IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE e, in particolare, l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento
della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la
direttiva 2001/37/CE;
Visto in particolare, l'art. 26, comma 2, del suddetto decreto
legislativo, che prevede che con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari forestali e
del turismo, e' data attuazione agli atti di esecuzione della
Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2,
della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di
cui all'art. 16 della medesima direttiva 2014/40/UE;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione
europea del 15 dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti
gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco adottata
ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2, della
citata direttiva 2014/40/UE;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia dogane e
monopoli 28 agosto 2018 concernente le caratteristiche dei
contrassegni di Stato da applicare sulle diverse tipologie delle
unita' di condizionamento dei tabacchi lavorati presenti sul mercato
di vendita;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'ordinamento
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ed in particolare
l'art. 2, comma 5, lettera g) che conferisce a detto istituto il
compito della fabbricazione dei contrassegni di Stato;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative».
Considerato che la direttiva 2014/40/UE dispone che tutte le
confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato
rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di
elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la verifica
dell'autenticita' dei prodotti del tabacco, e ritenuto pertanto
opportuno stabilire norme tecniche per un sistema di elementi di
sicurezza;
Considerato che gli elementi di sicurezza, insieme al sistema per
garantire la tracciabilita' dei prodotti del tabacco, di cui all'art.
15 della direttiva 2014/40/UE, disciplinato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, dovrebbero consentire il
monitoraggio e un'esecuzione piu' efficace per garantire la
conformita' dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE;
Considerato che le norme tecniche per gli elementi di sicurezza
dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'elevato grado di
innovazione che si registra in questo settore e consentire al
contempo di verificare l'autenticita' dei prodotti del tabacco in
modo efficace;
Considerato che l'art. 16 della direttiva 2014/40/UE prevede che
gli Stati membri siano liberi di consentire che i bolli o marchi di
identificazione nazionale possano essere utilizzati come elementi di
sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
articolo, al fine di ridurre al minimo gli oneri economici non
necessari;
Considerato che gli elementi di sicurezza dovrebbero inoltre
consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticita' di una
singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero
periodo in cui il prodotto e' immesso sul mercato;
Considerata la necessita' di garantire l'integrita' degli elementi
di sicurezza e proteggerla dagli attacchi esterni, gli elementi di
sicurezza dovrebbero essere applicati mediante apposizione, stampa o
una combinazione delle due, in modo da impedire che vengano
sostituiti, riutilizzati o modificati in qualunque modo;
Considerato opportuno consentire la verifica dell'autenticita' di
un prodotto del tabacco e quindi intensificare la lotta al commercio
illecito di prodotti del tabacco nell'Unione, e che agli Stati membri
e alla Commissione dovrebbero, su richiesta, essere forniti campioni
di prodotti da usare come riferimento ai fini delle analisi di
laboratorio;
Ritenuto di dover dare attuazione alla citata decisione di
esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto da' attuazione alla decisione di esecuzione
(UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017 relativa alle
norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati alle
confezioni unitarie dei prodotti del tabacco adottata ai sensi degli
articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva
2014/40/UE.