Estratto determina AAM/PPA n. 473/2019 del 14 giugno 2019 
 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  e'
rinnovata con validita' illimitata a decorrere dalla data del rinnovo
europeo 16 maggio 2015, a condizione che  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina i requisiti di qualita', sicurezza ed
efficacia  siano  ancora  presenti;  viene  autorizzata  altresi'  la
variazione di tipo II: C.I.4)  con  la  quale  vengono  modificati  i
paragrafi 1,7,9 delle etichette esterne e  tutti  i  paragrafi  delle
etichette interne; si aggiungono i paragrafi 17 e 18 delle  etichette
esterne; le etichette vengono adeguate al QRD template  relativamente
al  medicinale  SATIVEX  (AIC  n  040548)  nelle  seguenti  forme   e
confezioni autorizzate all'immissione in commercio: 
      confezioni: 
        040548099 - «spray per mucosa orale» 1 flacone  nebulizzatore
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548101 - «spray per mucosa orale» 2 flaconi  nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548113 - «spray per mucosa orale» 3 flaconi  nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548125 - «spray per mucosa orale» 4 flaconi  nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548137 - «spray per mucosa orale» 5 flaconi  nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548149 - «spray per mucosa orale» 6 flaconi  nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548152 - «spray per mucosa orale» 10 flaconi nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni; 
        040548164 - «spray per mucosa orale» 12 flaconi nebulizzatori
con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni. 
    Titolare AIC: GW Pharma (International) B.V., con sede  legale  e
domicilio  fiscale  in  Amersfoort  A1,   Databankweg,26   3821,   Al
Amersfoort (NL). 
    Procedura: rinnovo. 
    Codice     procedure     europee:      UK/H/2462/001/R/001      -
UK/H/2462/001/II/016. 
    Codice pratica: FVRMC/2018/194 - VC2/2016/504. 
    Gli stampati corretti ed approvati, sono allegati alla  determina
di cui al presente estratto. 
 
                              Stampati 
 
    L'Etichettatura relativa al medicinale di  cui  all'art.  1  deve
essere conforme a quanto allegato alla presente determina. 
    Le modifiche di cui  al  comma  1  devono  essere  apportate  per
l'Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1 comma 7  della
determina  AIFA  n.  DG/821/2018  del  24/05/2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 133
dell'11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.