IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha introdotto la possibilita' di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalita' di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante, tra l'altro, attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante, tra l'altro, attuazione della direttiva n. 2006/42/CE alle macchine e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»; Ritenuto che le presenti disposizioni non si applicano alle macchine per uso di bambini e per uso invalidi ne' ai velocipedi, quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 50 del citato Codice della strada; Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli della categoria L1e veicolo a motore leggero a due ruote, come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; Ritenuto infine che le presenti disposizioni non si applicano ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; Considerato che al fine di attuare la disposizione del citato comma 102, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo la sicurezza degli utilizzatori dei dispositivi per la mobilita' personale nonche' di tutti gli altri utenti stradali, ed in particolare dei pedoni e degli altri utenti deboli, e' necessario provvedere ad una disciplina differenziata per i diversi dispositivi in relazione ai possibili ambiti di circolazione su strada; Considerata la necessita' di individuare le tipologie di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica che possono essere ammessi alla sperimentazione per la circolazione su strada; Considerata la necessita' di individuare specifici criteri per l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su strada, di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica; Considerato che, nelle more dell'emanazione di una specifica norma europea, la sperimentazione potra' consentire di valutare l'interazione dei dispositivi con gli altri utenti previsti dal Codice della strada; Considerato che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualita' dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto; Ritenuto che sussista pertanto la necessita' di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 registrati a partire dal 2005 sul territorio nazionale; Considerato che tale necessita' e' stata espressa anche nel protocollo d'intesa per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualita' dell'aria del 4 giugno 2019, che individua tra le attivita' da porre in essere, l'adozione del presente decreto; Ritenuto quindi che le presenti disposizioni possano ritenersi utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico, in virtu' dei benefici derivanti dalla variazione della quota modale degli spostamenti per la mobilita' personale con dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica; Ritenuto che la micromobilita' elettrica possa rientrare nei sistemi di mobilita' e trasporti sostenibili e di alta qualita' anche sotto il profilo ambientale economico e sociale; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalita' di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito «dispositivi per la micromobilita' elettrica», come individuati dall'art. 2. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all'art. 3 e relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi.