IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» ed  in  particolare  l'art.  1
comma 1032, come modificata dalla legge 31  dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»,  di  cui  in
particolare l'art. 1, comma 1106; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto  il  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  emanato  con
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in materia di assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI -
Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  con  particolare
riferimento  all'art.  3-quinquies,  comma  3  e  5,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  8  agosto
2018 concernente il calendario per il  rilascio  delle  frequenze  da
parte di tutti gli operatori di rete  titolari  di  relativi  diritti
d'uso in ambito nazionale e  locale  ai  fini  dell'attuazione  degli
obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  5
ottobre 2018, recante Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
tra 0 e 3000GHz; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 353/11/CONS del 22 giugno  2011,  con  la  quale  e'
stato approvato il nuovo regolamento  relativo  alla  radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni  adottati  nel  2012   a   Ginevra,   sottoscritti
dall'Italia; 
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni  adottati  nel  2015   a   Ginevra,   sottoscritti
dall'Italia; 
  Vista la  decisione  UE  2017/899  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz  nell'Unione,
del 17 maggio 2017, la quale prevede  il  termine  del  2020  per  la
liberazione della banda 700MHz con la flessibilita' di due  anni  per
gli Stati membri che adducano giustificate ragioni, come in Italia in
cui, tenendo conto della necessita' e complessita' di  assicurare  la
migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard
di trasmissione avanzati, e' stato indicato nella legge  27  dicembre
2017, n. 205 il  termine  finale  del  30  giugno  2022,  nonche'  la
conclusione del  coordinamento  internazionale  delle  frequenze  tra
paesi confinanti dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017  e  la
predisposizione  di  un  piano  nazionale  con   la   tempistica   di
liberazione (road map) entro il 30 giugno 2018; 
  Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal  Ministero  dello
sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati  confinanti  in
attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, che approva il nuovo
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF); 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante «Definizione
dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle  frequenze  in
ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti  d'uso
di capacita' trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei
diritti  d'uso  delle  frequenze  pianificate  dal  PNAF,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Effettuata la consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1032,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  30
dicembre 2018, n. 145, svolta dal 28 marzo 2019  al  9  maggio  2019,
tramite pubblicazione sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico del documento concernente i contenuti del  decreto
ministeriale da emanarsi ai sensi  dell'art.  1,  comma  1032,  della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30
dicembre 2018, n.  145,  avente  ad  oggetto  i  seguenti  punti:  1.
Premessa, concernente il quadro normativo di riferimento, 2. Elementi
tecnici rilevanti,  relativo  agli  aspetti  interferenziali  e  alla
introduzione di codifiche e standard  innovativi,  3.  Individuazione
delle  aree  geografiche,  inerente  le  aree  territoriali  in   cui
effettuare la  transizione,  4.  Criteri  e  tempistica  transizione,
contenente due possibili scenari alternativi di transizione; 
  Considerato che nel corso  della  suddetta  consultazione  pubblica
sono pervenuti contributi dai  seguenti  soggetti:  Adiconsum,  Adoc,
Federconsumatori, Udicon; Aires; Andec; Anitec-Assinform; Borghini  e
Stocchetti;   Cairo   Network;   Canale   Italia;   Canale    Marche;
Confindustria  Radio  Televisioni;   Discovery   Italia;   Fuorionda;
Istituto per la Cultura dell'Innovazione; Istituto per  le  Politiche
di Innovazione; Mediaset; Persidera; Prima Tv; Primo  Canale;  Rai  -
Radiotelevisione  italiana;  Ras;  Regione  Piemonte;   Sky   Italia;
Telecapri; Telecaprisport; Uniset; Viacom; 3lettronica Industriale. 
  Avuto riguardo dei contributi presentati dai soggetti  partecipanti
che di seguito si sintetizzano: 
Osservazioni generali 
  Solo  parte  dei  soggetti  partecipanti  alla   consultazione   ha
formulato osservazioni di carattere generale, ad esempio, un soggetto
ha  ritenuto  utile  rinviare  al  2020  la  quasi  totalita'   delle
osservazioni sui diversi  punti  del  documento,  successivamente  al
rilascio dei diritti d'uso agli operatori nazionali. 
Elementi tecnici rilevanti 
  La maggior  parte  dei  soggetti  ha  condiviso  la  posizione  del
Ministero circa gli aspetti interferenziali nel periodo  transitorio.
In merito all'utilita' di effettuare  la  transizione  alle  reti  di
Piano con l'utilizzo della codifica DVBT/MPEG-4, sei  soggetti  hanno
ritenuto non necessario  l'uso  della  suddetta  codifica,  ritenendo
preferibile il passaggio al DVBT-2 gia' nella  fase  di  transizione,
mentre nove soggetti si sono espressi favorevolmente. Sulla  data  di
introduzione  del  DVBT/MPEG-4,  otto  soggetti   hanno   evidenziato
l'opportunita' di anticipare la stessa (con richieste variabili dal I
semestre  2020  al   I   quadrimestre   2021),   tre   di   rinviarne
l'introduzione  all'ultimo  quadrimestre   2022,   cinque   ritengono
ragionevole l'ultimo quadrimestre  2021,  un  ulteriore  soggetto  ha
proposto, nell'ultimo quadrimestre 2021, di lasciare  agli  operatori
la facolta' di utilizzare il DVB-T/MPEG-4 o il DVBT-2, un soggetto ha
invece espresso la richiesta che per tutti  gli  operatori  nazionali
sia stabilita una tempistica unica per  il  passaggio  alla  codifica
MPEG-4 nel periodo transitorio. Sulla previsione di differenziare  la
tempistica di introduzione del DVB-T/MPEG-4  tra  operatori  di  rete
nazionali e locali, due soggetti hanno avuto  una  posizione  neutra,
cinque si sono espressi negativamente, quattro  positivamente  e  tre
hanno espresso  una  opinione  favorevole  alla  suddetta  tempistica
differenziata, purche' il passaggio sia direttamente al  DVBT-2.  Con
riferimento  all'iniziativa  della  trasmissione  anticipata  con  lo
standard DVBT/MPEG-4 di uno o piu' programmi con adesione volontaria,
tredici soggetti hanno ritenuto utile la possibilita', mentre quattro
hanno espresso valutazione contraria. Inoltre, tra i soggetti che  si
sono espressi positivamente, un partecipante  alla  consultazione  ha
escluso il coinvolgimento del concessionario del  servizio  pubblico,
mentre un  ulteriore  soggetto  ha  proposto  la  transizione  di  un
programma  generalista  e  uno  semigeneralista  esclusivamente   del
concessionario del servizio pubblico. In merito al quesito sulla data
della attivazione dello standard DVBT-2 nel periodo precedente il  30
giugno 2022, termine della transizione delle reti, dieci soggetti  si
sono espressi positivamente, in particolare, due  partecipanti  hanno
richiesto di monitorare la diffusione dei ricevitori  televisivi  con
le nuove codifiche, un  partecipante  ha  richiesto  di  lasciare  la
possibilita' di attivare, in alternativa al  DVBT/MPEG-4,  il  DVBT-2
sin da settembre 2021, un altro soggetto da giugno 2021  e  un  altro
dal 1° al 30 giugno 2022, due  soggetti  hanno  indicato  il  momento
della  transizione  delle  reti   senza   passaggio   intermedio   al
DVBT/MPEG-4, un soggetto ha evidenziato l'importanza  della  certezza
della data; un ulteriore soggetto ha precisato che  il  passaggio  al
DVBT-2  dovrebbe  avvenire  contestualmente  per  tutti  i   soggetti
operanti nelle medesime  aree  tecniche  per  motivi  di  parita'  di
condizioni e di opportunita' di mercato. 
Individuazione aree geografiche 
  I partecipanti alla consultazione hanno condiviso la posizione  del
Ministero in merito alla configurazione delle aree geografiche e alla
strutturazione proposta al fine  di  ridurre  interferenze  tra  aree
limitrofe,  mentre  con  riferimento  alle  aree  ristrette  in   cui
anticipare lo spegnimento dei CH 50 - 53 da alcuni e'  stato  chiesto
di rinegoziare con i Paesi coinvolti l'esclusione di Roma  e  Milano,
con conseguente riduzione delle aree interessate. La possibilita'  di
rilasciare in anticipo da parte degli operatori  di  rete  in  ambito
locale le frequenze assegnate e' stata valutata  in  modo  largamente
positivo, con disponibilita' gia' espresse  da  alcuni  dei  soggetti
operanti in ambito  locale.  La  modalita'  di  individuazione  delle
frequenze disponibili per l'assegnazione transitoria ai titolari  dei
diritti d'uso per i canali CH 50 e 52 nelle aree ristrette  e'  stata
generalmente condivisa,  con  due  soggetti  che  hanno  espresso  la
necessita' di individuare le frequenze, preferibilmente non in  banda
700MHz. 
Criteri e tempistica della transizione 
  In via generale, i partecipanti alla consultazione hanno  condiviso
i criteri a  base  della  transizione,  al  fine  di  minimizzare  le
interferenze, con la precisazione da parte di un soggetto di  ridurre
il numero di sintonizzazioni e la richiesta di  poter  utilizzare  la
banda 700MHz fino al 30 giugno 2022, mentre un ulteriore soggetto  ha
evidenziato l'opportunita'  di  attendere  l'assetto  definito  delle
assegnazioni  prima  di  esprimersi  sulle  tempistiche  ed  i   casi
particolari. In merito ai due scenari di  transizione  delineati  nel
documento in consultazione, ha ricevuto un maggior numero di commenti
favorevoli lo scenario che  prevede  l'avvio  delle  operazioni,  nel
periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, dell'Area 2 - Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia tranne la  provincia  di  Mantova,  provincia  di
Piacenza, provincia di Trento,  provincia  di  Bolzano  e  Area  3  -
Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia,  Emilia  Romagna
tranne la provincia di Piacenza; per poi proseguire  nel  periodo  1°
gennaio - 31 marzo 2022, con l'Area 1  -  Liguria,  Toscana,  Umbria,
Lazio, Campania, Sardegna e concludere nel  periodo  1°  aprile -  20
giugno 2022 con l'Area 4 -  Sicilia,  Calabria,  Puglia,  Basilicata;
Abruzzo, Molise, Marche, indicando come casi particolari il  rilascio
nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 di tutta la  rete  a
livello nazionale sul CH 30, e nella regione Marche del CH 37 e delle
frequenze  del  multiplex  contenente  l'informazione  regionale  del
concessionario del servizio pubblico. Il  suddetto  scenario  prevede
inoltre il rilascio delle  frequenze  degli  operatori  nazionali  in
banda 700MHz e in banda VHF in  multiplex  differenti  dal  multiplex
contenente l'informazione regionale del concessionario  del  servizio
pubblico, calendarizzato nel periodo 1° aprile 2022 - 20 giugno 2022,
a livello nazionale e l'attivazione del  DVBT-2  per  tutte  le  reti
nazionali e locali nel periodo 21 giugno 2022 - 30 giugno 2022. 
  Ritenuto, in merito  alle  osservazioni  e  proposte  emerse  dalla
consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni: 
    preliminarmente, si rappresenta che la legge 27 dicembre 2017, n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
all'art. 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della  decisione  n.
2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio  2017,
relativa all'uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz  nell'Unione,
ha disciplinato e programmato il processo che entro il 30 giugno 2022
dovra' conferire un  nuovo  assetto  al  sistema  radiotelevisivo  su
piattaforma televisiva digitale terrestre (DTT) (nazionale e locale),
alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione
per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz). 
  In particolare, la  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  ha
previsto lo svolgimento di  una  serie  di  attivita'  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico e dell'autorita' per  le  garanzie
nelle Comunicazioni (AGCom), nell'ambito delle rispettive competenze,
secondo una precisa sequenza cronologica specificata  dalla  medesima
legge. Nel dettaglio, con riferimento alle competenze del  Ministero,
l'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che
con decreto ministeriale, previa consultazione pubblica, sia definito
il calendario nazionale che individua le scadenze  della  tabella  di
marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE)
2017/899, del 17 maggio  2017,  tenendo  conto  della  necessita'  di
fissare un periodo transitorio, dal 1º  gennaio  2020  al  30  giugno
2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da  parte  di  tutti
gli operatori di rete titolari di relativi diritti  d'uso  in  ambito
nazionale  e  locale  e  la  ristrutturazione  del  multiplex   (mux)
contenente l'informazione regionale da parte del  concessionario  del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, attuando  i
criteri, specificamente indicati dall'art. 1 nel citato comma 1032. 
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018  e'
stato definito  il  suddetto  calendario,  nel  rispetto  dei  citati
criteri, tenendo  conto  sia  degli  accordi  internazionali  firmati
dall'Italia con  i  paesi  confinanti  sia  del  Piano  nazionale  di
assegnazione delle frequenze  da  destinare  al  servizio  televisivo
digitale terrestre denominato PNAF 2018, approvato dall'autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 290/18/CONS. 
  Inoltre,  con  ulteriore  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico 8 agosto 2018 e' stato istituito il Tavolo di coordinamento
denominato TV  4.0,  «finalizzato  ad  armonizzare  e  coordinare  le
attivita' di rilascio della banda 700 MHz delineate  dalla  legge  27
dicembre 2017,  n.  205,  nonche'  ad  elaborare  strumenti  volti  a
favorire la trasformazione digitale del settore televisivo»,  tra  le
cui funzioni e' prevista, tra l'altro, l'attivita' di suggerimento al
Governo e all'Autorita' di iniziative legislative,  amministrative  e
regolamentari utili al raggiungimento del predetto obiettivo (art. 2,
comma 1, lettera b), del decreto). 
