IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
  Visto  l'art.  30   del   predetto   decreto-legge,   che   prevede
l'assegnazione  di   contributi   ai   comuni   per   interventi   di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,  come
individuati al comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi  del
quale, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di  500
milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti  nel
campo dell'efficientamento energetico e dello  sviluppo  territoriale
sostenibile; 
  Visto, altresi', il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che,
oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il  flusso  dei
trasferimenti in favore  dei  comuni,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale; 
  Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma  1
del citato art. 30,  assegna  i  contributi  in  favore  dei  comuni,
secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo  i
dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
  Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14
maggio 2019, in cui sono elencati  i  7.915  comuni  assegnatari  del
contributo per la realizzazione di  opere  pubbliche  in  materia  di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
  Visto l'art. 1, comma  2,  del  medesimo  decreto  direttoriale  14
maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative  per  l'attuazione
della misura sono fornite con successivo provvedimento del  direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto l'art. 11, comma 1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,
recante:  «Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica
amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1°  gennaio  2003,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni  progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato  di  un  «Codice
unico di progetto» (CUP),  che  le  competenti  amministrazioni  o  i
soggetti  aggiudicatori  richiedono  in  via  telematica  secondo  la
procedura definita dal CIPE; 
  Visto il decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante:  «Istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che prevede che, ai fini della verifica dello  stato  di  avanzamento
della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  le  amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione
delle modalita'  operative  della  misura  di  cui  all'art.  30  del
decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  in  attuazione  del  decreto
direttoriale  14  maggio  2019  e  dell'art.  30,   comma   13,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  consentire  l'immediato
invio  da  parte  dei  comuni  delle   informazioni   richieste   per
l'attivazione delle procedure di  erogazione  dei  contributi,  anche
nelle more della definizione di modalita' di trasmissione  telematica
attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «DL  Crescita»:  il  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
recante: «Misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione
di specifiche situazioni di crisi»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
    c) «decreto di assegnazione»: il decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data  sul  sito  internet  del
Ministero e per estratto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 122 del 27 maggio 2019; 
    d) «Comune» o, congiuntamente,  «Comuni»:  ciascuna  delle  7.915
amministrazioni  comunali  assegnatarie  del  contributo  cosi'  come
elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;