IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e, in particolare:
il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di
cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le
modalita' attuative del Programma Carta Acquisti;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n.
4 del 2019 che prevede:
al primo periodo, che il beneficio economico del reddito di
cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc;
al secondo periodo, che, in sede di prima applicazione e fino
alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc
avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente
alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il
numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del
beneficio;
al quarto periodo, che, oltre che al soddisfacimento delle
esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di
effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore
ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza, nonche', nei casi previsti, di effettuare un bonifico
mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione
ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo;
al quinto periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da
soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante;
al sesto periodo, che, al fine di prevenire e contrastare
fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco
d'azzardo (DGA) e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del
beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o
altre utilita';
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6, del
decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il
beneficio economico del reddito di cittadinanza;
b) «Carta acquisti»: la carta di cui all'art. 81, comma 32, del
decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas;
c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge n. 112 del 2008.