IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Viste la determina AIFA n. 440 del 14 marzo 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017, la determina AIFA n.  445
del 14 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del  30
marzo 2017 e la determina AIFA n. 860 del 31 maggio 2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del  21  giugno  2018  relative  alla
rinegoziazione e alla classificazione del medicinale  per  uso  umano
«Iclusig», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537; 
  Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2018 con la quale  la
societa' Incyte Biosciences UK Ltd ha chiesto la rinegoziazione delle
condizioni negoziali del medicinale «Iclusig»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 20 marzo 2019; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ICLUSIG e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Iclusig e' indicato in pazienti adulti affetti da: 
      leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica,  accelerata  o
blastica resistenti a dasatinib o nilotinib; intolleranti a dasatinib
o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib  non
e' clinicamente appropriato; oppure nei quali e'  stata  identificata
la mutazione T315I 
      leucemia  linfoblastica  acuta   con   cromosoma   Philadelphia
positivo (LLA Ph+) resistenti a dasatinib; intolleranti a dasatinib e
per  i  quali  il  successivo  trattamento  con   imatinib   non   e'
clinicamente appropriato; oppure nei quali e' stata  identificata  la
mutazione T315I». 
  Confezioni: 
      «15 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  flacone
HDPE» 60 compresse - A.I.C. n. 042853010/E (in base  10);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00; 
      «45 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  flacone
HDPE» 30 compresse - A.I.C. n. 042853034/E (in base  10);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00; 
      «15 mg - compressa rivestita con film» - uso  orale  -  flacone
HDPE  -  30  compresse   -   A.I.C.   n.   042853059/E;   classe   di
rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  2.975,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.909,94; 
      «30 mg compressa rivestita con film» - uso orale - flacone HDPE
- 30 compresse - A.I.C.  n.  042853061/E  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  €  5.950,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.820,00. 
  Sconto  obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory  da  praticarsi  alle
strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Eliminazione del tetto di spesa vigente da  aprile  2019,  come  da
condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  Viene  confermato  l'inserimento  del  medicinale   «Iclusig»   nei
Registri farmaci sottoposti a monitoraggio dell'AIFA per le  seguenti
indicazioni: «leucemia mieloide cronica»  e  «leucemia  linfoblastica
acuta». 
  Viene  confermata  l'applicazione  del   meccanismo   di   rimborso
condizionato (payment by result) per le indicazioni di  LMC  in  fase
cronica, LMC in fase accelerata o blastica e LLA, come da  condizioni
negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.