IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale dispone che con decreto del Ministro della sanita' «sono
fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita',
all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni
di riferimento»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991
«Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero
della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1993
«Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente
determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero
della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1993, n. 172;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 39 dove si
prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze «si provvede, ai sensi
dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle
domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di utilizzazione di animali di cui
all'art. 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica
o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonche'
per l'attivita' di cui all'art. 32»;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di determinare le tariffe da
applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina le tariffe dovute per le
prestazioni rese dal Ministero della salute ai fini del rilascio
delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze presentate
dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.