IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli  articoli  4,  11  e  12  del  «testo  unico»,
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice  dei  contratti  pubblici»,  come  modificato   dal   decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in  particolare  l'art.  17,
comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice
stesso non si applicano ai contratti concernenti  servizi  finanziari
relativi   all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 72.589 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 4 ottobre 2016, 28 marzo 2017  e  26
gennaio 2018 con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime
cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1°
settembre 2016 e scadenza 1° marzo 2067; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  sesta  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,80% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1°  marzo
2067; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
buoni  ad  un  consorzio  composto  dagli   intermediari   finanziari
Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs  Int.
Bank e Unicredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato
italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la  piu'
ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli  investitori  e   di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «offering circular» del 9 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo  unico»  nonche'  del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche  di
buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
    importo: 3.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 1° settembre 2016; 
    scadenza: 1° marzo 2067; 
    tasso di interesse: 2,80% annuo, pagabile in  due  semestralita',
il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito; 
    data di regolamento: 16 luglio 2019; 
    dietimi d'interesse: 137 giorni; 
    prezzo di emissione: 98,528; 
    rimborso: alla pari; 
    commissione  di  collocamento:   0,275%   dell'importo   nominale
dell'emissione. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione  del
4 ottobre 2016. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le prime cinque cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole  di  azione
collettiva di cui ai «termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A);