IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n. 2009/17/CE; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018 concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci pericolose; Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5 gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018; Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose; Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal Correspondance Group costituito con i rappresentanti di alcune direzioni marittime; Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019; Decreta: Art. 1 All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo capoverso: «Limitatamente alle unita' diverse da full container, possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».