IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
che ha introdotto la possibilita' di autorizzare  la  sperimentazione
della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale  a
propulsione prevalentemente elettrica,  quali  segway,  hoverboard  e
monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  la  definizione
delle modalita' di  attuazione  e  degli  strumenti  operativi  della
sperimentazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito  «Codice
della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
Codice del consumo; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante,  tra
l'altro,   attuazione   della   direttiva   2014/30/UE    concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  recante,  tra
l'altro, attuazione della direttiva n.  2006/42/CE  alle  macchine  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»; 
  Ritenuto  che  le  presenti  disposizioni  non  si  applicano  alle
macchine per uso di bambini e per uso  invalidi  ne'  ai  velocipedi,
quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46  e  50  del
citato Codice della strada; 
  Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano  ai
veicoli della categoria L1e veicolo a motore  leggero  a  due  ruote,
come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo  all'omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli; 
  Ritenuto infine che le presenti disposizioni non  si  applicano  ai
prodotti  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Considerato che al fine di attuare la disposizione del citato comma
102, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo  la
sicurezza  degli  utilizzatori  dei  dispositivi  per  la   mobilita'
personale  nonche'  di  tutti  gli  altri  utenti  stradali,  ed   in
particolare dei pedoni e degli altri  utenti  deboli,  e'  necessario
provvedere ad una disciplina differenziata per i diversi  dispositivi
in relazione ai possibili ambiti di circolazione su strada; 
  Considerata  la  necessita'  di   individuare   le   tipologie   di
dispositivi per la mobilita' personale a propulsione  prevalentemente
elettrica che possono essere  ammessi  alla  sperimentazione  per  la
circolazione su strada; 
  Considerata la necessita'  di  individuare  specifici  criteri  per
l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su  strada,
di   dispositivi   per   la   mobilita'   personale   a   propulsione
prevalentemente elettrica; 
  Considerato che, nelle more dell'emanazione di una specifica  norma
europea,   la   sperimentazione   potra'   consentire   di   valutare
l'interazione dei dispositivi  con  gli  altri  utenti  previsti  dal
Codice della strada; 
  Considerato che presso diverse zone ed agglomerati  del  territorio
nazionale si registrano superamenti dei  valori  limite  di  qualita'
dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto; 
  Ritenuto che sussista pertanto la necessita' di adottare interventi
addizionali rispetto a quelli  fino  ad  oggi  previsti  al  fine  di
prevenire  e  fronteggiare  i  superamenti  dei  valori   limite   di
concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10  registrati
a partire dal 2005 sul territorio nazionale; 
  Considerato  che  tale  necessita'  e'  stata  espressa  anche  nel
protocollo d'intesa per l'adozione coordinata e congiunta  di  misure
per il miglioramento della qualita' dell'aria del 4 giugno 2019,  che
individua tra  le  attivita'  da  porre  in  essere,  l'adozione  del
presente decreto; 
  Ritenuto quindi che  le  presenti  disposizioni  possano  ritenersi
utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico,  in  virtu'
dei benefici derivanti dalla  variazione  della  quota  modale  degli
spostamenti per la mobilita' personale con dispositivi a  propulsione
prevalentemente elettrica; 
  Ritenuto  che  la  micromobilita'  elettrica  possa  rientrare  nei
sistemi di mobilita' e trasporti sostenibili e di alta qualita' anche
sotto il profilo ambientale economico e sociale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di attuazione  e  gli
strumenti  operativi  della  sperimentazione  della  circolazione  su
strada di  dispositivi  per  la  mobilita'  personale  a  propulsione
prevalentemente   elettrica,   di   seguito   «dispositivi   per   la
micromobilita' elettrica», come individuati dall'art. 2. 
  2. La sperimentazione di cui al  comma  1  e'  consentita  solo  in
ambito  urbano  e  limitatamente   alle   specifiche   tipologie   di
infrastrutture stradali e/o parti di strada,  di  cui  all'art.  3  e
relativo  allegato  2,  in   funzione   della   classificazione   dei
dispositivi stessi.