IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure in materia di beni e attivita' culturali;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche
regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel
rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del
cinema e dell'audiovisivo;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure per il finanziamento delle attivita' di tutela e
valorizzazione dei beni culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche
1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico
sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la
prosecuzione delle loro attivita' istituzionali e il conseguente
accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il
ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo
determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo
il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in
presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla
eterogeneita' delle produzioni artistiche che rendono necessario
l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero
dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le
fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullita',
uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che
non puo' superare complessivamente, fatte salve le diverse
disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non
continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al
raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal
lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva.
A pena di nullita', il contratto reca l'indicazione espressa della
condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a
tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente e'
assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o
piu' spettacoli, di una o piu' produzioni artistiche cui sia
destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorieta' della forma scritta
a pena di nullita', il presente comma non trova applicazione nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali
individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la
costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione
in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11
novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con
contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di
apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le
fondazioni stabiliscono criteri e modalita' per il reclutamento del
personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e
dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti
provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di
cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della
fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si
applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice
civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti
o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al
giudice ordinario le controversie relative alla validita' dei
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione
lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta
di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i
successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa
proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte
devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere
del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilita'
economico-finanziaria della dotazione organica cosi' determinata, al
fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura
dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di
stabilita', tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di
risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e
dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) un documento di programmazione che rappresenti come la
dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli
di produzione e di produttivita' della fondazione, ovvero un loro
incremento;
c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo
determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei
relativi oneri.
2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta
di dotazione organica secondo le modalita' di cui al comma 2-ter, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere del
Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno
presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del
predetto decreto-legge, con uno o piu' decreti adottati di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della
valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.
2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la
sostenibilita' economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di
produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono
presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui
ai commi 2-ter e 2-quater. Ciascuna fondazione e' tenuta ad attivare
la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente
approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilita'
economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio
dei revisori dei conti della fondazione.
2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle
fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente
corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno
in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione
organica, ferma restando la compatibilita' di bilancio della
fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in
coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da
parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilita' con le
voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della
dotazione organica approvata.
2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla
dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma
2-quater, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal
comma 2-sexies, assume a tempo indeterminato, con diritto di
precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive
precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di
lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di
validita'.
2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione
organica approvata con le modalita' di cui al comma 2-quater,
ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato
mediante procedure selettive riservate al personale artistico e
tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso
possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato
fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla
base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo
complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi,
negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti
della dotazione organica approvata con le modalita' di cui al comma
2-quater, ciascuna fondazione puo', in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato
mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo
che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la
fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di
lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a
trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Le fondazioni possono altresi' avviare, per i residui posti
disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le
modalita' di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale
artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami,
finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza
professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti di lavoro
presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono
effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della
dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio
dei revisori dei conti della compatibilita' con le voci del bilancio
preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della
fondazione. Le modalita' di espletamento delle procedure selettive di
cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di
attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da
ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita', sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2-nonies. Per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies
i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono
essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i
contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti
necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei
limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo
23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la
condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio
dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto
articolo 23, comma 1.
2-decies. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche
ai sensi del comma 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi
dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di
ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di
cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni
organiche approvate ai sensi del comma 2-quater.».
3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367»;
b) il dodicesimo periodo e' soppresso.
4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, sono abrogati.