Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  agosto
1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Soave» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione; 
    Visto il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione qualita' -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011,  con
il quale e' stato approvato il  disciplinare  consolidato  della  DOP
«Soave»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOC; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre
2018, presentata per il tramite della RegioneVeneto  su  istanza  del
«Consorzio vini di Soave  e  Recioto  di  Soave»,  con  sede  in  via
Mattielli, n. 11 - Soave (VR), intesa ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOC dei  vini  «Soave»,  concernente
una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare di  produzione,
e due modifiche minori agli articoli 1 e 4 del medesimo  disciplinare
di produzione che non comportano alcuna variazione al documento unico
riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Soave»; 
    Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio  2019
con la quale e' stato comunicato l'elenco  delle  Unita'  geografiche
aggiuntive  da  inserire  quale  allegato  A)  al   disciplinare   di
produzione della DOC dei vini «Soave»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Soave». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio
PQAI IV, Via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.