Estratto determina AAM/PPA n. 503 del 19 giugno 2019 
 
    Si autorizza il seguente grouping di variazioni: 
      tipo  II,   B.II.e.1a)3:   sostituzione   del   materiale   del
confezionamento primario, dall'attuale Riblene MR 10 R al  Purell  PE
1840H; 
      tipo IB, B.II.b.4a): aumento del batch size da 60 litri  a  130
litri;  
    relativamente al medicinale  LIDOCAINA  CLORIDRATO  INTES,  nella
seguente forma e confezione autorizzata all'immissione  in  commercio
in Italia a seguito di procedura nazionale, la cui descrizione  viene
modificata, per  adeguamento  agli  standard  terms,  cosi'  come  di
seguito indicato:  
      da:  A.I.C.  n.  030977058  -  «4%   collirio,   soluzione   in
contenitore monodose» 100 contenitori monodose da 0,5 ml; 
      a: A.I.C. n. 030977058  -  «40  mg/ml  collirio,  soluzione  in
contenitore monodose» 100 contenitori in PE da 0,5 ml; 
      tipo IB, B.II.e.5a)2: si autorizza  l'immissione  in  commercio
del  medicinale  «Lidocaina  Cloridrato  Intes»  anche  nella   forma
farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:  
        confezione: «40  mg/ml  collirio,  soluzione  in  contenitore
monodose» 30 contenitori in PE da 0,5 ml. 
    A.I.C. n. 030977072 (base 10) 0XKC14 (base 32).  
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione.  
    Principio attivo: lidocaina cloridrato.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  non
negoziata).  
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: USPL (medicinale soggetto  a
prescrizione medica limitativa, esclusivo uso di specialisti). 
    Titolare  A.I.C.:  Alfa  Intes  Industria  Terapeutica  Splendore
S.r.l. (codice fiscale 04918311210). 
    Codice pratica: VN2/2018/147. 
 
                              Stampati 
 
    Il medicinale deve essere posto in commercio  con  gli  stampati,
cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con
le  sole  modifiche  necessarie  per  l'adeguamento   alla   presente
determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.  
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico.  
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina  possono
essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della
determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.