IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE e, in particolare, l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di  recepimento
della direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che  ha  abrogato  la
direttiva 2001/37/CE; 
  Visto in particolare, l'art. 26,  comma  2,  del  suddetto  decreto
legislativo, che prevede che con decreto del Ministro  della  salute,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari  forestali  e
del turismo,  e'  data  attuazione  agli  atti  di  esecuzione  della
Commissione europea adottati ai  sensi  dell'art.  25,  paragrafo  2,
della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione  delle  disposizioni  di
cui all'art. 16 della medesima direttiva 2014/40/UE; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2018/576  della  Commissione
europea del 15 dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti
gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco  adottata
ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2  e  25,  paragrafo  2,  della
citata direttiva 2014/40/UE; 
  Vista  la  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  dogane   e
monopoli  28  agosto  2018   concernente   le   caratteristiche   dei
contrassegni di Stato da  applicare  sulle  diverse  tipologie  delle
unita' di condizionamento dei tabacchi lavorati presenti sul  mercato
di vendita; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n.  559,  concernente  l'ordinamento
dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 5, lettera g) che  conferisce  a  detto  istituto  il
compito della fabbricazione dei contrassegni di Stato; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative». 
  Considerato che  la  direttiva  2014/40/UE  dispone  che  tutte  le
confezioni unitarie dei prodotti  del  tabacco  immesse  sul  mercato
rechino  un  elemento  di  sicurezza  antimanomissione,  composto  di
elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la  verifica
dell'autenticita' dei  prodotti  del  tabacco,  e  ritenuto  pertanto
opportuno stabilire norme tecniche per  un  sistema  di  elementi  di
sicurezza; 
  Considerato che gli elementi di sicurezza, insieme al  sistema  per
garantire la tracciabilita' dei prodotti del tabacco, di cui all'art.
15  della  direttiva  2014/40/UE,  disciplinato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, dovrebbero consentire  il
monitoraggio  e  un'esecuzione  piu'  efficace   per   garantire   la
conformita' dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE; 
  Considerato che le norme tecniche per  gli  elementi  di  sicurezza
dovrebbero  tenere  adeguatamente   conto   dell'elevato   grado   di
innovazione che  si  registra  in  questo  settore  e  consentire  al
contempo di verificare l'autenticita' dei  prodotti  del  tabacco  in
modo efficace; 
  Considerato che l'art. 16 della direttiva  2014/40/UE  prevede  che
gli Stati membri siano liberi di consentire che i bolli o  marchi  di
identificazione nazionale possano essere utilizzati come elementi  di
sicurezza  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al   medesimo
articolo, al fine di  ridurre  al  minimo  gli  oneri  economici  non
necessari; 
  Considerato  che  gli  elementi  di  sicurezza  dovrebbero  inoltre
consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticita'  di  una
singola confezione unitaria di  prodotto  del  tabacco  per  l'intero
periodo in cui il prodotto e' immesso sul mercato; 
  Considerata la necessita' di garantire l'integrita' degli  elementi
di sicurezza e proteggerla dagli attacchi esterni,  gli  elementi  di
sicurezza dovrebbero essere applicati mediante apposizione, stampa  o
una  combinazione  delle  due,  in  modo  da  impedire  che   vengano
sostituiti, riutilizzati o modificati in qualunque modo; 
  Considerato opportuno consentire la verifica  dell'autenticita'  di
un prodotto del tabacco e quindi intensificare la lotta al  commercio
illecito di prodotti del tabacco nell'Unione, e che agli Stati membri
e alla Commissione dovrebbero, su richiesta, essere forniti  campioni
di prodotti da usare  come  riferimento  ai  fini  delle  analisi  di
laboratorio; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alla  citata  decisione   di
esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto da' attuazione alla decisione di  esecuzione
(UE) 2018/576 della Commissione del 15 dicembre  2017  relativa  alle
norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza  applicati  alle
confezioni unitarie dei prodotti del tabacco adottata ai sensi  degli
articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2,  della  citata  direttiva
2014/40/UE.