Estratto determina AAM/AIC n. 118/2019 dell'11 giugno 2019 
 
    Procedura europea: UK/H/6688/001/DC, ora DE/H/6221/001/DC; 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.; 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PSEROCINA NASALE nella forma e confezioni, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium  GmbH,
con sede legale e domicilio fiscale  in  -  Von-Humboldt-Strasse  1 -
64646 Heppenheim - Germania. 
    Confezioni 
      «20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 3 g 
    A.I.C. 046990014 (in base 10) 1DU0PY (in base 32); 
      «20 mg/g unguento nasale» 1 tubo in alluminio da 5 g 
    A.I.C. 046990026 (in base 10) 1DU0QB (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: unguento nasale. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      Non conservare a temperatura superiore a 25°C. 
    Composizione 
    Ciascun tubo da 3g e da 5 g contiene: 
      Principio attivo 
        100 g di unguento nasale contengono 2,00 g di mupirocina come
mupirocina sale di calcio. 
        1 g di unguento nasale contiene  20  mg  di  mupirocina  come
mupirocina sale di calcio. 
    Eccipienti 
      Vaselina bianca, esteri della glicerina. 
    Responsabile del rilascio lotti 
      Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH  Von-Humboldt-Str.
1 - 64646 Heppenheim - Germania. 
    Indicazioni terapeutiche 
      PSEROCINA  NASALE  e'   indicato   per   l'eliminazione   della
colonizzazione  nasale  di  stafilococchi,  compreso   Staphylococcus
aureus meticillino-resistente (SAMR), negli adulti, negli adolescenti
e nei bambini a partire da un anno di eta'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': 
        Apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.