IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, 20 settembre 2004, n. 245,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante norme sull'organizzazione ed  il  funzionamento
AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA ed
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con
cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 ed, in particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina AIFA 20 gennaio 2010, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010, che ha
integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra
citato, mediante l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i
medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni
terapeutiche diverse da quelle autorizzate con la  lista  costituente
l'Allegato  P1,  relativa  ai  farmaci  con   uso   consolidato   nel
trattamento di patologie cardiache pediatriche; 
  Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 27 agosto 2012, che ha
integrato la suddetta sezione con le liste costituenti  gli  Allegati
P3-P9, relative ai farmaci con uso consolidato, sulla base  dei  dati
della letteratura scientifica; 
  Considerate  le  evidenze  scientifiche  presenti  in   letteratura
riguardo l'efficacia e  la  sicurezza  nella  popolazione  pediatrica
degli antipsicotici ARIPIPRAZOLO, LITIO PIMOZIDE e RISPERIDONE per il
trattamento di disturbi psichici in eta' evolutiva; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione a carico del Servizio
sanitario nazionale dei medicinali con uso consolidato  ARIPIPRAZOLO,
LITIO  PIMOZIDE  e  RISPERIDONE  per  il  trattamento  dei   disturbi
psichiatrici in eta' evolutiva; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 13, 14 e 15 novembre 2018, stralcio verbale n. 2; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'Allegato P8 relativa  all'uso  consolidato,
sulla base dei dati della letteratura  scientifica,  di  farmaci  per
patologie del sistema nervoso e  apparato  muscolo-scheletrico,  sono
inseriti  i  seguenti  medicinali   con   le   relative   indicazioni
terapeutiche: 
    ARIPIPRAZOLO: 
      trattamento della schizofrenia a partire dall'eta'  di  tredici
anni; 
      trattamento, fino a dodici settimane, degli  episodi  maniacali
gravi o moderati nel contesto di una diagnosi del  disturbo  bipolare
di tipo I in pazienti di eta' a partire dai dieci anni; 
      trattamento  a  breve  termine   (fino   ad   otto   settimane)
dell'irritabilita' in soggetti con disturbi dello  spettro  autistico
che non abbiano risposto in modo efficace ad  interventi  psicologici
specifici comportamentali ed educativi o per i quali tali  interventi
non sono disponibili (≥ sei anni); 
      sindrome di  Tourette  con  una  compromissione  funzionale  da
moderata a grave (≥ sei anni); 
    PIMOZIDE: 
      sindrome di Tourette con compromissione funzionale da  moderata
a grave (≥ dodici anni); 
    RISPERIDONE: 
      trattamento a breve  termine  di  problemi  comportamentali  di
grado moderato  o  grave  quali  irritabilita'  ed  aggressivita'  in
soggetti (≥ cinque anni) con disturbi dello spettro autistico che non
abbiano risposto in modo efficace ad interventi psicologici specifici
comportamentali ed educativi o per i quali tali interventi  non  sono
disponibili; 
      sindrome di Tourette con compromissione funzionale da  moderata
a grave (≥ sette anni); 
      add-on al metilfenidato in  soggetti  (≥  sette  anni)  ADHD  e
disturbo oppositivo-provocatorio, o  aggressivita'  che  non  abbiano
risposto in modo efficace al solo trattamento con metilfenidato.