IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0, pubblicata nella G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, secondo cui il tasso si determina aggiungendo 100 punti base al tasso fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e in particolare gli articoli 26 «Disciplina finanziaria», 75 «Pagamento ai beneficiari» e 76 «Sistema di identificazione dei beneficiari»; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e in particolare l'allegato I «Elenco dei regimi di sostegno»; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita' in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare l'art. 17, comma 1 che prevede, al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, anche riguardo alla disciplina dell'ammissibilita' dei titoli di conduzione delle unita' produttive. Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca», l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative agli aiuti de minimis»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», con il quale e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC); Visto il documento redatto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria (Crea), trasmesso in data 30 maggio 2019, relativo all'andamento meteorologico particolarmente sfavorevole sull'intero territorio nazionale, che ha aggravato le difficolta' finanziarie degli agricoltori nel corrente anno; Vista la comunicazione di Agea, Area coordinamento, protocollo n. 48362 del 31 maggio 2019, con la quale si da' atto della consultazione effettuata in data 30 maggio 2019 con gli organismi pagatori regionali, i quali non hanno sollevato obiezioni sullo schema di provvedimento ministeriale relativo all'anticipazione dei pagamenti Pac 2019; Ritenuto opportuno definire un livello minimo del finanziamento erogabile a titolo di anticipo da correlare all'attivita' d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovra' essere inferiore a 750 euro; Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni attuative di cui all'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, al fine di rispettare il termine del 31 luglio; Vista la comunicazione in data 3 giugno 2019 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, protocollo 162; Decreta: Art. 1 Ambito 1. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, di seguito legge, gli organismi pagatori riconosciuti possono disporre l'attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis.