IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e,
in particolare, l'articolo 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie
(rifusione);
Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica
le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha
recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo
unico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito
la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell' 8 maggio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al
raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli
Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica
disposta dalla direttiva (UE) 2016/797, al fine di facilitare,
migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario
all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire
al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla
progressiva realizzazione del mercato interno.
2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la
costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo,
l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario,
nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di
sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella
manutenzione del sistema.
3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le
disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle
interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza
globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013.
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n.
163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea
(legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni
caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi
dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.».
- Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga
il regolamento (CE) n. 881/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.
- La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
2017, n. L 120.
- La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
2017, n. L 120.
- Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE
del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
L 316.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n.
170.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto) e' pubblicato nel Suppl. ordinanza
alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191
(Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
novembre 2010, n. 271, S.O.
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2018, n. 226.
- La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2016/797 si veda nelle note alle premesse.