IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare   nominale,   il   tasso
d'interesse o  i  criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra  caratteristica  e  modalita',  ivi  compresa  la  facolta'  di
stipulare convenzioni con la  Banca  d'Italia,  con  le  societa'  di
gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari
italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile
nelle    controversie    derivanti    dalle    predette    operazioni
d'indebitamento; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazione di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»), e successive modifiche ed integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visti, altresi', gli  articoli  4,  11  e  12  del  «Testo  unico»,
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
giugno 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati a 62.304 milioni di  euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio,  27  marzo,
24 aprile, 29 maggio, 27 giugno, 18 ottobre, 21 dicembre 2018, con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza
1° febbraio 2028; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio,  mediante
scambio di titoli in  circolazione  con  titoli  di  nuova  emissione
effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e'  disposta  l'emissione  di  una  sedicesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%,  avente  godimento  1°
febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, fino  all'importo  massimo
di 2.500 milioni di euro, da regolarsi attraverso  i  titoli  di  cui
all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8. 
  I  titoli  sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.