LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito: MIFIR), e
in particolare l'art. 42; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/567  della  Commissione,
del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
definizioni, la trasparenza, la compressione  del  portafoglio  e  le
misure di vigilanza in merito  all'intervento  sui  prodotti  e  alle
posizioni, e in particolare l'art. 21; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria (di seguito:  TUF)  e  in  particolare
l'art. 7-bis; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma  6,  del
TUF, e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse; 
  Considerato quanto segue: 
1. Premessa. 
  Nel corso degli ultimi anni si e' registrato un  crescente  aumento
dell'offerta  in  Italia  di  contratti  per  differenza   (CFD)   ad
investitori al dettaglio  principalmente  da  parte  di  intermediari
comunitari, in particolar modo in regime  di  libera  prestazione  di
servizi. Tali prodotti sono intrinsecamente  rischiosi,  complessi  e
speculativi e possono  comportare  per  l'investitore  perdite  anche
superiori all'intero capitale investito. 
  Si e' osservato che l'offerta di CFD agli investitori al  dettaglio
e' sempre piu' caratterizzata da tecniche  di  vendita  aggressive  e
dalla mancanza di informazioni trasparenti; cio'  non  consente  agli
investitori al dettaglio di comprendere  i  rischi  dei  prodotti  in
questione. 
  La Consob ha pubblicato, nel febbraio  2017,  un  avviso  a  tutela
degli investitori per evidenziare in particolar modo  la  circostanza
che  i  CFD  -  ed  altri  prodotti  similari  -  sono,  cosi'   come
espressamente riconosciuto anche dall'ESMA, prodotti  intrinsecamente
molto rischiosi e complessi e, in quanto tali, non considerati adatti
alla maggior parte della clientela al dettaglio. 
  Cio' nonostante si e' registrato un costante aumento del numero  di
esposti da parte di investitori al dettaglio che hanno  lamentato  di
aver subito  perdite  di  denaro  anche  significative  in  relazione
all'attivita' di negoziazione su CFD. La  Consob,  pertanto,  ritiene
sussistano timori significativi per la protezione degli investitori. 
  Analoghi timori hanno indotto l'Autorita' europea  degli  strumenti
finanziari e dei mercati (di seguito anche solo: ESMA)  ad  adottare,
ai sensi dell'art. 40 MIFIR con  la  collaborazione  della  Consob  e
delle altre autorita' nazionali competenti, il  22  maggio  2018  (1)
 per tre mesi con effetto dal 1° agosto 2018, una misura d'intervento
volta a limitare l'offerta  di  CFD  agli  investitori  al  dettaglio
nell'Unione.  L'ESMA,  valutata   la   persistenza   di   un   timore
significativo per la tutela degli  investitori,  ha  rinnovato  detta
misura trevolte (2) . I rinnovi in parola da parte dell'ESMA si  sono
basati anche sui risultati  di  indagini  dalla  stessa  condotte  in
collaborazione con le autorita'  nazionali  competenti,  al  fine  di
valutare l'impatto di detta misura d'intervento.  Dalle  indagini  in
questione, e' emersa, a livello europeo, una riduzione del numero dei
conti dei clienti al dettaglio, del  volume  di  negoziazioni  e  del
capitale  totale  investito  dai  clienti  al  dettaglio  conseguenti
all'entrata in vigore delle limitazioni dell'ESMA. 
  Analoghe evidenze sono emerse dall'analisi effettuata dalla  Consob
sulla base dei dati alla stessa  forniti  dalle  autorita'  nazionali
competenti  del  paese   di   origine   delle   imprese   comunitarie
maggiormente operative in Italia  tra  cui,  particolarmente,  quelle
cipriote e inglesi. Al riguardo e' risultata, infatti, una  riduzione
dell'operativita' in CFD da parte dei clienti italiani  al  dettaglio
delle imprese in parola in termini di volumi negoziati, del numero di
operazioni e dell'ammontare delle perdite e dei profitti realizzati. 
  Tenuto conto che le  misure  d'intervento  dell'ESMA  hanno  natura
temporanea (massimo tre mesi) e non sono rinnovabili illimitatamente,
ritenuto che in caso di mancato ulteriore rinnovo da parte  dell'ESMA
della propria misura adottata il 22  maggio  2018  i  CFD  potrebbero
essere offerti nuovamente (in Italia) ai clienti al  dettaglio  senza
l'applicazione di misure adeguate per la loro protezione  dai  rischi
connessi ai prodotti in  questione  e  che,  quindi,  persisterebbero
timori significativi per la protezione degli investitori al dettaglio
derivanti dall'operativita' su CFD,  la  Consob  ritiene  necessario,
attraverso l'adozione di una propria  misura  d'intervento  ai  sensi
dell'art.   42    MIFIR,    limitare    in    via    permanente    la
commercializzazione, la distribuzione e la  vendita  -  in  Italia  o
dall'Italia - di tali prodotti agli investitori al dettaglio. 
2. Ambito di applicazione delle misure della Consob. 
  La presente delibera  ha  ad  oggetto  i  CFD  che  sono  contratti
derivati con liquidazione per contanti il cui scopo e' di  attribuire
al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del
prezzo, del livello o del valore di un sottostante. I CFD  includono,
tra l'altro, prodotti rolling  spot  forex  e  scommesse  finanziarie
sulla  variazione  del  differenziale  (spread  bets).  La   presente
delibera non riguarda i contratti finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap» e  contratti  a  termine  sui  tassi  d'interesse.
Parimenti  la  presente  delibera  non  riguarda  i  warrant   ed   i
certificati turbo. 
  L'eventuale presenza della cartolarizzazione e la negoziabilita' in
una sede di negoziazione non cambiano le caratteristiche chiave di un
CFD.  Qualora  prodotti  di  questo  tipo  siano   emessi   rientrano
nell'ambito di applicazione della presente delibera. 
3. L'esistenza di un timore significativo in merito  alla  protezione
  degli investitori (art. 42, paragrafo 2, lettera a) del MIFIR). 
  La condizione di cui all'art. 42,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
MIFIR e' l'esistenza, inter  alia,  di  un  timore  significativo  in
merito alla protezione degli  investitori.  Al  fine  di  determinare
l'esistenza di tale timore, la Consob ha valutato la  pertinenza  dei
criteri  e  dei  fattori  di  cui  all'art.  21,  paragrafo  2,   del
regolamento delegato (UE) n. 2017/567 della  Commissione.  Dopo  aver
preso in considerazione i criteri e i fattori pertinenti,  la  Consob
ha concluso che tale timore significativo e' presente per i motivi di
seguito elencati. 
3.1 Il grado di complessita' e la trasparenza dei CFD. 
  I CFD sono prodotti complessi (3) , tipicamente  non  scambiati  in
una sede  di  negoziazione.  La  fissazione  del  prezzo,  i  termini
commerciali  e  la   liquidazione   di   tali   prodotti   non   sono
standardizzati;  cio'  rende  difficile  ai  clienti   al   dettaglio
comprendere  i  termini  del  prodotto.  Inoltre,  gli   intermediari
fornitori  di  CFD  spesso   chiedono   ai   clienti   di   accettare
espressamente il fatto che i prezzi  di  riferimento  utilizzati  per
determinare  il  valore  del  CFD  possono   differire   dal   prezzo
disponibile  sul  mercato  nel  quale  il  relativo  sottostante   e'
negoziato; tali clausole rendono difficile per i clienti al dettaglio
valutare  e  verificare  l'accuratezza  dei  prezzi   praticati   dal
fornitore. 
  Le strutture dei costi e degli oneri applicabili alla  negoziazione
in CFD sono complesse e poco trasparenti per i clienti al  dettaglio.
In particolare, di norma i clienti al dettaglio hanno  difficolta'  a
comprendere e a valutare il rendimento atteso di un CFD anche a causa
della complessita' relativa all'impatto delle  spese  di  transazione
sullo stesso. Le  spese  di  transazione  nei  CFD  sono  normalmente
applicate   all'intero   valore   nozionale    dell'operazione;    di
conseguenza, gli investitori  sostengono  spese  tanto  piu'  elevate
rispetto ai fondi investiti quanto piu' alto e' il  livello  di  leva
finanziaria. Le spese di transazione sono  solitamente  detratte  dal
margine iniziale depositato dal cliente; pertanto, in una  situazione
di  leva  finanziaria  elevata,  al  momento  dell'apertura  di   una
posizione  in  un  CFD  il  cliente  puo'   sostenere   una   perdita
significativa   nel   proprio   conto   di    negoziazione    causata
dall'applicazione di spese elevate. Poiche' le spese  di  transazione
con una leva finanziaria piu' elevata erodono maggiormente il margine
iniziale del cliente,  questi  deve  conseguire  un  utile  superiore
dall'operazione stessa al fine di realizzare un profitto. Cio' riduce
la possibilita' che il cliente possa realizzare  un  utile  al  netto
delle suddette spese e aumenta il rischio che subisca una perdita. 
  Oltre alle spese di  transazione  possono  essere  applicati  anche
differenziali e diversi altri costi e oneri  finanziari  comprese  le
commissioni (una commissione generale o una commissione per  ciascuna
negoziazione, o per l'apertura e la chiusura di  un  conto  CFD)  e/o
spese di gestione del conto. Inoltre, spesso sono applicate spese  di
finanziamento per il mero mantenimento di un CFD,  ad  esempio  oneri
quotidiani o «overnight» (ovvero per il mantenimento della  posizione
aperta  durante  la  notte)  ai  quali   si   puo'   aggiungere   una
maggiorazione. Il numero e la complessita' dei vari costi e  oneri  e
l'impatto degli stessi sul rendimento per i clienti dell'attivita' di
negoziazione riducono la trasparenza dei  CFD  e  di  conseguenza  la
capacita'  dei  clienti  al  dettaglio  di  prendere  una   decisione
informata in materia di investimento. 
  Un'altra fonte di complessita' deriva dall'utilizzo di  ordini  del
tipo stop-loss, vale a  dire  con  limitazione  delle  perdite.  Tale
caratteristica del prodotto puo' ingenerare nei clienti al  dettaglio
l'impressione errata che un ordine stop-loss garantisca  l'esecuzione
al prezzo che hanno stabilito  (il  livello  appunto  di  stop-loss).
Tuttavia,  gli  ordini  stop-loss  non  garantiscono  un  livello  di
protezione ma l'attivazione di  un  «ordine  di  mercato»  quando  il
prezzo  dei  CFD   raggiunge   il   prezzo   fissato   dal   cliente.
Conseguentemente,  il  prezzo  ricevuto  dal   cliente   (prezzo   di
esecuzione) puo' essere differente  dal  prezzo  al  quale  e'  stato
fissato lo stop-loss (4) . Sebbene gli stop-loss non siano  esclusivi
dei  CFD,  la  leva  finanziaria  di  questi  strumenti  aumenta   la
sensibilita' del margine dell'investitore alle variazioni  di  prezzo
del sottostante, aumentando il rischio di perdite improvvise e fa si'
che i controlli tradizionali sulle negoziazioni, come ad esempio  gli
stop-loss, siano insufficienti a far fronte ai timori in merito  alla
protezione degli investitori. 
  Un'altra  complessita'  rilevante  associata  ai  CFD  puo'  essere
causata  dal  relativo  mercato  sottostante.  Ad  esempio,  con   la
negoziazione di valute (forex), i clienti  speculano  sull'evoluzione
dei tassi di cambio tra due valute. Se nessuna delle  due  valute  e'
quella utilizzata dal cliente per aprire una  posizione  in  CFD,  il
conseguimento di un guadagno da parte dello stesso  dipendera'  dalle
misure da questi adottate per  valutare  le  variazioni  tra  le  tre
valute.  Ne  consegue  che  e'  necessario  un  elevato  livello   di
conoscenza di tutte  le  valute  interessate  per  destreggiarsi  con
successo nelle complessita' di  tale  tipologia  di  negoziazione  di
valute; di norma, i clienti al dettaglio non posseggono  al  riguardo
un grado adeguato di conoscenza. 
  I CFD con criptovalute come sottostante destano altri significativi
timori. Le criptovalute sono una classe  di  attivita'  relativamente
immatura che comporta forti rischi per gli investitori. Le  autorita'
di regolamentazione, tra cui l'ESMA, hanno emesso numerose avvertenze
in merito ai rischi associati all'investimento in criptovalute; molti
di questi timori  sono  validi  anche  per  i  CFD  su  criptovalute.
Infatti, i clienti al dettaglio generalmente non comprendono i rischi
correlati alla speculazione su una classe di  attivita'  estremamente
volatile    e    relativamente    immatura,     rischi     accentuati
dall'investimento con marginazione, che richiede una  reazione  molto
rapida da parte dei clienti. 
  L'alto livello di complessita', la scarsa  trasparenza,  la  natura
dei  rischi  e  la  tipologia  di  sottostante  confermano   pertanto
l'esistenza di timori significativi in merito alla  protezione  degli
investitori rispetto ai CFD. 
3.2 Le caratteristiche o componenti particolari dei CFD. 
  La caratteristica principale  dei  CFD  e'  la  loro  capacita'  di
utilizzare la leva finanziaria. In generale, sebbene possa  aumentare
il possibile profitto per i clienti, la leva finanziaria  puo'  anche
aumentare le possibili perdite. Per  quanto  riguarda  i  clienti  al
dettaglio l'applicazione della leva  finanziaria  puo'  aumentare  la
probabilita' di una perdita piu' ingente in misura maggiore  rispetto
alla probabilita' di un guadagno superiore per i motivi illustrati di
seguito. 
  La  leva  incide  sul  rendimento  di  un  investimento  aumentando
l'impatto  delle  spese  di  transazione  sostenute  dai  clienti  al
dettaglio. 
  Un altro rischio correlato alla negoziazione di prodotti a leva  e'
relativo all'interazione tra la leva finanziaria elevata e la  prassi
della chiusura automatica al raggiungimento del margine. In  base  ai
termini  contrattuali   comunemente   applicati,   gli   intermediari
fornitori di CFD possono a propria discrezione chiudere il  conto  di
un cliente una volta che il patrimonio netto dello  stesso  raggiunga
una percentuale specifica del margine  iniziale  che  il  cliente  e'
tenuto a versare per aprire una o piu' posizioni in CFD. 
  L'interazione tra leva finanziaria elevata e chiusura automatica al
raggiungimento del margine ha l'effetto di aumentare la  probabilita'
che  la  posizione  del  cliente  venga  chiusa  automaticamente  dal
fornitore di CFD in un breve arco di tempo, a  meno  che  il  cliente
versi  un  margine  aggiuntivo  nella  speranza  di  capovolgere  una
posizione di svantaggio. Una  leva  finanziaria  elevata  aumenta  la
possibilita'  che  il  margine  del  cliente  sia   insufficiente   a
consentire di mantenere aperte le proprie posizioni in CFD in  quanto
rende tali posizioni sensibili  a  lievi  variazioni  di  prezzo  del
sottostante a svantaggio dello stesso cliente. 
  Nella prassi di mercato, la chiusura automatica  al  raggiungimento
del  margine  sembra  essere  stata  introdotta  dagli   intermediari
fornitori di CFD principalmente per permettere loro di  gestire  piu'
facilmente le esposizioni del cliente e il loro rischio  di  credito,
chiudendo la posizione del cliente prima che i fondi di  quest'ultimo
diventino insufficienti a coprire la  sua  esposizione  corrente.  La
chiusura automatica al raggiungimento del margine fornisce  anche  un
certo grado di tutela ai clienti giacche' riduce, ma non elimina,  il
rischio che il cliente (in particolare  a  elevati  livelli  di  leva
finanziaria) perda  l'intero  margine  iniziale  o  anche  una  somma
superiore. 
  Un ulteriore effetto della leva finanziaria e' che espone i clienti
al rischio di subire  perdite  superiori  alle  somme  investite.  Si
tratta di un rischio fondamentale che i clienti al dettaglio  possono
non comprendere  nonostante  gli  avvertimenti  scritti.  Il  margine
costituito da un  cliente  viene  stabilito  come  garanzia  reale  a
sostegno della posizione del cliente  stesso.  Se,  per  esempio,  il
prezzo del sottostante varia a sfavore della posizione del cliente in
misura superiore al  margine  iniziale  stabilito,  il  cliente  puo'
incorrere in perdite superiori all'ammontare dei fondi  presenti  nel
suo conto di negoziazione in CFD anche successivamente alla  chiusura
di tutte le altre sue posizioni aperte in CFD. 
  Negoziare a livelli  di  leva  finanziaria  elevati  aumenta  anche
l'impatto del «gapping» nelle fasi di forte volatilita'  dei  mercati
(come  avvenuto  con  il  crollo  improvviso  della  sterlina  e  con
l'abbandono del cambio fisso del franco svizzero rispetto  all'euro).
Si intende per «gapping» una variazione  improvvisa  del  prezzo  del
sottostante. Il gapping non  riguarda  esclusivamente  i  CFD,  ma  i
rischi connessi a tale evento sono esacerbati dalla presenza  di  una
leva finanziaria elevata. Se si verifica il gapping,  il  cliente  in
perdita puo' non riuscire a chiudere una posizione in CFD  al  prezzo
desiderato; cio' puo' comportare perdite significative per il cliente
qualora negozi a livelli di leva finanziaria elevati. 
  I frequenti elevati livelli di leva finanziaria offerti ai  clienti
al dettaglio, la volatilita' di alcune attivita' sottostanti  insieme
all'applicazione di spese di transazione che incidono sul  rendimento
dell'investimento  possono  modificare   rapidamente   la   posizione
dell'investimento di un cliente.  Di  conseguenza,  il  cliente  deve
intervenire prontamente per gestire la propria esposizione al rischio
inserendo un margine aggiuntivo per evitare  la  chiusura  automatica
della posizione. In questi casi una  leva  finanziaria  elevata  puo'
causare molto rapidamente perdite ingenti per i clienti al  dettaglio
e aggravare il rischio che dette perdite siano superiori  alle  somme
spese per operare in CFD. 
  I suddetti fattori confermano l'esistenza di  timori  significativi
in merito alla protezione degli investitori rispetto ai CFD. 
3.3 L'entita' delle potenziali conseguenze negative  e  il  grado  di
  disparita' tra  il  rendimento  o  il  profitto  previsto  per  gli
  investitori e il rischio di perdita. 
  Il numero dei clienti  attivi  che  sottoscrive  CFD  e'  altamente
variabile, a causa della durata utile relativamente breve  dei  conti
dei clienti in tali prodotti e della  natura  transfrontaliera  delle
attivita'.  Sulla  base  dei  dati  raccolti  da  numerose  autorita'
nazionali competenti, l'ESMA ha stimato che il numero  dei  conti  di
negoziazione  di  clienti  al  dettaglio  presso   gli   intermediari
fornitori di CFD e opzioni binarie con sede nel SEE, pari a circa 1,5
milioni nel 2015, e' aumentato a circa 2,2 milioni nel 2017 (5) . 
  L'offerta in Italia di CFD  a  clienti  al  dettaglio  proviene  in
misura prevalente da imprese di investimento e banche autorizzate  in
altri Stati UE che operano cross-border (specialmente  in  regime  di
libera prestazione di servizi) e soltanto in via residuale da imprese
e banche di diritto italiano. 
  La Consob ha ricevuto nel corso degli ultimi anni numerosi  esposti
di clienti al dettaglio in relazione all'operativita' degli stessi in
CFD  con  intermediari  comunitari  che  operano  in  Italia  in  via
transfrontaliera in particolare in regime di  libera  prestazione  di
servizi. Il numero degli esposti aventi  ad  oggetto  i  prodotti  in
questione e' stato pari a n. 349 tra il 2015 ed il 2016, a n. 95  nel
2017 e a n. 89 nel 2018. In generale  i  clienti  lamentano  di  aver
subito perdite rilevanti di denaro.  Una  verifica  svolta  nel  2016
dalla Consob  nei  confronti  di  un  intermediario  comunitario  con
succursale in Italia ha evidenziato che, nel  periodo  2014-2015,  il
78% dei clienti al dettaglio italiani di tale intermediario ha subito
perdite dall'investimento in CFD; parimenti ha subito perdite il  75%
dei clienti che hanno investito nel medesimo periodo in rolling  spot
forex (registrando una perdita media  di  2.800,00  euro).  E'  stata
inoltre  rilevata  una  correlazione  positiva  tra  il   numero   di
negoziazioni effettuate dai clienti al dettaglio  e  l'importo  delle
perdite subite. Una successiva indagine svolta dalla Consob nel marzo
2017  su  cinque  succursali  italiane  di   imprese   d'investimento
autorizzate in altri Stati membri attive in CFD ha  evidenziato  che,
nel 2016, i clienti al dettaglio che hanno realizzato  perdite  erano
pari all'83% con una perdita media  per  cliente  di  circa  7.000,00
euro. La persistenza dei livelli  delle  perdite  per  i  clienti  al
dettaglio in CFD indica una caratteristica strutturale del profilo di
rendimento  che  contrasta  con  rendimenti  storici  positivi  degli
investimenti in altri prodotti finanziari a lungo termine. 
  Dopo  l'adozione  delle   proprie   misure   l'ESMA   ha   ricevuto
segnalazioni  da  parte  delle  autorita'  nazionali  competenti  che
evidenziano una globale riduzione complessiva del  numero  dei  conti
dei clienti al dettaglio in CFD, del volume  di  negoziazioni  e  del
patrimonio netto dei clienti nel corso dei  tre  mesi  che  vanno  da
agosto ad ottobre 2018 rispetto al medesimo periodo del 2017 (6) . La
quota dei conti  dei  clienti  al  dettaglio  redditizi,  leggermente
diminuita nel mese di agosto 2018 rispetto al  2017,  e'  rimasta  in
linea di massima stabile. Le  autorita'  nazionali  competenti  hanno
inoltre segnalato che i costi  medi  sostenuti  dai  clienti  per  la
negoziazione di  CFD,  che  sembrano  essere  meno  dipendenti  dalle
condizioni di mercato rispetto ai risultati complessivi dei  clienti,
sono stati significativamente inferiori  nel  trimestre  relativo  al
2018 rispetto a quello relativo al 2017. I  costi  medi  relativi  ai
conti al dettaglio attivi che contengono  CFD  su  criptovalute  sono
diminuiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri conti,  sebbene
tali  conti  abbiano  continuato  a  comportare  costi  piu'  elevati
rispetto ai conti non esposti alle criptovalute. Infine, le autorita'
nazionali competenti  hanno  segnalato  una  costante  riduzione  del
numero di chiusure automatiche delle posizioni, del numero  di  volte
in cui i conti  hanno  registrato  un  patrimonio  netto  negativo  e
dell'ammontare del patrimonio negativo. 
  La Consob ha rilevato, dopo  l'adozione  delle  proprie  misure  da
parte dell'ESMA, una diminuzione del numero degli esposti dei clienti
al dettaglio che, come sopra evidenziato, sono passati da n. 349  nel
2015/2016 a n. 89 nel 2018, di cui n. 40  pervenuti  dopo  l'adozione
delle citate misure; dall'inizio del 2019 al 16  aprile  gli  esposti
pervenuti  sono  n.   26.   Parimenti,   dal   confronto   dei   dati
sull'operativita' in CFD  dei  clienti  al  dettaglio  delle  imprese
maggiormente operative in Italia relativi ai  periodi  agosto-ottobre
2017 ed agosto-ottobre 2018, la Consob ha osservato una riduzione non
solo dei volumi negoziati (circa -68%) e del numero delle  operazioni
(circa -40%), ma anche e  soprattutto  dell'ammontare  delle  perdite
(circa -46%). 
  Dall'adozione della decisione ESMA (UE) 2018/796, non  sono  emersi
elementi  di  prova  in  contraddizione  con  quanto  precedentemente
rilevato riguardo a un timore significativo in merito alla protezione
degli investitori. 
3.4 Tipologia di clienti coinvolti. 
  I CFD sono commercializzati, distribuiti o venduti sia  ai  clienti
al dettaglio sia agli investitori professionali. Tuttavia, i  clienti
al   dettaglio   (diversamente   dagli   investitori   professionali)
generalmente non sono in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e
delle competenze necessarie per adottare  decisioni  di  investimento
che tengano in debita considerazione i rischi posti dai CFD. 
  Date le comprovate e persistenti  perdite  subite  dai  clienti  al
dettaglio e' evidente la sussistenza di un  timore  significativo  in
merito  alla  protezione   degli   investitori   relativamente   alla
commercializzazione, alla  distribuzione  o  alla  vendita  priva  di
restrizioni di CFD a clienti al dettaglio. 
3.5 Attivita' di commercializzazione e distribuzione relative ai CFD. 
  Nonostante la loro complessita', i CFD sono offerti ai  clienti  al
dettaglio,  per  la  maggior   parte,   attraverso   piattaforme   di
negoziazione elettronica non accompagnate da  servizi  di  consulenza
all'investimento o di gestione del portafoglio. In  tali  circostanze
e' richiesta una valutazione di appropriatezza a norma dell'art.  25,
paragrafo 3, della MIFID II. Tuttavia, tale valutazione non impedisce
che gli intermediari fornitori di CFD o i loro clienti  o  potenziali
clienti procedano  all'esecuzione  dell'operazione,  previo  semplice
avviso al cliente. Cio' consente ai clienti  al  dettaglio  di  avere
accesso  a  prodotti,  quali  i  CFD,  che,  a   causa   delle   loro
caratteristiche, non dovrebbero essere loro distribuiti. 
