IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasposto marittimo e per vie d'acqua interne Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), come modificata dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 1, commi dal 217 al 222, che ha istituito il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), comprensivo di un Archivio telematico centrale (ATCN) contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto; Vista decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, e in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b), che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Visto l'art. 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che prevede che il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI); Ritenuto necessario ottemperare alla suddetta norma con la definizione dei criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' delle procedure per l'affidamento alle stesse di attivita' di interesse pubblico connesso alla materia oggetto del presente decreto; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto individua, ai fini dell'accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Republica 14 dicembre 2018, n. 152.