IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 3 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le centotrentatre' societa' cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Decreta: Art. 1 E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di centotrentatre' societa' cooperative aventi sede nelle seguenti Regioni: Puglia, Lazio, Campania, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna, riportate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.