IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, n. 83813, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 296 del 21 dicembre 2015, con il quale e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC ed  attribuito  per
un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore  e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alla  DOC
«Primitivo di Manduria»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2018, n. 2746,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 36  del  13  febbraio  2018,  con  il  quale  e'  stato  integrato
l'incarico al Consorzio di tutela del Primitivo  di  Manduria  DOC  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la
DOCG «Primitivo di Manduria dolce naturale»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del
turismo; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del Primitivo di
Manduria  DOC,  approvato  da  questa  Amministrazione,  deve  essere
sottoposto alla verifica di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto  del  Consorzio  di  tutela  del
Primitivo di Manduria DOC, deve ottemperare alle disposizioni di  cui
alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio di tutela  del  Primitivo  di
Manduria DOC puo'  adeguare  il  proprio  statuto  entro  il  termine
indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato  statuto  il  Consorzio  di  tutela  del
Primitivo di Manduria DOC richiede il  conferimento  dell'incarico  a
svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della  legge  12
dicembre 2016, n. 238  per  la  DOCG  «Primitivo  di  Manduria  Dolce
Naturale» e per la DOC «Primitivo di Manduria»; 
  Considerato che il Consorzio di tutela del  Primitivo  di  Manduria
DOC ha dimostrato la  rappresentativita'  di  cui  al  commi  1  e  4
dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la  DOCG  «Primitivo  di
Manduria Dolce Naturale» e per la DOC «Primitivo di  Manduria».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni  rilasciate,
con la nota protocollo n. 29820/U del 18 giugno 2019,  dall'Autorita'
pubblica di controllo la CCIAA di  Taranto,  autorizzata  a  svolgere
l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria DOC  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla  DOCG  «Primitivo  di  Manduria  dolce  naturale»  ed  alla  DOC
«Primitivo di Manduria», di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge
n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto  ministeriale  3  dicembre  2015,  n.  83813   e   successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela  del  Primitivo
di Manduria DOC, con sede legale in Manduria (TA),  Contrade  Piscine
snc,  Frazione  Uggiano  Montefusco,  a  svolgere  le   funzioni   di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli interessi per la DOCG «Primitivo di
Manduria Dolce Naturale» e per la DOC «Primitivo di Manduria», di cui
all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel  decreto  ministeriale  3  dicembre  2015,  n.  83813  e
successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 25 giugno 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi