LA CONFERENZA UNIFICATA 
               Nella odierna seduta del 17 aprile 2019 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione,  per  le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il
quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi,  tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane,  al  fine  di
coordinare l'esercizio delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
collaborazione attivita' di interesse comune; 
  Visti gli Accordi tra il Governo, le  regioni  e  gli  enti  locali
sanciti da questa Conferenza del 4 maggio 2017 (atto rep. n.  46/CU),
del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e del 22 febbraio  2018  (atto
rep.  n.  18/CU)  concernenti  l'adozione  di  moduli   unificati   e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni
e istanze in materia di  attivita'  commerciali  e  assimilate  e  di
edilizia; 
  Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82 recante il Codice dell'amministrazione digitale,  secondo  cui  «I
dati  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   formati,   raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la
fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e
dai privati»; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E'  vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  recante  la
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A; 
  Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e'  previsto
che con successivi accordi si proceda al completamento  dell'adozione
dei moduli unificati e standardizzati per le attivita'  di  cui  alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  che
all'art.  66,  comma  8  prevede   che:   «Al   fine   di   garantire
l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra  le  amministrazioni,  i
moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le  specifiche
tecniche per la  gestione  informatica  delle  informazioni  in  essi
contenute»; 
  Visto l'art. 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
219 secondo cui  e'  possibile,  previa  autorizzazione,  la  vendita
on-line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica,  purche'
accessoria alla vendita diretta; 
  Considerata l'Agenda per  la  semplificazione,  aggiornata  per  il
triennio 2018-2020 con l'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni,  le
province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art.  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997,  n.  281,
dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; 
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la
semplificazione  e  in  particolare  del  gruppo  di  lavoro  tecnico
coordinato da Agid; 
  Preso atto  della  necessita'  di  apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni,  recate  dagli  articoli  2  e  seguenti  del  presente
Accordo,  volte  ad  assicurare  una   maggiore   completezza   della
modulistica  e  a  consentirne  una  piu'  estesa   e   generalizzata
applicazione; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali che sono  state  consultate
attraverso le loro rappresentanze; 
  Vista la nota del 3 aprile 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la bozza di
accordo tra il Governo, le regioni  e  gli  enti  locali  concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la  presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che, con nota n. 0005762
del 4 aprile 2019, e'  stata  diramata  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza; 
  Considerato che per l'esame del provvedimento  e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico, il 10 aprile 2019, nel  corso  della
quale i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole
all'accordo, con la richiesta di alcune integrazioni, nell'allegato A
e  nell'allegato  B,   relativamente   alle   schede:   «Segnalazione
certificata di inizio attivita' per strutture ricettive  alberghiere»
e  «Segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  per   strutture
ricettive all'aria aperta»; 
  Considerato che i rappresentanti dell'ANCI  hanno  espresso  avviso
favorevole sul contenuto dell'accordo; 
  Considerato che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministrazione, con nota dell'11 aprile 2019, ha trasmesso la  nuova
formulazione degli allegati alla proposta di accordo,  che  e'  stata
diramata, con nota n. 0006214 del 12 aprile  2019,  alle  regioni  ed
agli enti locali; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza: 
    le regioni hanno espresso avviso  favorevole  al  perfezionamento
dell'accordo in esame nella formulazione trasmessa il 12 aprile 2019; 
    l'ANCI ha chiesto di prorogare di due mesi, dal 28 giugno 2019 al
28 agosto 2019, il termine previsto per i comuni dall'art.  2,  comma
2; 
    l'UPI  ha   espresso   avviso   favorevole   al   perfezionamento
dell'accordo, dichiarando di condividere la richiesta dell'ANCI; 
  Considerato che il Governo ha  ritenuto  di  potere  accogliere  la
richiesta dell'ANCI; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  degli
enti locali; 
 
                              Sancisce 
 
  Il seguente accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati: 
 
                               Art. 1 
 
               Modulistica unificata e standardizzata 
                   e relative specifiche tecniche 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  in
materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge  del
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni  dalla  legge  1°
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 31 maggio 2019,  in
relazione  alle   specifiche   normative   regionali,   i   contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 28 agosto  2019.
Restano  fermi  gli  ulteriori  livelli  di  semplificazione  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
  3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli. 
  4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni
allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei  termini  di
adeguamento. 
  5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto  legislativo  del  13
dicembre 2017, n. 217, i moduli  recano  in  allegato  le  specifiche
tecniche per la  gestione  informativa  delle  informazioni  in  essi
contenute, di cui all'allegato 2. 
  6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante  del  presente
Accordo. 
  7. Le regioni  possono,  ove  necessario,  adeguare  le  specifiche
tecniche alle  peculiarita'  della  modulistica  adottata  a  livello
regionale ai sensi del comma 2.