IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre  2000,  con
il quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui  devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale  docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le  successive  integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 13 settembre 2016, con il quale la «Scuola
di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G.»  e'
stata  abilitata  ad  istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede di Arcevia (AN) localita'
Piticchio, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509
del 1998; 
  Vista   l'istanza   con   cui   il   predetto    Istituto    chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale  di
Arcevia (AN), localita' Piticchio, a Milano, via  Francesco  Restelli
n. 3; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca  nella  seduta  del  22  maggio  2019,
trasmessa con nota prot. n. 2505 del 29 maggio 2019, subordinata alle
integrazioni da parte della suddetta Scuola al fine  di  adeguare  la
documentazione  relativa   alla   struttura   in   conformita'   alle
prescrizioni contenute nell'ordinanza di riferimento; 
  Vista la documentazione  integrativa  trasmessa  dall'Istituto  con
nota prot. n. 19808 del 7 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica  del
C.A.T.G.», abilitata  con  decreto  in  data  13  settembre  2016  ad
istituire  ed  attivare,  nella  sede  di  Arcevia   (AN)   localita'
Piticchio,  un  corso  di  specializzazione   in   psicoterapia,   e'
autorizzata a trasferire la predetta Sede da Arcevia (AN),  localita'
Piticchio, a Milano, via Francesco Restelli n. 3. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 giugno 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara