IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la
denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque
presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole
alimentarie e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio vini Venezia ed attribuito per un triennio al citato
Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alle DOC «Lison-Pramaggiore»,
«Piave», «Venezia» ed alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o
«Malanotte del Piave»;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12270,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 56 dell'8 marzo 2016, con il quale e' stato confermato
per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio vini Venezia a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» ed alle DOCG
«Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del
turismo;
Considerato che lo statuto del Consorzio vini Venezia, approvato da
questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio
2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini Venezia, deve
ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al
decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio vini Venezia puo' adeguare il
proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini Venezia
richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui
all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle
DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», sulle DOC
«Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e sulle IGP «Alto Livenza»,
«Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca trevigiana», «Veneto» e
«Veneto Orientale»;
Considerato che il Consorzio vini Venezia ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del
Piave», per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e la
rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238
del 2016 per la IGT «Veneto Orientale». Tale verifica e' stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate, con la nota
protocollo n. 7113 del 6 giugno 2019, dall'Organismo di controllo
Valoritalia s.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo
sulle citate denominazioni;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo
di controllo Valoritalia s.r.l., con la nota citata, il Consorzio
vini Venezia non ha dimostrato di possedere la rappresentativita' di
cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le IGT «Alto
Livenza», «Colli Trevigiani», «Delle Venezie», «Marca trevigiana» e
«Veneto»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi, di cui all'art. 41, comma 1 e
4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Lison» e «Piave
Malanotte» o «Malanotte del Piave» e per le DOC «Lison-Pramaggiore»,
«Piave» e «Venezia»;
Ritenuto altresi' necessario procedere all'integrazione
dell'incarico al Consorzio vini Venezia a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi, di cui all'art.
41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Veneto
Orientale»;
Decreta:
Art. 1
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio vini Venezia, con sede
legale in Venezia, Sestiere San Marco, n. 2032, a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG
«Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» e per le DOC
«Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia».
2. E' integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, al Consorzio vini Venezia, con sede legale in
Venezia, Sestiere San Marco, n. 2032, l'incarico a svolgere le
funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Veneto
Orientale».