IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze  dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; 
  Visto il comma 5 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122
il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5  si
applicano le disposizioni in materia di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il comma 5-bis del medesimo art.  12,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 1, comma  37,  lettera  b),
della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  in  base  al  quale,  «con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5,
ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal  1°  gennaio  2011  e  comunque  entro  il  periodo  di
fruizione delle  prestazioni  di  tutela  del  reddito  di  cui  alle
medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle  risorse  disponibili  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'  art.  18,  comma  1,   lettera   a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto  previsto  dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento  di
tutela  del  reddito  per  il  periodo   di   tempo   necessario   al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni  caso,  per
una durata non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
in base al quale: 
    l'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande  di  pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12  che
intendono avvalersi, a decorrere dal  1°  gennaio  2011,  del  regime
delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
    qualora dal predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento  del
numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera'  in  esame
ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; 
  Visto l'art. 3 della legge  14  gennaio  1994,  n.  20  concernente
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n.  677  lavoratori  che  nell'anno  2011  non  sono  rientrati   nel
contingente di 10.000  unita'  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  ancorche'  abbiano  maturato  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di
tutela del reddito; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito. 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000
unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio  2010,  n.
122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per  l'accesso   al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; 
    il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto  legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; 
    il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  76353  del  16  ottobre
2013; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  85708
del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno  2014  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
    il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto  legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  88332
del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; 
    il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  85708  del  24  ottobre
2014; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  92094
del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 1490 lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito. 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  96512
del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 36 lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano  nel  contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  98616
del 7 marzo 2017, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del
decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 11 lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano  nel  contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps  ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  100930
del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 3 lavoratori, che, nell'anno 2018, non rientrano  nel  contingente
di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito; 
    e'  stato  autorizzato  l'Inps,  nel  limite  di  spesa  di  euro
25.000,00, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito  in  favore  dei  lavoratori  sopra  indicati   che   abbiano
presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti  prima
dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  101639
del 30 maggio 2018, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, alla
luce del monitoraggio Inps del 3 maggio  2018,  per  l'anno  2018  e'
stato rettificato l'importo degli oneri  finanziari,  per  una  spesa
totale che e' variata da 25.000,00 euro a 30.000,00 euro; 
  Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'INPS risulta  che,
per  l'anno  2019,  i  lavoratori   interessati   dal   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n.
2 lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30  aprile
2010, per un costo a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione pari ad euro 17.000, 00; 
  Ritenuto di concedere il prolungamento  dell'intervento  di  tutela
del reddito in favore di  n.  2  lavoratori  beneficiari  rientranti,
nell'anno 2019, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 20 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare  l'INPS  all'erogazione   del
prolungamento dell'intervento di tutela del  reddito  in  favore  dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite  di
spesa di euro 17.000,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' concesso  il  prolungamento  dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 2 lavoratori che, nell'anno 2019, non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. 
  2. Il prolungamento e' concesso per un  numero  di  mensilita'  non
superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento  alle  disposizioni  in   materia   di   decorrenza   dei
trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n.  78  del  2010  e  la  data  della
decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla  base  di
quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto legge.