  La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio  2019-2021»,  con  l'art.  1,  commi  1103  e  seguenti,  ha
apportato alcune modifiche al  quadro  delineato  dalla  legge  sopra
citata, disponendo, tra l'altro, la novella dell'art.  8,  del  Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in merito alla riserva
della capacita' trasmissiva in  ambito  locale,  l'aggiornamento  del
PNAF da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  la
pianificazione per il multiplex contenente  l'informazione  regionale
da  parte  del  concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e  multimediale  di  una  rete  con  decomponibilita'  per
macroaree con frequenze in banda UHF, l'obbligo per il concessionario
del  servizio  pubblico   di   cedere,   nel   multiplex   contenente
l'informazione  regionale,  una  quota  della  capacita'  trasmissiva
assegnata,  comunque  non  inferiore  a  un  programma,  nel  periodo
transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente  operanti
in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e  53
a seguito del rilascio dei  rispettivi  diritti  d'uso,  nel  periodo
transitorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1032, la  destinazione  della
banda III-VHF alla radiofonia digitale (DAB+) e solo, ove necessario,
alla televisione digitale terrestre. 
  La legge citata ha altresi' disposto l'aggiornamento, entro  il  15
aprile 2019, del decreto 8 agosto 2018 che  definisce  il  calendario
nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia  ai  fini
dell'attuazione  degli  obiettivi  della  decisione  (UE)   2017/899,
secondo i suddetti criteri: 
    «a) individuazione delle aree geografiche in cui  suddividere  il
territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di
evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
    b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori di rete titolari dei diritti  d'uso  in  ambito  locale  di
tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e contestuale attivazione  delle  frequenze  destinate
dal PNAF alle trasmissioni in ambito locale; 
    c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  del
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  dal  multiplex  del   servizio
pubblico   contenente   l'informazione   regionale   e    contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la  realizzazione
del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree; 
    d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli
operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734
MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 e  contestuale  attivazione
di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo  conto
della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare  la
continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla  scadenza  di  cui  alla
lettera f), da parte degli operatori di  rete  titolari  dei  diritti
d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51
e 53 per successive aree geografiche come  individuate  alla  lettera
a), comunque nel periodo  transitorio  dal  1°  gennaio  2020  al  31
dicembre 2021; 
    e)  rilascio  delle  restanti  frequenze  e   attivazione   delle
frequenze previste dal PNAF e oggetto  dei  rimanenti  diritti  d'uso
nazionali; 
    f)  individuazione   delle   scadenze,   comunque   nel   periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza
di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e
per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali  CH
50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare  per  successive  aree
geografiche come individuate  alla  lettera  a),  della  sequenza  di
rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito
locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla
lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree  geografiche  come
individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1°
gennaio 2020 al 31 dicembre  2021,  nonche'  delle  scadenze  per  il
rilascio delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle  frequenze
previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di  cui  alle
lettere b), c) ed e)». 
  Con delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il
Piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  da  destinare  al
servizio televisivo  digitale  terrestre  (di  seguito  PNAF)  e  con
delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019 ha definito i criteri  per
la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito  nazionale
per il servizio digitale terrestre  in  diritti  d'uso  di  capacita'
trasmissiva e per l'assegnazione  in  ambito  nazionale  dei  diritti
d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, il  Ministero
ha posto in consultazione pubblica, svolta dal 28 marzo al  9  maggio
2019, l'aggiornamento del  decreto  8  agosto  2018,  concernente  il
calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di
marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE)
2017/899, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. 
  L'aggiornamento  del  calendario  di  rilascio  deve  avvenire  nel
rispetto di quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
come modificata dalla legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  dal  PNAF
dell'AGCom, tenendo conto degli aspetti tecnici correlati.  Pertanto,
si ritiene che il calendario debba individuare le aree geografiche in
cui  suddividere  il  territorio  nazionale  per  il  rilascio  delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali
verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda
700MHz per  il  servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto
all'Italia, nell'osservanza degli accordi internazionali sottoscritti
in attuazione  della  decisione  899/2017;  specificare  le  date  di
rilascio nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 dei canali CH
50, 51, 52, 53 nelle aree identificate quali aree interferenti  dagli
accordi stessi; indicare le date di rilascio del multiplex contenente
l'informazione regionale da parte  del  concessionario  del  servizio
pubblico, degli operatori di rete in ambito locale e degli  operatori
di rete in ambito nazionale; indicare le date  di  attivazione  delle
frequenze di cui al PNAF  dell'AGCom;  prevedere  la  conclusione  di
tutte le operazioni entro il 30 giugno 2022. 
  Pertanto, ai sensi di  quanto  prescritto  dalla  citata  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145, la definizione di quanto sopra indicato deve avvenire tenendo
conto della necessita' evitare o ridurre, nel periodo transitorio (1°
gennaio 2020 - 30 giugno 2022), interferenze nelle aree limitrofe  in
caso di isofrequenza, nonche' della necessita' di  ridurre  i  disagi
per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e la  riduzione
di interferenze verso e da  Paesi  radio  elettricamente  confinanti.
