IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che,  tra
l'altro, attribuisce  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 1984 con il quale si fa obbligo alle unita'  sanitarie  locali
di inviare alle regioni e alle province autonome nonche' al Ministero
della  sanita'  le  informazioni  relative  alle  proprie   attivita'
gestionali ed economiche; 
  Rilevato che, con  il  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con
proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione  dei  dati
sulle attivita'  gestionali  ed  economiche  delle  unita'  sanitarie
locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  sul  riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i
compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in  ordine   alle
attivita' di informazione ed, in particolare,  alla  lettera  e)  del
comma 1, il coordinamento informativo e statistico; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del  16  febbraio  2001
con il quale vengono  individuati  i  modelli  di  rilevazione  delle
attivita' economiche delle aziende unita' sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere a partire  dall'anno  di  competenza  2001,  CE -
modello  di  rilevazione  del  conto  economico,  SP -   modello   di
rilevazione dello Stato Patrimoniale, LA - modello di  rilevazione  a
consuntivo dei costi per livelli di  assistenza  e  CP -  modello  di
rilevazione a consuntivo dei costi dei presidi ospedalieri a gestione
diretta delle aziende unita' sanitarie locali; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2001 riguardante
la rilevazione trimestrale, attraverso il modello CE, dei costi e dei
ricavi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  29  aprile  2003
riguardante l'estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto  pubblico  dell'obbligo  della  redazione  dei
modelli per  l'acquisizione  dei  dati  economici  per  finalita'  di
programmazione e di governo della spesa sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno  2004  che
modifica il modello LA per adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive
derivanti dall'entrata in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001  sui  Livelli  Essenziali  di
assistenza sanitaria; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 23 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  23  ottobre  2006
riguardante  l'estensione  alle  aziende  ospedaliere   universitarie
integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici
universitari a gestione diretta  di  diritto  pubblico)  dell'obbligo
della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per
finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2007 recante i
nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e  dello  Stato
patrimoniale (SP), alla  cui  compilazione  sono  tenute  le  aziende
unita' sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se
trasformati in fondazioni  e  le  aziende  ospedaliere  universitarie
integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici
universitari a gestione diretta di diritto pubblico),  nonche'  anche
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  le
attivita'  sanitarie  gestite  direttamente   (cosiddetta   «gestione
sanitaria accentrata»); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre  2007  recante
la codifica e le linee guida dei nuovi  modelli  di  rilevazione  del
Conto economico (CE) e  dello  Stato  patrimoniale  (SP)  di  cui  al
richiamato decreto del 13 novembre 2007; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il  Patto  per
la salute 2010-2012 (rep. Atti 243/CSR) e in particolare  l'art.  11,
comma 1, lettera d); 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed  in  particolare
il Titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il
settore sanitario» che detta disposizioni volte a garantire  che  gli
enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con  le  risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento
degli obiettivi  di  finanza  pubblica  sulla  base  di  principi  di
armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 
  Visti in particolare l'art. 26, commi 3, e l'art. 32, comma 6,  del
predetto decreto legislativo n. 118 del  2011  che  stabiliscono,  al
fine  di  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   del   bilancio
preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche'
omogeneita' ai valori  inseriti  in  tali  voci,  che  i  bilanci  di
esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano  essere
predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2  del
richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 26, commi 1 e 4, del decreto legislativo  n.  118  del
2011 che prevedono l'obbligo per gli enti di cui all'art.  19,  comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, di allegare al bilancio di esercizio  la  nota  integrativa
corredata da una relazione sulla gestione, sottoscritta dal direttore
generale, contenente anche il modello di rilevazione LA,  di  cui  al
decreto ministeriale 18 giugno 2004  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  per  l'esercizio  in  chiusura   e   per   l'esercizio
precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti  per  l'erogazione
dei servizi sanitari, distinti  per  ciascun  livello  essenziale  di
assistenza; 
  Visti gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 118 del  2011
relativi  all'adozione  del  bilancio  d'esercizio  e  del   bilancio
consolidato  del  Servizio  sanitario  regionale  con  i  quali,  tra
l'altro, sono individuate i termini entro cui predisporre e  adottare
i rispettivi bilanci; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2012 che modifica  i
modelli CE e SP per adeguarli alle nuove esigenze informative dettate
dal Titolo II del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42». 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012 concernente,
tra l'altro, la verifica della  certificabilita'  per  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale   e   i   percorsi   attuativi   della
certificabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   1°marzo   2013   recante
«Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilita'»; 
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede
che gli aggiornamenti  degli  schemi  allegati  al  predetto  decreto
legislativo, di cui agli articoli 26 e  32,  vengano  effettuati  con
decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 527 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  che
prevede che «Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sono  apportati  i  necessari  aggiornamenti  agli   schemi
allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza  e
trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di  bilancio
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e  di
ricavo coerentemente  con  quanto  previsto  dall'art.  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni.» 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 536, secondo periodo  della  legge
28 dicembre 2015 n. 208, che prevede che «con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro il  31  dicembre  2016,  sono  apportati  i  necessari
aggiornamenti  ai  modelli  di  rilevazione  dei  costi  dei  presidi
ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine
di valutare l'equilibrio della gestione dei  presidi  ospedalieri  in
rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria,  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.» 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  recante:
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario»  ed  in
particolare l'art. 27 che prevede che il Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza  Stato-Regioni,  determini  annualmente  i  costi  e  i
fabbisogni standard  regionali,  facendo  riferimento  agli  elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS),
sulla base della procedura ivi definita, che prende a  riferimento  i
costi dei livelli essenziali di assistenza rilevati  nel  modello  di
rilevazione economica - modello LA; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale in data 18 marzo 2017; 
  Tenuto conto che, per dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.
1,  comma  536  della  legge  28  dicembre  n.  208,  in  materia  di
valutazione  dell'equilibrio  della  gestione  dei  singoli   presidi
ospedalieri e delle aziende sanitarie, si rende  necessario  adottare
un nuovo modello di rilevazione dei conti dei  presidi  ospedalieri -
modello CP, articolato in ricavi e costi in analogia con  il  modello
CE, al fine di dare  evidenza  delle  risultanze  della  contabilita'
analitica, prevista all'art. 5, comma  5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e s.m.i., e all'art. 3, comma 7,  dell'Intesa
Stato - Regioni del 23 marzo 2005; 
  Ritenuto opportuno avviare per  il  solo  anno  2019  una  fase  di
sperimentazione del nuovo modello  di  rilevazione  CP,  al  fine  di
consentire alle aziende di adattare la propria contabilita' analitica
per la corretta compilazione del modello; 
  Rilevata, altresi', la necessita' di modificare il modello  LA  per
adeguarlo alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata  in
vigore del  richiamato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli essenziali  di  assistenza
sanitaria; 
  Tenuto conto che l'intervenuta  evoluzione  normativa  comporta  la
necessita' di: i) assicurare una piu' organica ed omogenea  attivita'
di rilevazione dei dati di ricavo e di costo degli enti del  Servizio
sanitario Nazionale di cui all'art. 19,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, garantendo la piena coerenza tra
i  dati  contenuti  nei  diversi  modelli  di  rilevazione  economica
CE-SP-LA-CP;  ii)  rispondere  alle  esigenze  informative,  sia  del
livello  ministeriale  che  regionale,  di  una   piu'   puntuale   e
dettagliata articolazione degli accadimenti economici; 
  Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, che prevede che il mancato rispetto dei termini di  trasmissione
delle norme di  compilazione  del  modello  di  rilevazione  comporta
l'adozione delle misure sostitutive ivi previste; 
  Tenuto conto che il conferimento dei dati  al  Sistema  informativo
sanitario,  nei  contenuti  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
richiamato decreto ministeriale del 13  novembre  2007  e  successive
integrazioni  di  adozione  dei  modelli  di  rilevazione  economica,
costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per  l'accesso  al
maggior finanziamento delle risorse destinate al  Servizio  sanitario
nazionale di cui all'art. 2, comma 68, lettera  c),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato, altresi', che il  mancato  rispetto  dei  contenuti  e
delle  tempistiche  per  la  trasmissione  dei  modelli  di  cui   ai
precedenti articoli costituisce  grave  inadempienza  ai  fini  della
confermabilita' dell'incarico di direttore generale  in  applicazione
dell'art. 3, comma 8, della richiamata Intesa Stato - Regioni del  23
marzo 2005; 
  Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2018; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio  dei  Ministri,  che
puo' intervenire con deliberazione  motivata,  trascorsi  inutilmente
trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei Ministri con la quale,
ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 30 aprile 2019 e' stato  approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando  il  Ministero  della  salute  ad  adottarlo  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modelli di rilevazione del conto economico (CE) 
                   e dello stato patrimoniale (SP) 
 
  1.  A  partire  dall'  esercizio  relativo   all'anno   2019,   per
l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario  del  Ministero
della salute (NSIS) dei dati economici  relativi  alla  gestione  del
Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se
trasformati  in  fondazioni,  le  aziende  ospedaliere  universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le  regioni  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sia  nel  caso  di
sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la  regione  o
la provincia autonoma medesima, sia nel caso  di  gestione  integrale
del finanziamento del Servizio sanitario regionale  presso  gli  enti
del  servizio  sanitario  regionale,  inviano  i  modelli  del  conto
economico (CE) preventivo,  trimestrali  e  consuntivo,  dello  stato
patrimoniale (SP) consuntivo, rispettivamente  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  appartenenza  e  al  Ministero  della  salute
utilizzando allo scopo gli appositi modelli riportati negli  allegati
1 e 2 che costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto  e
sostituiscono quelli allegati rispettivamente al decreto del Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 15 giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 159 del  10  luglio  2012,  e  successive
modificazioni.