IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e
integrazioni, recante riordino della legislazione in materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili
dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/CE,
e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di
un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n.
2009/17/CE;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante
procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre
navi (transhipment) delle merci pericolose;
Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018
concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci
pericolose;
Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti
raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica
del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5
gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con
note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato
decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le
procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal
Correspondance Group costituito con i rappresentanti di alcune
direzioni marittime;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal
Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute
rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato
in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo
capoverso:
«Limitatamente alle unita' diverse da full container, possono
essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad
ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta
allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi
riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».