IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese
start-up innovative», che, agli articoli da 25 a  32,  disciplina  le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e
successive modificazioni, recante incentivi fiscali  all'investimento
in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e'
disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa; 
  Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  2016,  n.  297,
che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di
favore prevista per i soggetti che investono in start-up  innovative,
ha elevato al 30 per cento l'aliquota del  beneficio,  tanto  per  la
detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la  deduzione
dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di
start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il  tetto  massimo
di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF; 
  Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della  medesima  legge  11
dicembre 2016, n. 232, con il quale si  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni, di cui al predetto comma 66,  all'autorizzazione  della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  25  marzo  2015,  n.   70,   e   successive
modificazioni, recante la  disciplina  delle  PMI  innovative  e,  in
particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi
fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179; 
  Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232,  con
il quale viene eliminata la differenza di  trattamento  in  relazione
all'anzianita'  delle  PMI  innovative  e  viene  disposta,  ai  fini
dell'autorizzazione europea l'attuazione della  misura  nel  rispetto
degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati  a  promuovere  gli
investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio   (2014/C   19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, e successive modificazioni, con  il  quale  e'  disposto  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita'
di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso  art.
4  concernenti  gli  incentivi  fiscali   all'investimento   in   PMI
innovative; 
  Visto il successivo comma 12-ter che  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, all'autorizzazione della Commissione europea  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  del  30  gennaio
2014,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla  legge  17
dicembre  2012,   n.   221,   in   materia   di   incentivi   fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  del  25  febbraio
2016,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  recante  incentivi  fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302; 
  Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a  promuovere
gli investimenti per il  finanziamento  del  rischio  (2014/C  19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che
nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle  «Misure  destinate  a
categorie di imprese  che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del
regolamento generale di  esenzione  per  categoria»  disciplinano  le
«Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il  finanziamento
del  rischio  superati  sette  anni  dopo  la  loro   prima   vendita
commerciale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione sugli  orientamenti  sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese
non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C  249/01,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014); 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole  e  medie
imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 124 del 20 maggio 2003); 
  Considerata l'opportunita' di  redigere  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, atto a consolidare in un unico  provvedimento  le
disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
  Vista la procedura di notifica adottata  ai  sensi  dell'art.  108,
paragrafo 3,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea  C(2018)
8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di  aiuto  di
Stato notificata relativa all'aiuto  di  Stato  SA.48570  (2018/N)  -
Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative  e
PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca le  disposizioni  di  attuazione  delle
agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
anche non residenti  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi
requisiti,  ove  compatibili,  a  condizione  che  le  stesse   siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  e  abbiano  una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:  (i)
rientrano nella definizione di PMI  innovativa  di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti
in  Italia  purche'  in  possesso   dei   medesimi   requisiti,   ove
compatibili, a condizione che le  stesse  siano  residenti  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una  filiale
in Italia; (ii)  ricevono  l'investimento  iniziale  a  titolo  della
misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un  mercato  o
entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. 
    Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima
vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in
fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: 
      1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita  commerciale,  se
attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno,
di non aver ancora dimostrato a sufficienza  il  loro  potenziale  di
generare rendimenti; 
      2) senza limiti di  eta',  se  effettuano  un  investimento  in
capitale di rischio sulla base di un business  plan  relativo  ad  un
nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia  superiore  al
50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in
linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n.
651/2014; 
    d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che
investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative
ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in
cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o  quote
di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore  almeno
pari  al  70  per  cento  del  valore  complessivo  delle   attivita'
risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui
alla precedente lettera d); 
    f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili»  si  intendono
quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso  alla
data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono  azioni
o  quote  di  start-up  innovative  o  PMI  innovative   ammissibili,
classificate nella categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  o
comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno  pari  al
70  per  cento  del   valore   complessivo   delle   immobilizzazioni
finanziarie iscritte nel bilancio  chiuso  nel  corso  dell'anzidetto
periodo  di  imposta,  senza  tenere  conto,  a  questi  fini,  degli
investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui  alla
precedente lettera d).