IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto  l'art.  223-septiesdecies  disposizioni  di  attuazione  del
codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 3 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  centotrentatre'
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disposizioni di attuazione  del  codice  civile  il
quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa'  cooperativa
che non deposita il bilancio  di  esercizio  da  oltre  cinque  anni,
qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
centotrentatre'  societa'  cooperative  aventi  sede  nelle  seguenti
Regioni:  Puglia,  Lazio,  Campania,  Sardegna,  Piemonte  e   Emilia
Romagna, riportate nell'elenco allegato che forma parte integrante  e
sostanziale del presente decreto.