Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  Indicazione  geografica  protetta
«Peperoni di Senise» registrata con  regolamento  (CE)  n.  1263/1996
della Commissione del 10 luglio 2006. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del Peperone di Senise, zona Paip - 85038 Senise (PZ),  e  che
il predetto consorzio e' l'unico soggetto  legittimato  a  presentare
l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito inoltre il parere della Regione Basilicata circa la
richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla  pubblicazione
del disciplinare di produzione  della  I.G.P.  «Peperoni  di  Senise»
cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche  e
della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. 
 
   Disciplinare di produzone della indicazione geografica protetta 
                        «Peperoni di Senise» 
 
                               Art. 1. 
 
    L'indicazione  geografica  protetta  «Peperoni  di   Senise»   e'
riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.