «Terre de L'Aquila» o «Terre Aquilane» e «Terre di  Chieti»
e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016
per la IGT «Colline Pescaresi»; 
  Ritenuto    altresi'    necessario    procedere    all'integrazione
dell'incarico al  Consorzio  tutela  vini  d'Abruzzo  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli   interessi
relativi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016
per la IGT «Del Vastese» o «Histonium»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  4  giugno  2012,   n.   12810   e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio  tutela  vini  d'Abruzzo,
con sede legale in Ortona (CH), presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo,
corso Matteotti Palazzo Corvo, a svolgere le funzioni di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4,  della
legge n. 238 del 2016, per le DOC «Abruzzo»,  «Cerasuolo  d'Abruzzo»,
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» e per
le IGT «Colline Frentane», «Colline Teatine», « Terre de L'Aquila»  o
«Terre Aquilane» e «Terre di Chieti» e le funzioni  di  cui  all'art.
41, comma 1  della  legge  n.  238  del  2016  per  la  IGT  «Colline
Pescaresi». 
  2. E' integrato,  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede legale
in Ortona (CH), presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, corso Matteotti
Palazzo Corvo, l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4,  della
legge n. 238 del 2016 per la IGT «Del Vastese» o «Histonium».