IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per la formazione superiore 
                            e la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 17 febbraio 2015, con il quale  l'Istituto
«ASCCAM - Accademia mantovana di  scienze  cognitivo  comportamentali
applicate» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso  di
specializzazione in psicoterapia nella sede  principale  di  Mantova,
per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
  Vista   l'istanza   con   cui   il   predetto    Istituto    chiede
l'autorizzazione al trasferimento della predetta sede, da via  Sandro
Pertini n. 6 - Mantova - a via Camozzi n. 111 - Bergamo; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella riunione dell'11 aprile 2019; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella seduta del 19 giugno  2019,  trasmessa  con  nota
prot. 2992 del 25 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  l'Istituto  «ASCCAM -  Accademia  mantovana  di  scienze  cognitivo
comportamentali applicate», abilitato con decreto in data 17 febbraio
2015 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Mantova, un
corso di specializzazione in psicoterapia ai  sensi  del  regolamento
adottato con decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,  e'
autorizzato a trasferire la predetta sede da via  Sandro  Pertini  n.
6 - Mantova, a via Camozzi n. 111 - Bergamo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° luglio 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara