IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/0,
pubblicata nella G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008,  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione, secondo cui il tasso si  determina  aggiungendo  100
punti base al tasso fissato dalla Commissione  europea  e  pubblicato
sul             sito             internet              all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e  in
particolare gli articoli 26 «Disciplina finanziaria»,  75  «Pagamento
ai beneficiari» e 76 «Sistema di identificazione dei beneficiari»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009  del  Consiglio  e  in
particolare l'allegato I «Elenco dei regimi di sostegno»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione del 16 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale  e  la  condizionalita'  in  particolare
l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di  aiuto  relative  ai
regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative
alle misure di sostegno connesse alla superficie»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  234  «Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  in  particolare
l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162  relativo
alla  semplificazione  della  gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1 che prevede, al fine  di  semplificare
le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa  comunicazione
alla  Conferenza  Stato-Regioni,  con  decreto  ministeriale  possono
essere apportate modifiche e/o integrazioni alle  procedure  ed  agli
allegati  del  presente  decreto,  anche  riguardo  alla   disciplina
dell'ammissibilita' dei titoli di conduzione delle unita' produttive. 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  175  del  28
luglio 2017,  recante  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»,  e  in  particolare  l'art.  6
«Aiuti nei settori agricoltura  e  pesca»,  l'art.  9  «registrazione
degli aiuti individuali» e l'art. 14 «verifiche relative  agli  aiuti
de minimis»; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge
21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art.  10-ter,  riguardante
il «sistema di anticipazione  delle  somme  dovute  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune», con il quale e' autorizzata la corresponsione, entro  il  31
luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di  crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi  pagatori
riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC); 
  Visto il documento redatto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi
dell'economia agraria (Crea),  trasmesso  in  data  30  maggio  2019,
relativo  all'andamento  meteorologico  particolarmente   sfavorevole
sull'intero territorio nazionale, che  ha  aggravato  le  difficolta'
finanziarie degli agricoltori nel corrente anno; 
  Vista la comunicazione di Agea, Area coordinamento,  protocollo  n.
48362  del  31  maggio  2019,  con  la  quale  si  da'   atto   della
consultazione effettuata in data 30 maggio  2019  con  gli  organismi
pagatori regionali, i  quali  non  hanno  sollevato  obiezioni  sullo
schema di provvedimento ministeriale relativo  all'anticipazione  dei
pagamenti Pac 2019; 
  Ritenuto opportuno definire un  livello  minimo  del  finanziamento
erogabile a titolo di anticipo da correlare all'attivita'  d'impresa,
la cui dimensione finanziaria non dovra' essere inferiore a 750 euro; 
  Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni attuative  di  cui
all'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  al  fine  di
rispettare il termine del 31 luglio; 
  Vista la comunicazione  in  data  3  giugno  2019  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  17,  comma  1  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2015, protocollo 162; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Ambito 
 
  1. In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo  2019,
n. 27, convertito nella legge 21  maggio  2019,  n.  44,  di  seguito
legge,  gli  organismi   pagatori   riconosciuti   possono   disporre
l'attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis.