IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante:  «Criteri  ambientali
minimi per la fornitura e il  servizio  di  noleggio  di  arredi  per
interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del  28  gennaio
2017; 
  Considerato che in fase  di  attuazione  del  citato  decreto,  con
riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi  alcuni
problemi  applicativi   inerenti   il   paragrafo   3.2.1   «Sostanze
pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del  cromo
esavalente nelle  operazioni  di  placcatura,  anche  alla  luce  dei
cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione  comunitaria
di riferimento; 
  Rilevata inoltre la necessita' di correggere,  nell'allegato  1  al
suindicato decreto,  alcuni  errori  materiali  nel  paragrafo  3.2.3
«Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli
degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica  inerente
il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di  sostanze  chimiche  per
tessili e pelle», ove e' riportato un errato  valore  del  limite  di
cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per  la  pelle  e  nel
paragrafo 3.4.1 «Emissione di  composti  organici  volatili»  ove  e'
stato specificato  un  tempo  di  durata  della  prova  richiesta  in
verifica superiore al necessario; 
  Ritenuto quindi necessario  procedere  alle  necessarie  correzioni
all'allegato 1 al suindicato decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche  allegato 1 
                del decreto ministro 11 gennaio 2017 
 
  1. All'allegato 1 al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare datato  11  gennaio  2017,  recante:
«Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio
di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6  e'  sostituito
dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»; 
    b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente: 
 
      =========================================================
      |                                   |  Mg/kg di legno   |
      |         Elemento/composto         |     riciclato     |
      +===================================+===================+
      |           Arsenico (As)           |                 25|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |            Cadmio (Cd)            |                 50|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |            Cromo (Cr)             |                 25|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |             Rame (Cu)             |                 40|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |            Piombo (Pb)            |                 90|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |           Mercurio (Hg)           |                 25|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |            Cloro (Cl)             |               1000|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |            Fluoro (F)             |                100|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |      Pentaclorofenolo (PCP)       |                  5|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |      Creosoto Benzo(a)pyrene      |                0,5|
      +-----------------------------------+-------------------+
 
     c) al paragrafo 3.2.5,  relativamente  ai  residui  di  sostanze
chimiche per la pelle, al quinto punto  relativo  alla  quantita'  di
metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 e' sostituito dal
valore ≤ 200; 
    d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3»
sono eliminate le parole «dopo 28 giorni». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 luglio 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa