IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, e' subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente; Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari; Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti o organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2012, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari; Considerata la necessita' di inserire nella lista nazionale ispettori gli esperti che hanno presentato apposita istanza e che hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attivita' ispettiva; Decreta: Articolo Unico 1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I. 2. Il decreto 7 novembre 2011 citato nelle premesse e' abrogato. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2019 Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio Il Ministro della salute Grillo Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Registrato alla Conti dei conti il 10 maggio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 344