L'obiettivo di ridurre  le  interferenze  deve  altresi'  considerare
anche la diversa composizione frequenziale dei multiplex  pianificati
nel PNAF rispetto alle  assegnazioni  correnti  per  reti  di  ambito
nazionale nonche' la pianificazione nelle  nuove  reti  nazionali  di
frequenze oggi assegnate in ambito locale e viceversa. A riguardo, il
criterio  della  riduzione  delle  interferenze   e'   un   principio
largamente condiviso dai  soggetti  partecipanti  alla  consultazione
pubblica. 
  Quanto allo standard/codifica con cui deve avvenire la  transizione
alle reti  di  Piano  i  soggetti  partecipanti  hanno  condiviso  la
necessita' che in  coincidenza  dell'avvio  delle  operazioni,  venga
dismessa la  codifica  DVBT/MPEG-2  e  che  venga  indicata  la  data
dell'attivazione  a  regime  dello  standard  DVBT-2.  Le   posizioni
divergono in merito alla codifica o standard da attivare nel  periodo
transitorio. A riguardo, e' necessario considerare la  necessita'  di
consentire un uso piu' efficiente dello spettro  e  di  garantire  la
continuita' di impresa nel  corso  delle  operazioni  di  transizione
nonche' di agevolare la migrazione tecnica di  un'ampia  parte  della
popolazione verso  standard  di  trasmissione  avanzati,  tenendo  in
considerazione il livello di diffusione dei televisori  dotati  delle
codifiche e standard piu'  innovativi,  a  tutela  degli  utenti.  In
merito, si ritiene che  la  previsione  circa  la  dismissione  della
codifica DVBT/MPEG-2, in  favore  almeno  della  codifica  MPEG-4  su
standard DVBT, sia valida e  necessaria  per  la  maggiore  capacita'
trasmissiva disponibile durante lo spegnimento  di  reti  nelle  fasi
della transizione che faciliterebbe la stessa, consentendo la  citata
continuita' di impresa. In base allo studio Auditel/FUB commissionato
dal Ministero,  inoltre,  l'attivazione  della  codifica  DVBT/MPEG-4
nell'ultimo quadrimestre 2021  non  avrebbe  impatti  negativi  sugli
utenti  e  potrebbe  facilitare,  in  modo  graduale,   l'innovazione
tecnologica del parco degli apparecchi  riceventi.  Cio'  non  toglie
che,  in  base  al  principio  della  neutralita'  tecnologica,   gli
operatori di rete che in base a valutazioni aziendali ritengano  piu'
efficiente tecnologicamente e commercialmente  attivare  lo  standard
DVBT-2  sin  dall'avvio  delle  operazioni  di  transizione,  possano
procedere in tal senso. Una valutazione specifica dovra' pero' essere
effettuata tenendo conto della necessita' di  tutelare  la  ricezione
del servizio pubblico da parte degli utenti, per cui, nel caso  della
transizione del multiplex  contenente  l'informazione  regionale  con
decomponibilita'  per  macroaree  da  parte  del  concessionario  del
servizio pubblico, a garanzia degli utenti, nel  periodo  transitorio
e' opportuno disporre un necessario passaggio al DVBT/MPEG-4, seguito
dall'attivazione dello  standard  DVBT-2  nella  fase  a  regime.  Si
ritiene inoltre, per ragioni tecniche connesse alla  struttura  delle
reti nazionali, di prevedere che la dismissione della codifica MPEG-2
avvenga per gli operatori di  rete  nazionali  contemporaneamente  in
tutto il Paese, contestualmente alle prime operazioni di transizione,
mentre per gli operatori di rete locali la dismissione  avverra'  con
la contestuale attivazione delle nuove reti del PNAF in ciascuna area
geografica secondo il calendario previsto per la transizione, al fine
di non imporre costi di  adeguamento  tecnico  a  operatori  di  rete
locali che eserciscono in DVBT, ma che  non  saranno  destinatari  di
diritti d'uso delle frequenze in DVBT-2 in attuazione al nuovo  PNAF.
Infine, entro il termine del 30 giugno 2022, lo standard DVBT  dovra'
essere dismesso in favore del DVBT-2 da parte di tutti gli operatori,
in base alle prescrizioni di cui alla citata legge 27 dicembre  2017,
n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  In  merito  alla  individuazione  delle  aree  geografiche  in  cui
suddividere  il  territorio  nazionale  alla   luce   della   diversa
configurazione  delle  aree  tecniche  del   nuovo   PNAF   elaborato
dall'AGCom, si ritiene corretto adeguare le aree geografiche ai nuovi
confini delle aree tecniche, in particolare nelle ipotesi in cui  sia
stato modificato nel PNAF un ambito territoriale da multi provinciale
a regionale. Si ritiene, altresi', che la composizione delle suddette
aree geografiche debba avvenire in modo da  ridurre  le  interferenze
tra aree limitrofe e che eventuali modifiche a  tale  fine,  rispetto
alla tabella 1 del decreto del 8 agosto 2018,  siano,  se  del  caso,
opportune. Detto criterio e' un principio  largamente  condiviso  dai
soggetti partecipanti alla consultazione pubblica. 
  Il decreto 8 agosto 2018 ha previsto, altresi',  all'interno  delle
aree geografiche, aree  ristrette  in  cui  disporre  lo  spegnimento
anticipato dei canali CH 50 - 53, nel periodo 1° gennaio  2020  -  31
dicembre 2021, nelle province  individuate  come  interferenti  dagli
accordi internazionali sottoscritti.  Cio'  al  fine  di  ridurre  il
disagio ad utenti e operatori, limitando il rilascio anticipato  solo
alle aree espressamente indicate nei suddetti accordi. Si ritiene che
detta previsione sia da confermare, anche alla luce  delle  posizioni
espresse in consultazione in cui alcuni soggetti hanno  richiesto  di
verificare la fattibilita' di una riduzione  ulteriore.  Le  date  di
rilascio nelle aree ristrette dei canali CH 50 - 53  sono  risultanti
dagli accordi  internazionali  sottoscritti  nonche'  dalla  espressa
previsione dell'art. 1, comma 1032, lettera d) ed f), della legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145, citata (comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio  2020
al 31 dicembre 2021), senza elementi discrezionali in merito. 
  Per quanto sopra,  il  rilascio  dei  canali  da  50  a  53  dovra'
necessariamente avvenire nelle aree ristrette e nelle date  derivanti
sia dagli accordi  che  dalla  espressa  previsione  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145. 
  A riguardo, fermo restando l'obbligo di  rilascio  delle  frequenze
per i titolari dei diritti d'uso del canali CH 51  e  53  nelle  aree
ristrette  e  secondo  la  tempistica  richiamata,  si   ritiene   di
riconoscere la facolta', in coincidenza con il periodo  indicato  per
l'area ristretta delle regioni tirreniche (Liguria, Toscana, Lazio  e
Sardegna), per tutti gli operatori di rete in ambito locale  titolari
di diritti d'uso di rilasciare, in tutto il  territorio  nazionale  e
secondo le modalita' e specifiche tempistiche indicate dal Ministero,
le  relative  frequenze  in  anticipo  rispetto  al   calendario   di
transizione. Si ritiene, infatti,  che  a  fronte  della  conclusione
delle procedure selettive sia per operatori di rete che fornitori  di
servizi media audiovisivi in ambito locale  (ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1033 e 1034,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  come
modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) vi possa  essere  un
interesse ad un rilascio volontario  anticipato  delle  frequenze  da
parte degli operatori di  rete  dei  suddetti  diritti  d'uso.  Detto
interesse e' stato espresso chiaramente nel corso della consultazione
pubblica da piu' soggetti. La conseguente  riduzione  del  numero  di
frequenze attive sul territorio nazionale puo', inoltre, ridurre casi
interferenziali nel corso  del  periodo  transitorio  sia  in  ambito
nazionale che estero, a beneficio dell'utenza. Si ritiene,  altresi',
opportuno prevedere che i titolari dei diritti d'uso in ambito locale
dei canali CH 51 e 53 tenuti al rilascio delle frequenze, nelle  aree
ristrette  e  secondo  le  diverse  scadenze  temporali,  abbiano  la
facolta' di estendere il rilascio anche nelle residue aree  regionali
eventualmente oggetto dei suddetti diritti  d'uso,  al  fine  di  non
imporre l'esercizio di reti frammentate per un  limitato  periodo  di
tempo. A seguito del rilascio delle rispettive  frequenze  di  ambito
locale,  ai  titolari  dei  relativi  diritti  d'uso  sara'   erogato
l'indennizzo  corrispondente,  secondo  le  modalita'  previste   dal
decreto ministeriale adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1039,
lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come
modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  Invece, in merito alla liberazione  dei  CH  50  e  52  oggetto  di
diritto d'uso di operatori di rete nazionali per ogni area geografica
ristretta, in sostituzione di quelle rilasciate, ai  sensi  dell'art.
