IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007
recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie  generale,  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIC n. 292 del 27 maggio 2005, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148  del  28  giugno
2005,  con  la  quale  la  societa'  Theramex  S.p.a.   ha   ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
COLPOTROPHINE, relativamente alla confezione avente AIC n. 026613051,
e  con  cui  lo  stesso  e'  stato   classificato   ai   fini   della
rimborsabilita' in classe A; 
  Visto  l'elenco  alfabetico  semestrale  delle   confezioni   delle
specialita'  medicinali  ad  uso  umano  di  cui  e'  autorizzato  il
commercio aggiornato alla data 30 giugno 1990  (Art.  2  del  decreto
ministeriale   31   dicembre   1984   pubblicato   nel    supplemento
straordinario n. 2 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 357 del  31  dicembre
1984), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 151 del 30 giugno 1990, il quale tra i medicinali  autorizzati  il
medicinale COLPOTROPHINE relativamente alla confezione avente AIC  n.
026613048; 
  Vista la determina AAM/PPA n. 1122 del 28 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  17
dicembre 2018 con la quale e' stato autorizzato il  trasferimento  di
titolarita'  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   del
medicinale COLPOTROPHINE dalla societa' Ratiopharm Italia S.r.l. alla
societa' Theramex Ireland Limited; 
  Vista la proposta presentata in data 30 maggio 2018 con la quale la
societa'   ha   richiesto   la   riclassificazione   del   medicinale
COLPOTROPHINE in classe C; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-25-26 luglio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale COLPOTROPHINE  nelle  confezioni  sotto  indicate  e'
classificato come segue: 
    Confezioni: 
  «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + applicatore 
  AIC n. 026613048 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': C; 
  «10 mg capsule vaginali» 20 capsule 
  AIC n. 026613051 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': C.