IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio
1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede
che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle
facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il
riconoscimento dei titoli accademici pontifici, fatta a Roma e nella
Citta' del Vaticano il 25 gennaio 1994;
Visto l'accordo intervenuto tra le Parti;
Visto l'articolo 2, comma 3, lettera i) della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento e la democrazia diretta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati in data 23 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Piena e intera esecuzione e' data allo scambio di Note Verbali tra
l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato -
Sezione per i Rapporti con gli Stati - intervenuto in data 13
febbraio 2019, concernente il riconoscimento dei titoli accademici
conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
1403
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, paragrafo 2, primo comma
dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo
1985, n. 121, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio
1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa
Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n.
62.
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera i), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). -
(Omissis).
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri:
(Omissis);
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
(Omissis).» .