IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede
l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi del
quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono
assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500
milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
Visto, altresi', il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che,
oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei
trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo
economico, anche avvalendosi di societa' in house, effettua, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i contributi di
cui al presente articolo, secondo modalita' definite con apposito
decreto ministeriale;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1
del citato art. 30, assegna i contributi in favore dei comuni,
secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i
dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14
maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 comuni assegnatari del
contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14
maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione
della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice
unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i
soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la
procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che prevede che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento
della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari
degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione
delle modalita' operative della misura di cui all'art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto
direttoriale 14 maggio 2019 e dell'art. 30, comma 13, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
Considerata, altresi', la necessita' di consentire l'immediato
invio da parte dei comuni delle informazioni richieste per
l'attivazione delle procedure di erogazione dei contributi, anche
nelle more della definizione di modalita' di trasmissione telematica
attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
c) «decreto di assegnazione»: il decreto del direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del
Ministero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 122 del 27 maggio 2019;
d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle 7.915
amministrazioni comunali assegnatarie del contributo cosi' come
elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;