  Sono state altresi' osservate modalita'  commerciali  aggressive  e
prassi di comunicazioni commerciali ingannevoli da  parte  di  alcuni
intermediari fornitori di CFD. Il fatto che la vita media  del  conto
di un cliente e' spesso relativamente breve comporta  l'esigenza  per
gli intermediari fornitori di CFD di mantenere un  afflusso  continuo
di nuovi clienti; cio' a sua volta puo' spingere  tali  operatori  ad
adottare tecniche di commercializzazione e vendita aggressive che non
rispondono agli interessi dei clienti al dettaglio. 
  Una caratteristica comune delle tecniche di  commercializzazione  e
vendita adottate  dal  settore  dei  CFD  e'  l'offerta  di  vantaggi
(monetari  e  non)  di  negoziazione,  quali  bonus  per  attirare  e
incoraggiare i clienti al dettaglio a investire in CFD, l'offerta  di
regali (per esempio vacanze, macchine,  apparecchi  elettronici),  di
corsi  di  trading  o  di  riduzione  dei  costi  (per  esempio   del
differenziale o delle commissioni). 
  I bonus  ed  altri  vantaggi  di  negoziazione  possono  servire  a
distrarre  l'investitore  dall'elevata  rischiosita'  del   prodotto.
Tipicamente sono mirati ad  attrarre  i  clienti  al  dettaglio  e  a
incentivare  la  negoziazione.  I  clienti   al   dettaglio   possono
considerare queste promozioni come una  caratteristica  centrale  del
prodotto tanto da non valutare adeguatamente il  livello  di  rischio
associato allo stesso. 
  Inoltre, per poter beneficiare di  tali  vantaggi  di  negoziazione
legati all'apertura di conti di negoziazione in CFD, spesso i clienti
sono  tenuti  a  versare  fondi  all'intermediario  fornitore  e   ad
effettuare un certo numero di negoziazioni entro uno specifico  lasso
di tempo. Poiche' i dati di fatto dimostrano che la maggior parte dei
clienti al dettaglio subisce perdite a causa  della  negoziazione  in
CFD, cio' spesso comporta che i clienti subiscono  perdite  monetarie
dalla negoziazione piu' ingenti e piu' frequenti  rispetto  a  quelle
che avrebbero sostenuto in assenza dell'offerta di un bonus. 
  Dal tenore degli esposti ricevuti dalla Consob ad opera di  clienti
italiani operativi in CFD e' emerso che i  termini  e  le  condizioni
applicati alle offerte promozionali sono sovente  ingannevoli  e  che
numerosi clienti si sono dichiarati non a conoscenza delle condizioni
di accesso ai benefici/bonus offerti. Diversi clienti hanno lamentato
di aver avuto difficolta' a prelevare i fondi una volta accettato  di
utilizzare tali bonus offerti dall'intermediario. 
  I modelli di distribuzione osservati in questo settore  di  mercato
comportano specifici conflitti di interesse la  cui  probabilita'  e'
aumentata dall'esigenza specialmente di attrarre continuamente  nuovi
clienti. I conflitti di interesse nascono,  o  possono  nascere,  dal
fatto  che  alcuni  intermediari  fornitori  di   CFD   agiscono   da
controparti delle negoziazioni dei propri clienti  senza  coprire  la
propria  esposizione;  cio'  pone  il  loro  interesse   in   diretta
contrapposizione con quello  dei  loro  clienti.  Questa  circostanza
aumenta  il  rischio  e  l'incentivo  per  questi   intermediari   di
manipolare o utilizzare prezzi di riferimento meno trasparenti, o  di
adottare altre pratiche scorrette come ad esempio  l'annullamento  di
negoziazioni vantaggiose con  falsi  pretesti.  Sussiste  inoltre  il
rischio che gli operatori possano tentare di sfruttare lo  «slippage»
(slittamento di prezzo) asimmetrico (per esempio trasferire eventuali
perdite conseguenti allo slittamento di prezzo  al  cliente,  tenendo
invece per se' eventuali profitti prodotti  dallo  stesso  fenomeno).
Gli stessi operatori  possono  volutamente  ritardare  il  tempo  che
decorre tra le quotazioni e l'esecuzione delle negoziazioni in CFD al
fine di sfruttare ulteriormente questa prassi. 
  Le prassi di commercializzazione e distribuzione associate ai  CFD,
sopra descritte, confermano l'esistenza di un serio timore in  merito
alla protezione degli investitori rispetto ai CFD. 
4. I  requisiti  normativi  applicabili  conformemente   al   diritto
  dell'Unione non sono atti a far fronte al timore  significativo  in
  merito alla protezione degli investitori di cui trattasi (art.  42,
  paragrafo 2, lettera b), del MIFIR). 
  Come previsto dall'art. 42, paragrafo 2, lettera b), del MIFIR,  la
Consob ha valutato se i requisiti normativi applicabili conformemente
al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attivita'  in
questione siano atti  a  far  fronte  alla  minaccia.  La  Consob  ha
ravvisato che i requisiti normativi vigenti applicabili  sono  quelli
contenuti nella MIFID II e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 (PRIIPs)
(7) . In particolare, essi includono: (i) il requisito di fornire  ai
clienti informazioni adeguate di cui all'art. 24, paragrafi  3  e  4,
MIFID II; (ii) i requisiti di adeguatezza  o  appropriatezza  di  cui
all'art. 25, paragrafi  2  e  3,  MIFID  II;  (iii)  i  requisiti  di
esecuzione alle condizioni migliori di cui all'art. 27 MIFID II; (iv)
gli obblighi di governance dei prodotti di cui all'art. 16, paragrafo
3, e all'art. 24, paragrafo  2,  MIFID  II  e  (v)  gli  obblighi  di
comunicazione di cui agli articoli da 5 a 14 del regolamento PRIIPs. 
  Al riguardo, si osserva che la  portata  e  il  contenuto  di  vari
requisiti normativi  applicabili  ai  sensi  della  MIFID  II  e  del
regolamento MIFIR sono simili a quelli gia' fissati  nella  direttiva
2004/39/CE (MIFID  I).  Sebbene  l'adozione  della  MIFID  II  e  del
regolamento MIFIR miri a migliorare  diversi  aspetti  rilevanti  dei
servizi  e  delle  attivita'  di  investimento  per   rafforzare   la
protezione degli investitori (anche mediante poteri di intervento sui
prodotti), i miglioramenti di  diverse  disposizioni  pertinenti  non
fanno fronte ai timori specifici descritti nella presente delibera. 
  Gli obblighi di fornire informazioni appropriate  ai  clienti  sono
stati specificati in maggior dettaglio  nella  direttiva  2014/65/UE,
che ha rafforzato sensibilmente  i  requisiti  di  comunicazione  dei
costi e degli  oneri,  imponendo  alle  imprese  di  investimento  di
fornire informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri  connessi
ai servizi d'investimento e agli strumenti finanziari.  Tuttavia,  le
norme relative alla comunicazione di  informazioni,  da  sole  -  ivi
incluso  il  miglioramento  delle  informazioni  sui  costi  -   sono
chiaramente insufficienti a far fronte al rischio complesso derivante
dalla commercializzazione, dalla distribuzione o dalla vendita di CFD
ai clienti al dettaglio. 
  In particolare, l'art. 24, paragrafo 3, della  direttiva  MIFID  II
dispone,  tra  l'altro,  che  tutte  le  informazioni,  comprese   le
comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento
a  clienti  o  potenziali  clienti  siano  corrette,  chiare  e   non
fuorvianti. L'art. 24, paragrafo 4, della direttiva MIFID II  dispone
inoltre  che  ai  clienti  o   potenziali   clienti   siano   fornite
tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento
e i  relativi  servizi,  gli  strumenti  finanziari  e  le  strategie
proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi, ivi
inclusi,  in  particolare,  orientamenti  e  avvertenze  sui   rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti  finanziari,  e
l'indicazione  se  gli  strumenti  finanziari  siano  destinati  alla
clientela al dettaglio o alla clientela professionale. 
  Il regolamento PRIIPs fissa  regole  uniformi  sul  formato  e  sul
contenuto del documento contenente le informazioni chiave che  devono
essere fornite dai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio
e  assicurativi  preassemblati  («i  PRIIP»)  agli   investitori   al
dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le
caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. In particolare, l'art. 5
del regolamento PRIIPs, come ulteriormente  attuato  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione, definisce, tra  l'altro,
la metodologia di presentazione dell'indicatore sintetico di  rischio
e delle  relative  spiegazioni,  ivi  compreso  se  l'investitore  al
dettaglio  puo'  perdere  tutto  il  capitale  investito  o  se  puo'
sostenere impegni finanziari aggiuntivi.  Tuttavia,  questo  tipo  di
comunicazione non attira sufficientemente l'attenzione dei clienti al
dettaglio sulle conseguenze specifiche dell'investimento in  CFD.  Ad
esempio, il coefficiente di rendimento si riferisce solo  al  singolo
prodotto CFD e  pertanto  non  fornisce  al  cliente  la  percentuale
complessiva dei conti dei clienti al dettaglio che subiscono  perdite
monetarie quando negoziano CFD. Inoltre,  l'indicatore  sintetico  di
rischio non include informazioni dirette sui risultati  del  prodotto
in passato e tali informazioni potrebbero non  essere  fornite  nelle
spiegazioni testuali di accompagnamento, giacche'  il  produttore  di
PRIIPS ha  una  certa  discrezionalita'  rispetto  all'entita'  delle
spiegazioni da fornire. Le avvertenze  sui  rischi  introdotte  dalla
presente delibera fornirebbero ai clienti al  dettaglio  informazioni
importanti, in particolare sulla percentuale di  conti  al  dettaglio
che  subiscono  perdite  monetarie  dalla  negoziazione  in  CFD  con
ciascuna specifica impresa. 
  Anche i  requisiti  di  adeguatezza  sono  stati  rafforzati  nella
direttiva   2014/65/UE,   la   quale   ridefinisce   la   valutazione
dell'adeguatezza prevedendo che al cliente sia fornita una  specifica
relazione. In particolare, a norma dell'art. 25, paragrafo  2,  della
direttiva 2014/65/UE, i fornitori di CFD sono tenuti  a  ottenere  le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze  o  esperienze  del
cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo, tra
l'altro, al tipo specifico di prodotto, alla  situazione  finanziaria
del cliente o potenziale tale inclusa la sua capacita'  di  sostenere
perdite,  e  i  suoi  obiettivi  di  investimento,  inclusa  la   sua
tolleranza al rischio, affinche' tali fornitori di CFD siano in grado
di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti  finanziari
che siano adeguati  al  cliente  o  al  potenziale  cliente  e  siano
adeguati in funzione della sua tolleranza  al  rischio  e  della  sua
capacita' di sostenere perdite. Tuttavia, i requisiti di  adeguatezza
sono applicabili soltanto alla prestazione di consulenza  in  materia
di investimenti e di gestione di portafoglio e pertanto sono di norma
non pertinenti in relazione alla negoziazione  in  CFD,  che  avviene
principalmente su piattaforme elettroniche, senza la  prestazione  di
servizi di consulenza in materia di investimenti  o  di  gestione  di
portafoglio. 
  Inoltre, gli obiettivi della  valutazione  dell'adeguatezza  (cioe'
dell'esame dei prodotti a fronte dell'esperienza,  delle  conoscenze,
della situazione finanziaria e degli obiettivi  di  investimento  dei
clienti) sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto al regime  di
cui alla direttiva 2004/39/CE (MIFID I)  e,  come  evidenziato  nella
presente delibera, non sono stati sufficienti per  evitare  il  danno
agli investitori. 
  Analogamente, la valutazione di appropriatezza e' stata  rafforzata
dalla MIFID II principalmente attraverso la  limitazione  dell'elenco
dei prodotti non complessi  che  ha  comportato  la  riduzione  della
portata dei prodotti per  servizi  di  mera  esecuzione.  L'art.  25,
paragrafo 3, della MIFID II dispone che gli intermediari fornitori di
CFD debbano chiedere al  cliente  o  potenziale  cliente  di  fornire
informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze  in  materia
di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di  prodotto
o servizio proposto o chiesto, al fine di permettere al fornitore  di
determinare se il prodotto e' appropriato per il cliente o potenziale
cliente. Qualora ritenga che il prodotto non sia appropriato  per  il
cliente o potenziale cliente,  l'intermediario  lo  avverte  di  tale
situazione.  I  CFD  vanno  classificati  come  prodotti   finanziari
complessi e pertanto sono soggetti alla verifica di appropriatezza di
cui all'art. 25, paragrafo 3, della MIFID II. 
  Tuttavia, tale  verifica  era  gia'  prevista  dalla  MIFID  I  che
disponeva sostanzialmente  la  medesima  verifica  di  appropriatezza
disposta dalla MIFID II. Come evidenziato nella presente  delibera  e
come  risulta  dalla  esperienza  di   vigilanza   la   verifica   di
appropriatezza non e' stata sufficiente a far  fronte  al  timore  in
merito alla protezione degli investitori operativi in CFD.  Pertanto,
e' improbabile che le verifiche di adeguatezza  e  appropriatezza  in
parola effettuate ai sensi della normativa vigente siano  sufficienti
ad assicurare che le modalita' di negoziazione in CFD dei clienti  al
dettaglio siano tali da fare fronte ai timori significativi in merito
alla protezione degli investitori. 
  Per quanto  concerne  l'esecuzione  alle  condizioni  migliori,  la
maggior parte delle norme in materia erano gia' presenti nella  MIFID
I e sono state rafforzate dalla MIFID II. In particolare,  l'art.  27
della MIFID II prescrive alle imprese  di  investimento  di  adottare
«misure sufficienti» (e non piu' «tutte le misure  ragionevoli»)  per
ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti  allorche'
eseguono ordini. Inoltre, i partecipanti al mercato devono pubblicare
informazioni integrative; in particolare, le imprese di  investimento
devono divulgare le prime cinque sedi  di  esecuzione  in  cui  hanno
eseguito ordini di clienti e i  risultati  raggiunti  nell'esecuzione
degli stessi. Le norme sull'esecuzione alle condizioni  migliori  non
fanno fronte di per se' ai rischi inerenti alle  caratteristiche  del
prodotto diverse dall'esecuzione, ne' a  quelli  collegati  all'ampia
commercializzazione, distribuzione o vendita dei CFD  ai  clienti  al
dettaglio. 
  In   relazione   ai   suddetti    requisiti    normativi    vigenti
sostanzialmente analoghi, l'ESMA ha ripetutamente osservato i  rischi
sopra descritti nelle proprie «Questions and Answers  (Q&As)»  e  nel
parere sulle «MiFID practices for  firms  selling  complex  products»
[Pratiche ai sensi della MiFID che le imprese di investimento  devono
osservare nella  vendita  agli  investitori  di  prodotti  finanziari
complessi]. La Consob  ritiene  che,  nonostante  gli  strumenti  non
vincolanti a disposizione per assicurare un'applicazione uniforme  ed
efficace dei requisiti normativi vigenti, i  timori  in  merito  alla
protezione degli investitori persistano. In particolare, si evidenzia
che i suddetti requisiti non fanno fronte ai timori esistenti per  le
motivazioni descritte nella presente sezione. 
  Le norme di governance dei prodotti di cui all'art.  16,  paragrafo
3, e all'art. 24, paragrafo 2,  della  MIFID  II  impongono  che  gli
operatori che realizzano strumenti finanziari (ivi inclusi pertanto i
CFD) da  offrire  in  vendita  alla  clientela  assicurino  che  tali
prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato
mercato di riferimento  di  clienti  finali  individuato  all'interno
della  pertinente  categoria  di  clienti;  che   la   strategia   di
distribuzione dei prodotti sia compatibile con  il  target;  che  gli
operatori adottino misure ragionevoli per garantire che  il  prodotto
finanziario sia distribuito all'interno del  mercato  di  riferimento
individuato e che  riesaminino  regolarmente  l'iden-tificazione  del
mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento.
Gli intermediari devono conoscere gli strumenti finanziari offerti  o
raccomandati, valutarne  la  compatibilita'  con  le  esigenze  della
clientela cui forniscono servizi di investimento, tenendo conto anche
del mercato di riferimento di clienti finali, e fare in modo che  gli
strumenti finanziari siano offerti o raccomandati  solo  quando  cio'
sia  nell'interesse  del  cliente.  Inoltre,  gli  intermediari   che
intendano distribuire uno strumento  finanziario  non  realizzato  da
loro  devono  disporre  di  meccanismi  adeguati   per   ottenere   e
comprendere  le  pertinenti  informazioni  relative  al  processo  di
approvazione  del  prodotto,  compreso  il  mercato  di   riferimento
identificato  e  le   caratteristiche   del   prodotto.   Anche   gli
intermediari che distribuiscono strumenti  finanziari  realizzati  da
operatori non soggetti agli obblighi di governance  dei  prodotti  di
cui alla MIFID II o da operatori di paesi terzi  devono  disporre  di
meccanismi  adeguati  per  ottenere  informazioni  sufficienti  sugli
strumenti finanziari in questione. 
  Sebbene i requisiti di governance dei prodotti di cui alla MIFID II
possano restringere il tipo di clientela (il mercato di riferimento o
target market) per il quale i CFD sarebbero appropriati  e  al  quale
dovrebbero essere pertanto distribuiti, gli stessi non  fanno  fronte
ai rischi  principali  descritti  in  precedenza  in  relazione  alle
caratteristiche del prodotto (ad esempio l'elevata leva  finanziaria)
o a prassi associate (ad esempio, la possibilita' di imporre obblighi
di pagamento supplementari o l'offerta di bonus). 
  Inoltre   detti   requisiti   non   limitano   specificamente    la
distribuzione sul mercato di massa di prodotti con le caratteristiche
di cui sopra. Al contrario, il danno subito dai clienti dimostra  che
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD non sono
appropriate per il mercato al dettaglio di  massa,  a  meno  che  non
siano accompagnate da talune limitazioni  che  non  sono  fissate  in
dettaglio negli obblighi di governance dei prodotti. 
  Nonostante l'esistenza dei suddetti requisiti normativi, i dati  di
fatto dimostrano che i clienti  al  dettaglio  hanno  subito  perdite
monetarie nell'operare in CFD in assenza di  specifiche  limitazioni.
Pertanto, la presente  misura  e'  necessaria  per  far  fronte  alla
minaccia esistente. 
5. La misura della  Consob  fronteggia  un  timore  significativo  in
  merito alla protezione degli  investitori  identificato  (art.  42,
  paragrafo 2, lettera a) del MIFIR) 
  Alla luce della dimensione e della natura del timore  significativo
individuato in merito alla protezione degli  investitori,  la  Consob
ritiene necessario e proporzionato imporre specifiche misure  in  via
permanente  alla  commercializzazione,  alla  distribuzione  o   alla
vendita in Italia o  dall'Italia  di  CFD  ai  clienti  al  dettaglio
laddove siano soddisfatte determinate condizioni. 
  Tali misure  fronteggiano  adeguatamente  il  timore  significativo
identificato in merito alla protezione degli investitori,  garantendo
un livello appropriato e uniforme di protezione minima ai clienti  al
dettaglio che negoziano in CFD. 
  I principali benefici collegati alle misure e limitazioni in parola
sono i seguenti: 
    i. la riduzione del rischio di vendita abusiva  di  CFD  e  delle
relative conseguenze  finanziarie.  Cio'  costituisce  un  importante
beneficio per i clienti al dettaglio e per i mercati  finanziari  nel
complesso; 
    ii. il ripristino della fiducia  degli  investitori  nei  mercati
finanziari anche nei confronti degli intermediari  attivi  in  questo
settore che possono aver subito un danno di reputazione  a  causa  di
problemi con gli investitori. 
  La Consob ritiene che le  possibili  conseguenze  finanziarie  e  i
possibili  costi  a   cui   gli   operatori   dovranno   far   fronte
nell'attuazione  delle  misure  d'intervento  di  cui  alla  presente
delibera siano  gia'  emersi  in  conseguenza  dell'attuazione  delle
misure restrittive temporanee adottate dall'ESMA sui CFD. 
5.1 Protezione tramite margine iniziale. 
  La  Consob  ritiene  necessario  imporre   una   limitazione   alla
commercializzazione, alla distribuzione e  alla  vendita  di  CFD  in
Italia o  dall'Italia  ai  clienti  al  dettaglio  applicando  alcuni
determinati limiti di leva finanziaria a  seconda  della  natura  del
sottostante. 
  L'introduzione di tali limiti di  leva  finanziaria  proteggera'  i
clienti imponendo loro di versare un margine iniziale minimo al  fine
di aprire  una  posizione  in  un  CFD.  Questo  requisito  e'  detto
«protezione  tramite  margine  iniziale».   Tale   margine   iniziale
limitera' l'esposizione nozionale  di  investimento  del  cliente  in
relazione alla somma  investita.  Poiche'  i  costi  che  un  cliente
affronta  aumentano  in   termini   di   esposizione   nozionale   di
investimento, la protezione  tramite  margine  iniziale  ridurra'  la
probabilita'  che  i  clienti   subiscano   perdite   rispetto   alle
probabilita'  attese  qualora  negoziassero  a  un  indice  di   leva
finanziaria piu' elevato. 
  L'imposizione di un margine iniziale minimo e' idonea a far  fronte
ad alcuni dei rischi di distribuzione relativi ai CFD facendo si' che
soltanto  i  clienti  al  dettaglio  capaci  di  versare  un  margine
sufficientemente alto possano operare in questi prodotti. 
  Sempre a questo riguardo, ci si attende che la  protezione  tramite
margine iniziale diminuisca  la  probabilita'  che  gli  intermediari
fornitori di CFD puntino a clienti al  dettaglio  di  massa  mediante
conti di dimensioni piu'  limitate,  dotati  di  un  indice  di  leva
finanziaria maggiore. La protezione tramite margine iniziale proposta
contribuira' a garantire che gli intermediari  agiscano  nel  miglior
interesse dei loro clienti piuttosto che cercare  di  attrarre  nuovi
clienti o di espandere la propria quota di mercato  mediante  livelli
piu' alti di leva finanziaria. 
  La protezione tramite  margine  iniziale  contribuira'  inoltre  ad
affrontare il  rischio  di  potenziali  conflitti  di  interesse,  in
particolare ove  gli  intermediari  non  forniscano  copertura  delle
negoziazioni  in  CFD  dei  loro  clienti   e   pertanto   beneficino
direttamente delle perdite di questi ultimi, riducendo il rischio che
le imprese  traggano  profitto  dalle  negoziazioni  in  perdita  dei
clienti e dagli utili attesi dall'attivita' di negoziazione. 
5.2 Protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine. 
  Ulteriore misura di tutela dei clienti al dettaglio e' la  chiusura
automatica al  raggiungimento  del  margine.  Questa  misura  integra
l'introduzione della protezione tramite margine iniziale e attenua il
rischio per i clienti al dettaglio di  perdere  somme  significative,
superiori a quelle che avrebbero investito in un CFD  in  circostanze
di mercato normali. 
  L'introduzione della  chiusura  automatica  al  raggiungimento  del
margine e l'armonizzazione della percentuale alla quale  i  fornitori
di CFD sono tenuti a chiudere il CFD aperto del cliente (al  50%  del
margine iniziale richiesto) sono  finalizzate  anche  a  fronteggiare
l'applicazione non uniforme delle prassi di  chiusura  automatica  al
raggiungimento del margine da parte dei fornitori di CFD. 
  Al riguardo, anche alla luce delle  analisi  svolte  dall'ESMA,  si
ritiene che  una  norma  standardizzata  di  chiusura  automatica  al
raggiungimento del margine in base al conto,  fissata  al  50%  della
protezione tramite margine iniziale totale, quale singola  misura  da
adottare insieme alle altre misure descritte nella presente delibera,
costituisca la protezione minima piu' proporzionale. In  particolare,
detta norma dovrebbe prevedere la chiusura di  uno  o  piu'  CFD  nei
termini piu' favorevoli per il cliente al dettaglio, onde  assicurare
che il valore del suo conto non scenda al  di  sotto  del  50%  della
protezione complessiva tramite margine iniziale versata  per  entrare
in qualsiasi momento in tutti i CFD attualmente aperti. Il valore del
conto a tal fine dovrebbe essere determinato dai  fondi  presenti  in
detto conto insieme a eventuali utili netti  non  realizzati  su  CFD
aperti connessi a quel conto. 
  La protezione di chiusura automatica al raggiungimento del  margine
non impedisce che un intermediario applichi un criterio  di  chiusura
in base alla posizione al 50% del margine  iniziale  richiesto  dalla
specifica posizione piuttosto che un criterio di chiusura in base  al
conto; infatti, tale  scelta  puo'  ridurre  la  complessita'  per  i
clienti al dettaglio. Inoltre, applicando un criterio di chiusura  in
base alla  posizione  al  50%,  l'intermediario  fornitore  ottempera
intrinsecamente al requisito di chiusura in  base  al  conto  poiche'
tutte le singole posizioni saranno chiuse conformemente  al  criterio
di chiusura al 50%. 
  L'introduzione della chiusura automatica al raggiungimento del  50%
del  margine  iniziale  richiesto  attenua  il  rischio  di   perdita
sostanziale da parte dei clienti al dettaglio ed e' proporzionata. 
5.3 Protezione da saldo negativo. 
  La protezione da saldo negativo mira  a  proteggere  i  clienti  al
dettaglio  in  circostanze  eccezionali  in  cui  si  verifichi   una
variazione  del  prezzo  del  sottostante  sufficientemente  ampia  e
improvvisa da impedire al fornitore di CFD di chiudere  la  posizione
come  richiesto  della   protezione   di   chiusura   automatica   al
raggiungimento del margine, portando cosi' il conto  del  cliente  ad
avere un saldo  negativo.  In  altre  parole,  importanti  eventi  di
mercato possono  causare  il  gapping  annullando  l'efficacia  della
protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine. 
  Lo scopo della protezione da saldo negativo e' di assicurare che le
perdite massime di un investitore dalla negoziazione in CFD, compresi
tutti i relativi costi, siano limitate al totale dei  fondi  relativi
alla negoziazione in CFD presenti nel conto di  negoziazione  in  CFD
dell'investitore. Quanto sopra  dovrebbe  includere  eventuali  somme
ancora da versare in  tale  conto  a  titolo  di  utili  netti  della
chiusura di CFD aperti  collegati  con  il  conto  in  questione.  Un
investitore  non  dovrebbe  essere  soggetto  ad   alcuna   ulteriore
passivita' connessa con la  negoziazione  in  CFD.  Altri  conti  non
dovrebbero far parte del capitale  a  rischio  dell'investitore.  Nel
caso in cui un conto di negoziazione comprenda anche altri  strumenti
finanziari (per esempio UCITS o azioni), saranno a rischio  solamente
i fondi dedicati alla negoziazione in CFD, e non quelli  dedicati  ad
altri strumenti finanziari. 
  Lo scopo della protezione da saldo negativo e' anche di fornire  un
meccanismo di sostegno nel caso di  condizioni  di  mercato  estreme.
Infatti, un rischio importante di forte danno che insorge in  assenza
di protezione da saldo negativo e' la possibilita' che un investitore
si  ritrovi  in  debito  nei  confronti  di  un'impresa  a  causa  di
condizioni di mercato estreme.  Tale  situazione  e'  particolarmente
svantaggiosa  per  gli  investitori  sprovvisti  di  un   consistente
patrimonio liquido. Pertanto, in linea con le  misure  dell'ESMA,  si
ritiene opportuno adottare la protezione  da  saldo  negativo  per  i
conti di negoziazione in CFD come modalita' per ovviare a tale  fonte
di possibile forte danno che comporta minimi costi per le  imprese  e
gli investitori. 
  Considerati gli effetti sugli intermediari che  offrono  CFD  della
fornitura di protezione da saldo negativo cosi' come  il  sostanziale
danno nel quale  i  clienti  al  dettaglio  potrebbero  incorrere  in
assenza di  tale  protezione,  si  ritiene  che,  in  definitiva,  la
protezione da saldo negativo sulla base del conto  e'  conforme  alle
preoccupazioni individuate sulla protezione  dell'investitore  ed  e'
proporzionata. 
5.4 Avvertenze sui rischi. 
  Un'altra misura per affrontare i rischi per i clienti al  dettaglio
in relazione ai CFD consiste nell'imporre  alle  imprese  di  fornire
avvertenze  sui  rischi  standardizzate  e  specifiche  per  ciascuna
impresa,  ivi  incluse  informazioni  sulla  percentuale  di  perdite
registrate sui conti dei rispettivi clienti al dettaglio.  La  Consob
ritiene necessario innalzare la qualita' delle avvertenze sui  rischi
affinche' il  cliente  comprenda  la  natura  altamente  rischiosa  e
complessa dei prodotti.  In  particolare,  e'  importante  che  venga
illustrato chiaramente al cliente la possibilita' di  rapide  perdite
che potrebbero essere superiori al capitale investito. 
  Tali avvertenze specifiche sui  rischi  sono  volte  a  fornire  ai
clienti al dettaglio informazioni essenziali in  merito  ai  CFD,  in
particolare sulla percentuale di conti  al  dettaglio  aperti  presso
l'impresa che subiscono perdite dalla negoziazione in tali prodotti. 
  Il requisito per gli intermediari fornitori di CFD di dichiarare la
percentuale di clienti al  dettaglio  che  risultano  in  perdita  e'
finalizzato a compensare la tendenza  degli  stessi  intermediari  ad
evidenziare maggiormente i profitti potenziali rispetto alle perdite. 
  Inoltre, le avvertenze in parola dovrebbero aiutare  i  clienti  al
dettaglio a prendere una  decisione  informata  sull'opportunita'  di
investire in un prodotto ad alto rischio che ha piu' probabilita'  di
produrre una perdita piuttosto che un guadagno. 
  Ciascun intermediario fornitore deve pertanto  informare  i  propri
clienti della percentuale dei propri conti  di  negoziazione  in  CFD
detenuti da clienti al  dettaglio  che  ha  perso  denaro  nel  corso
dell'ultimo periodo di 12  mesi.  Per  assicurare  che  il  dato  sia
costantemente aggiornato, tale calcolo deve essere  rifatto  su  base
trimestrale. La percentuale riportata deve essere presentata in  modo
semplice e chiaro all'interno di un'avvertenza sul  rischio  in  ogni
comunicazione dell'intermediario fornitore. 
  Al fine di determinare se un conto e' in perdita deve tenersi conto
sia degli  utili  e  delle  perdite  realizzati  che  di  quelli  non
realizzati. Gli utili e le perdite realizzati  sono  quelli  relativi
alle posizioni in CFD che sono state chiuse  durante  il  periodo  di
calcolo. Gli utili e le perdite non realizzati sono  quelli  relativi
al valore delle posizioni aperte alla fine del periodo di calcolo. Al
fine di avere una  rappresentazione  completa  della  percentuale  di
conti che hanno registrato un utile o una perdita,  il  calcolo  deve
includere tutti i costi relativi alla negoziazione in CFD. 
  Gli intermediari fornitori  di  CFD  che  abbiano  intrapreso  tale
attivita' di recente  e  per  quelli  che  non  hanno  aperto  alcuna
posizione negli ultimi  12  mesi  non  e'  possibile  calcolare  tale
percentuale relativamente  al  suddetto  periodo.  Tali  intermediari
devono fornire un'avvertenza standardizzata sui rischi  che  citi  le
percentuali riportate nell'Allegato 2 della presente delibera. 
  La Consob ritiene opportuno consentire di adattare l'avvertenza sui
rischi al tipo  di  canale  di  comunicazione  utilizzato  attraverso
un'avvertenza sui rischi abbreviata per le  comunicazioni  attraverso
un supporto non durevole quali le applicazioni per dispositivi mobili
o i post sui social media. 
  Al fine di superare  le  possibili  difficolta'  tecniche  nell'uso
dell'avvertenza sui rischi abbreviata per le comunicazioni diverse da
quelle effettuate attraverso un supporto durevole o una pagina web  a
causa dei limiti dei caratteri imposti dai  fornitori  di  terzi,  la
Consob consente un'avvertenza sui rischi con un numero  di  caratteri
ridotto che non e' destinata a  sostituire  l'avvertenza  sui  rischi
abbreviata. 
  L'utilizzo della avvertenza con un numero di caratteri  ridotto  e'
previsto solo nei casi in cui  terzi  abbiano  fatto  ricorso  ad  un
intermediario che per commercializzare i  CFD  impone  un  limite  di
caratteri non compatibile con il numero dei caratteri compresi  nelle
avvertenze sui rischi. 
  Le avvertenze  sui  rischi  con  un  numero  di  caratteri  ridotto
forniscono  comunque  ai  clienti  al  dettaglio  informazioni  sulla
percentuale di conti  al  dettaglio  in  CFD  che  subiscono  perdite
monetarie. Tuttavia, al fine di attirare l'attenzione dei clienti sul
fatto che possano  sostenere  il  rischio  significativo  di  perdere
denaro investendo in CFD, e' necessario che  ogni  comunicazione  che
contenga un'avvertenza sui rischi con un numero di caratteri  ridotto
debba   anche   includere   un   link   diretto   alla   pagina   web
dell'intermediario fornitore di CFD in cui sia visibile  l'avvertenza
richiesta per supporti durevoli o pagine web. 
5.5 La proibizione di benefici monetari e non. 
  Un'ulteriore  misura  per  affrontare  i   rischi   relativi   alla
distribuzione di CFD  ai  clienti  al  dettaglio  e'  il  divieto  di
benefici  monetari   (per   esempio   i   cosiddetti   «bonus   sulla
negoziazione»)  e  di  alcuni  tipi  di  benefici  non  monetari.  Le
promozioni attraverso cui vengono offerti bonus o altri incentivi  ad
effettuare operazioni di investimento in  CFD  spesso  distraggono  i
clienti al dettaglio  dalla  natura  altamente  rischiosa  di  questi
prodotti, attirando quelli che, in assenza  dei  suddetti  incentivi,
potrebbero  non  scegliere   di   effettuare   tali   operazioni   di
investimento.  I  benefici  proposti  sono  spesso  subordinati  alla
necessita' che i clienti effettuino depositi sul conto o eseguano  un
certo volume di operazioni. 
  Tale divieto non riguarda tuttavia gli strumenti di informazione  e
ricerca forniti ai clienti al dettaglio e relativi ai CFD  in  quanto
tali strumenti supportano il processo decisionale dei clienti. 
6. Le misure e le limitazioni  della  Consob  sono  proporzionate  in
  rapporto  alla  natura  dei  rischi  identificati,  al  livello  di
  sofisticazione degli investitori  o  dei  partecipanti  al  mercato
  interessati e al  suo  probabile  impatto  sugli  investitori  e  i
  partecipanti al  mercato  che  potrebbero  detenere,  utilizzare  o
  trarre beneficio dai CFD (art. 42,  paragrafo  2,  lettera  c)  del
  MIFIR). 
  Nonostante i requisiti di governance dei prodotti e  gli  ulteriori
requisiti normativi richiamati in precedenza, negli ultimi anni si e'
assistito     all'estendersi     dei     danni     associati     alla
commercializzazione, alla distribuzione o  alla  vendita  di  CFD  ai
clienti al dettaglio. 
  Alla luce della dimensione e della natura del timore  significativo
individuato in merito alla protezione degli  investitori,  la  Consob
ritiene  necessario  e  proporzionato  imporre  in   via   permanente
limitazioni  alla  commercializzazione,  alla  distribuzione  o  alla
vendita in Italia o  dall'Italia  di  CFD  ai  clienti  al  dettaglio
laddove siano soddisfatte determinate condizioni. 
  Tali  misure  e  limitazioni  sono  necessarie  e  proporzionate  a
fronteggiare il  significativo  timore  individuato  in  merito  alla
protezione degli  investitori.  In  generale,  si  ritiene  che  esse
riducano le perdite anomale e significative  subite  dai  clienti  al
dettaglio sui CFD e  aumentino  al  contempo  la  consapevolezza  dei
clienti al dettaglio circa i  rischi  connessi  a  tali  prodotti.  I
benefici ottenuti dall'affrontare  le  preoccupazioni  relative  alla
protezione degli investitori nei modi individuati sono superiori alle
potenziali conseguenze per gli intermediari fornitori di CFD, fra cui
l'eventuale riduzione delle entrate per gli  stessi  intermediari  (a
causa dei minori volumi delle negoziazioni,  delle  minori  spese  di
transazione complessive pagate dai clienti e delle minori perdite  da
parte dei clienti). 
  Inoltre, le misure e le limitazioni della  Consob  si  applicano  a
decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione  di  efficacia
delle analoghe misure temporanee ESMA in materia. Cio'  consente  che
gli effetti benefici delle misure dell'ESMA in termini di  protezione
degli  investitori  al  dettaglio  proseguano  senza   soluzione   di
continuita' e senza ulteriori costi di implementazione a carico degli
intermediari. 
7. Le  misure  e  le  limitazioni  della  Consob  non  hanno  effetto
  discriminatorio sui servizi o sulle attivita' fornite a partire  da
  un altro Stato membro (art. 42, paragrafo 2, lettera e) del MIFIR). 
  Le  misure  di  cui  alla  presente  delibera  si  applicano   agli
intermediari fornitori di CFD con  sede  legale  in  Italia  ed  agli
intermediari fornitori con sede legale in un altro Stato  Membro.  Le
imprese d'investimento con sede legale in un altro Stato  Membro  che
offrono servizi d'investimento in  Italia  rientrano  nell'ambito  di
applicazione delle misure oggetto della presente delibera cosi'  come
quelle aventi sede in Italia. Non si ritiene  quindi  che  le  misure
abbiano effetto discriminatorio sui servizi o sulle attivita' fornite
a partire da un altro Stato membro in quanto le stesse  si  applicano
alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD  a
prescindere dallo Stato membro da cui tali servizi o  attivita'  sono
svolti. 
8. Consultazioni e comunicazioni (art. 42, paragrafo 2, lettere d) ed
  f) del MIFIR e art. 42, par. 3). 
  La Consob ha consultato, ai sensi dell'art. 42, par. 2, let. d) del
MIFIR,  le  Autorita'  nazionali   competenti   degli   altri   Stati
dell'Unione,  in  quanto  potenzialmente  interessate  dalle   misure
oggetto della presente delibera.  Non  sono  pervenute  obiezioni  da
parte di tali Autorita'. 
  La Consob ha altresi' consultato, ai sensi dell'art.  42,  par.  2,
let. f) del MIFIR, il Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, che non ha sollevato obiezioni sulle  misure
oggetto della presente delibera. 
  La Consob ha effettuato, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del  MIFIR,
la comunicazione all'ESMA e alle Autorita' nazionali competenti degli
altri Stati dell'Unione. L'ESMA ha rilasciato il proprio  parere,  ai
sensi dell'art. 43, par. 2, del MIFIR, ritenendo  le  misure  oggetto
della presente delibera giustificate e proporzionate;  il  parere  e'
stato pubblicato nel sito internet dell'ESMA. 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai  fini  della  presente  delibera  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    (a) «contratto  differenziale»  o  «CFD»  significa  un  derivato
diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario  a  termine
standardizzato («future»), «swap» o contratto  a  termine  sui  tassi
d'interesse,  il  cui   scopo   e'   di   attribuire   al   detentore
un'esposizione lunga o corta alle variazioni del prezzo, del  livello
o del valore di un sottostante, indipendentemente dal  fatto  che  la
negoziazione avvenga o meno in una sede di  negoziazione,  e  la  cui
esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in
contanti o possa avvenire in tal modo  a  discrezione  di  una  delle
parti (invece che in caso di inadempimento  o  di  altro  evento  che
determini la risoluzione del contratto); 
    (b) «benefici non monetari esclusi» significa qualsiasi beneficio
non monetario diverso da  strumenti  di  informazione  e  di  ricerca
riferiti ai CFD; 
    (c) «margine iniziale» significa qualsiasi  pagamento  effettuato
al fine di concludere un CFD, a esclusione delle  commissioni,  delle
spese di transazione e di ogni altro costo connesso; 
    (d) «protezione tramite margine iniziale»  significa  il  margine
iniziale cosi' come definito nell'allegato I; 
    (e)  «protezione  di  chiusura  al  raggiungimento  del  margine»
significa la chiusura  di  uno  o  piu'  CFD  aperti  di  clienti  al
dettaglio ai termini piu' favorevoli per il cliente  ai  sensi  degli
articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi
presenti nel conto di negoziazione in CFD e  degli  utili  netti  non
realizzati di tutti i CFD aperti collegati a tale conto scende a meno
della meta' del totale della protezione tramite margine iniziale  per
tutti i predetti CFD aperti; 
    (f) «protezione da saldo  negativo»  significa  il  limite  delle
passivita' totali  di  un  cliente  al  dettaglio  per  tutti  i  CFD
collegati a un conto di negoziazione  in  CFD  con  un  intermediario
fornitore di tali strumenti, relative  ai  fondi  presenti  in  detto
conto di negoziazione. 

(1) Decisione  ESMA  (UE)  2018/796  dell'Autorita'   europea   degli
    strumenti finanziari e  dei  mercati,  del  22  maggio  2018,  di
    limitazione temporanea dei contratti per  differenze  nell'Unione
    europea  conformemente  all'art.  40  del  regolamento  (UE)   n.
    600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del  1°
    giugnio 2018, pag. 50). 

(2) Cfr., da ultimo, Decisione ESMA (UE) 2019/679 del 17 aprile 2019. 

(3) I CFD non soddisfano  i  criteri  per  poter  essere  considerati
    strumenti finanziari non complessi a norma del combinato disposto
    dell'art. 25, paragrafo 4, della direttiva MIFID 2 e dall'art. 57
    del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione,  del
    25 aprile 2016, che integra  la  direttiva  MIFID  2  per  quanto
    riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni  di  esercizio
    dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni  di
    taluni termini ai fini di detta direttiva, (GU L 87 del 31  marzo
    2017, pag. 1). 

(4) Cfr. anche art. 21, paragrafo  2,  lettera  d),  del  regolamento
    delegato (UE) n. 2017/567 della Commissione e, in particolare, il
    penultimo sotto  fattore  ivi  elencato,  ossia  l'utilizzo,  tra
    l'altro, di terminologia fuorviante  in  quanto  implica  livelli
    maggiori di sicurezza rispetto a quelli possibili o probabili. 

(5) Cfr. decisione ESMA (UE) 2018/796 paragrafo 2.3. 

(6) Cfr. Decisione ESMA (UE) n. 2019/155 paragrafo 6. 

(7) Regolamento (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti
    le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio
    e assicurativi preassemblati, GU L 352 del 9 dicembre 2014,  pag.
    1.