Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante
la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238
del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della
commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della
commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Soave Superiore» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20
dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare
consolidato della DOP dei vini «Soave Superiore»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOCG;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2017 con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG
dei vini «Soave Superiore», relativamente all'uso dei contenitori ed
ai relativi sistemi di tappatura;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre
2018, presentata per il tramite della Regione Veneto su istanza del
«Consorzio vini di Soave e Recioto di Soave», con sede in via
Mattielli n. 11 - Soave (VR), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»,
concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare di
produzione, e due modifiche minori agli articoli 3 e 4 del medesimo
disciplinare di produzione che non comportano alcuna variazione al
documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1,
lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Soave
Superiore»;
Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio 2019
con la quale e' stato comunicato l'elenco delle Unita' geografiche
aggiuntive da inserire quale allegato A) al disciplinare di
produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e
come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012, per le
modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione
del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione,
preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della
modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo
di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di
presentare le eventuali osservazioni,
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio
PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.