IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOP
Brindisi e DOP Squinzano, con sede legale in Brindisi,  via  Bastioni
Carlo V,  n.  4,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  ai  sensi
dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre  2016,  n.  238  ed  il
conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art.  41  della
citata legge per la DOC «Brindisi» ed il  conferimento  dell'incarico
di cui al comma  1  dell'art.  41  della  citata  legge  per  la  DOC
«Squinzano»; 
  Considerato che le  denominazioni  «Brindisi»  e  «Squinzano»  sono
state riconosciute a  livello  nazionale  ai  sensi  della  legge  n.
164/1992 e della legge n. 238/2016 e,  pertanto,  sono  denominazioni
protette ai sensi  dell'art.  107  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela
dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano, alle prescrizioni della  legge
12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi  e
DOP Squinzano, ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma  1
e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Brindisi»  e  di
cui al comma 1 dell'art. 41  della  legge  n.  238/2016  per  la  DOP
«Squinzano» . Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni rilasciate  dall'Autorita'  pubblica  di  controllo,  la
Camera di commercio di Brindisi, con la nota n. 6701/U del 17  maggio
2019,  autorizzata  a  svolgere  l'attivita'   di   controllo   sulle
denominazioni «Brindisi» e «Squinzano»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi  e  DOP  Squinzano,  ai
sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n.  238  ed
al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni  di  promozione,
valorizzazione, tutela, vigilanza,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1  e  4
per la DOP «Brindisi» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP «Squinzano»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  Consorzio  per  la  tutela  dei  vini  DOP  Brindisi  e  DOP
Squinzano, e' riconosciuto ai sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della
legge 12 dicembre 2016, n.  238  ed  e'  incaricato  di  svolgere  le
funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4 per la DOP Brindisi  e  le
funzioni di cui all'art. 41, comma  1  per  la  DOP  Squinzano.  Tali
denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.