IL DIRETTORE GENERALE 
                     della condizione abitativa 
 
  Vista la legge 9 dicembre  1998,  n.  431  e  successive  modifiche
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  delle
abitazioni in locazioni per la concessione di contributi  integrativi
per il pagamento dei  canoni  di  locazione  a  favore  di  categorie
sociali in possesso di determinati requisiti; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici» ed in particolare, l'art. 6  comma  5  che  istituisce
presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo
destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  in   situazione   di
sopravvenuta impossibilita' a  provvedere  al  pagamento  del  canone
locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della
capacita' reddituale del nucleo familiare; 
  Visto l'art. 1, comma 20 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(stabilita' 2018), con il quale e' stata assegnata una  dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 21 della menzionata legge 27  dicembre  2017,
n. 205, che prevede la possibilita' per le Regioni  di  destinare  le
somme  non  spese  della  dotazione  del   Fondo   inquilini   morosi
incolpevoli  all'incremento  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione per  le  finalita'  indicate
all'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive
modifiche; 
  Visto, altresi', il comma 22 del sopracitato art. 1 che  stabilisce
che con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni  2019  e  2020,
siano stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse tra i due
Fondi in relazione alle annualita' pregresse; 
  Vista la nota ministeriale 19 aprile 2019 prot. 3648 con  la  quale
e' stato richiesto alle  singole  regioni  di  voler  quantificare  e
comunicare al Ministero, al fine dell'emanazione del decreto  di  cui
al menzionato comma 22, le risorse  non  spese  del  Fondo  inquilini
morosi incolpevoli a valere sulle annualita' pregresse (2014-2018); 
  Considerato  che  le  regioni  hanno  riscontrato  la  citata  nota
ministeriale 19 aprile 2019 con l'invio di dati che  danno  conto  di
una non sempre efficace  tempestivita'  nell'utilizzo  delle  risorse
assegnate con i riparti 2014-2018; 
  Considerato che si sono svolti alcuni incontri  a  livello  tecnico
tra  la  Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa   e   il
Coordinamento  interregionale  al  fine  di   individuare   modalita'
condivise di trasferimento delle risorse di che trattasi; 
  Considerato che a seguito delle citate riunioni  le  regioni  hanno
richiesto  di  apportare  alcune  modifiche  al  testo  del   decreto
direttoriale predisposto dalla Direzione generale; 
  Ritenuto che le richieste modifiche possano essere condivise; 
  Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del sopracitato decreto
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  al  fine  di
consentire alle regioni di poter  destinare  le  somme  non  spese  a
valere sui precedenti riparti del Fondo  nazionale  inquilini  morosi
per l'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione ai fini alla riduzione del disagio abitativo; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per le annualita' 2014-2018 le somme non spese,  alla  data  del
presente  decreto,  della  dotazione  del  Fondo   inquilini   morosi
incolpevoli di cui all'art. 5, comma 6 del  decreto-legge  31  agosto
2013 convertito con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124,  sono  indicate  nell'allegata  tabella  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le  Regioni  possono  riallocare  sul  Fondo  nazionale  per  il
sostegno alla locazione di cui all'art. 11  della  legge  9  dicembre
1998, n. 431 e successive modifiche  le  risorse  che  risultino  non
utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso,  alla  data
del 30 giugno 2019. 
  3. Le Regioni riprogrammano, con tempi e modalita'  autonome  entro
il termine del 31 marzo 2020,  le  risorse  di  cui  al  comma  2  da
riallocare, con l'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo da  parte
dei comuni, anche in forma coordinata con il Fondo nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui del all'art.
11, comma 6  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431  e  successive
modifiche. 
  4. L'importo delle risorse  che  risulteranno  non  utilizzate  dai
comuni, al netto delle procedure in corso, alla data  del  30  giugno
2020, verra' scomputato nel riparto della annualita' 2020  del  Fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 maggio 2019 
 
                                    Il direttore generale: Migliaccio 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare n. 1-2465