1, comma 1032, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  come
modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero assegna
in  via  transitoria  frequenze  disponibili,  tenendo  conto   della
necessita' di ridurre i  disagi  per  gli  utenti  ed  assicurare  la
continuita' d'impresa e l'economicita' della trasformazione  e  della
realizzazione delle reti. Anche ai sensi dell'art. 2, comma  2  della
delibera  n.  39/19/CONS  dell'AGCom,  secondo   cui,   nel   periodo
transitorio, possono essere consentite  utilizzazioni  temporanee  di
frequenze anche in deroga  ai  vigenti  piani  di  assegnazione,  per
frequenze disponibili si intendono  le  frequenze  non  assegnate  ad
alcun   operatore   o   le   frequenze    eventualmente    rilasciate
volontariamente,  nonche'  le  frequenze  pianificate  nel   PNAF   e
assegnate,  a  seguito   della   conclusione   delle   procedure   di
assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori  di  rete
nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e  1031-bis  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n.  145,  al  medesimo  operatore  di  rete  nazionale   destinatario
dell'assegnazione  transitoria  o  ad  un  nuovo  soggetto  ad   esso
riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale
(intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  della  delibera  n.
129/19/CONS dell'AGCom, nell'ambito delle citate procedure di cui  al
suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  Quanto ai criteri e alla tempistica della  transizione,  il  mutato
quadro normativo a  seguito  della  legge  di  bilancio  2019,  fermo
restando il rilascio anticipato dei canali CH 50 - 53, non  prescrive
piu' una tempistica specifica  ed  anticipata  di  spegnimento  delle
frequenze di alcuni soggetti, indicando comunque  il  termine  ultimo
del 30 giugno 2022 per la  conclusione  delle  operazioni.  Si  rende
pertanto   necessario   ipotizzare   un   calendario   di    rilascio
sostanzialmente omogeneo da un punto di vista temporale  tra  i  vari
soggetti di cui alle lettera b), c) ed e) dell'art.  1,  comma  1032,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  Per quanto sopra, si ritiene che l'individuazione delle scadenze  e
della sequenza di rilasci  e  attivazioni  di  frequenze  nelle  aree
geografiche, cosi' come la  composizione  delle  stesse  aree,  debba
considerare principalmente  la  riduzione  delle  interferenze  e  la
necessita' di ridurre i disagi per l'utenza,  alla  luce  del  quadro
frequenziale delle reti attualmente esercite e delle reti pianificate
dall'AGCom nel nuovo PNAF. 
  La valutazione  del  quadro  frequenziale  disponibile  presente  e
futuro  impone,  pertanto,  una  riflessione  sulle  modalita'  della
transizione. Infatti, il rilascio e la contestuale attivazione  delle
nuove  reti,  applicando  esclusivamente  il  criterio   delle   aree
geografiche con scadenze temporali  successive,  potrebbe  in  alcune
fattispecie determinare interferenze in  piu'  aree  del  Paese,  con
conseguenti  disagi  per  gli   utenti.   Pertanto,   una   soluzione
applicabile e' quella di adottare un criterio di transizione non solo
per aree geografiche ma, ove necessario, anche per reti,  utilizzando
il risparmio di bit  rate  garantito  dalla  codifica  DVBT/MPEG-4  e
l'attivazione contestuale di nuove  reti,  coerentemente  alle  nuove
assegnazioni, conformi al PNAF. Per le altre reti (locali e nazionali
interessate da  modifiche  solo  in  ambito  locale)  la  transizione
avverrebbe,  invece,  per   aree   geografiche.   Nel   corso   della
consultazione sono stati  proposti  due  scenari  alternativi  e,  in
merito, si ritiene che sia da preferire l'ipotesi che ha ricevuto  un
maggior numero di commenti favorevoli. In  particolare,  lo  scenario
maggiormente condiviso  dai  soggetti  partecipanti  prevede  l'avvio
delle operazioni,  nel  periodo  1°  settembre -  31  dicembre  2021,
dell'Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la  provincia
di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia  di
Bolzano e Area 3 -  Veneto,  provincia  di  Mantova,  Friuli  Venezia
Giulia, Emilia Romagna tranne  la  provincia  di  Piacenza;  per  poi
proseguire nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022,  con  l'Area  1  -
Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e concludere  nel
periodo 1° aprile - 20 giugno 2022 con l'Area 4 - Sicilia,  Calabria,
Puglia, Basilicata; Abruzzo,  Molise,  Marche,  indicando  come  casi
particolari il rilascio nel periodo 1° settembre 2021 -  31  dicembre
2021 di tutta la rete a livello nazionale sul CH 30, e nella  regione
Marche  del  CH  37  e  delle  frequenze  del  multiplex   contenente
l'informazione regionale del concessionario  del  servizio  pubblico,
anticipando in detta regione per i due multiplex citati  la  messa  a
regime. Il  suddetto  scenario  prevede  inoltre  il  rilascio  delle
frequenze degli operatori nazionali in banda 700MHz e in banda VHF in
multiplex differenti da quello  contenente  l'informazione  regionale
del concessionario del servizio pubblico, calendarizzato nel  periodo
1° aprile 2022 - 20 giugno 2022, a livello nazionale e  l'attivazione
del DVBT-2 per tutte le reti nazionali e locali nel periodo 21 giugno
2022 - 30 giugno 2022. 
  Le operazioni e le relative tempistiche sopra descritte  consentono
di tutelare gli utenti riducendo le interferenze e di semplificare le
operazioni tecniche  per  gli  operatori  di  rete,  contribuendo  al
positivo  svolgimento  della  transizione.  Il  previsto  rilascio  a
livello nazionale di tutta la rete del multiplex operante sul  canale
CH  30  e'  finalizzato  ad  evitare  interferenze  conseguenti  alla
attivazione per  aree  geografiche  del  nuovo  multiplex  contenente
l'informazione regionale del concessionario pubblico e l'attuale rete
dello stesso concessionario pubblico, ma  con  contenuti  differenti,
risolvendo quindi i possibili problemi di ricezione  da  parte  degli
utenti. A differenza di quanto previsto nell'ipotesi  alternativa  in
consultazione, inoltre, la  composizione  delle  aree  geografiche  e
l'ordine temporale delle fasi di  rilascio  della  soluzione  scelta,
consente, nel quadro rappresentato, di limitare le anticipazioni  del
rilascio del multiplex operante sul canale CH 37, non piu'  di  tutta
la  rete  a  livello  nazionale,  ma  solo  nella   Regione   Marche,
contestualmente alle operazioni di rilascio  nell'Area  2  e  Area  3
nella prima fase temporale (1° settembre - 31 dicembre  2021).  Anche
le operazioni del multiplex contenente l'informazione  regionale  del
concessionario pubblico si semplificano, in  quanto  si  procede  per
aree geografiche, con la sola anticipazione della regione Marche  nel
periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, oltre al rilascio  nell'Area
2 e Area 3. 
  Ritenuto, pertanto, di dover suddividere il territorio nazionale in
quattro aree geografiche per il rilascio  delle  frequenze,  nel  cui
ambito sono  individuate  quattro  aree  ristrette,  interessate  dai
rilasci delle frequenze dei canali 50 - 53, anche  con  lo  scopo  di
evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all'Italia,
tenendo conto di  quanto  dichiarato  e  concordato  nell'ambito  dei
coordinamenti internazionali e di  quanto  disposto  dalla  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145, ed al fine di assicurare  un  uso  efficiente  delle  risorse
frequenziali, la segmentazione dell'utenza  coinvolta  in  piu'  aree
geografiche, la riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi  per
gli operatori di rete, in coerenza con le  aree  tecniche  utilizzate
nel Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF); 
  Considerata quindi la  necessita'  di  aggiornare  il  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  8  agosto  2018,  conformemente  a
quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, come  modificata  dalla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
definendo un calendario di transizione, dal 1°  gennaio  2020  al  30
giugno 2022, sostanzialmente omogeneo da un punto di vista  temporale
tra  i  vari  soggetti  coinvolti  -  operatori  di  rete  nazionali,
operatori di rete in ambito  locale  e  concessionario  del  servizio
pubblico - fermo restando il rilascio anticipato dei Canali  50 -  53
in aree ristrette; 
  Ritenuto  di  indicare  modalita'  di  transizione  e  le  relative
tempistiche, in modo da tutelare gli utenti riducendo le interferenze
e di semplificare le operazioni tecniche  degli  operatori  di  rete,
contribuendo  al  positivo  svolgimento  delle  operazioni   tecniche
necessarie, valutando il quadro frequenziale risultante dalle attuali
assegnazioni dei diritti d'uso e la pianificazione del nuovo PNAF; 
  Ritenuto, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu'
efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior
numero di programmi trasmessi  dai  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi nel corso delle operazioni di transizione e di  agevolare
la migrazione tecnica  di  un'ampia  parte  della  popolazione  verso
standard di  trasmissione  avanzati,  tenendo  in  considerazione,  a
tutela degli utenti, il livello di diffusione dei  televisori  dotati
delle  codifiche  e  standard  piu'  innovativi,  di   prevedere   la
dismissione  della  codifica  DVBT/MPEG-2  in  favore  almeno   della
codifica MPEG-4 su standard DVBT, ed esclusivamente per il  multiplex
contenente  l'informazione   regionale   con   decomponibilita'   per
macroaree del concessionario del servizio pubblico  in  favore  della
codifica DVBT/MPEG-4 nel periodo transitorio al fine di garantirne la
ricezione da parte degli utenti, e di individuare, al  termine  delle
operazioni di transizione, ma comunque entro il 30  giugno  2022,  il
periodo  di  attivazione  a  regime  dello   standard   DVBT-2,   con
possibilita' per gli operatori di rete  interessati  di  attivare  lo
standard DVBT-2 anche prima della suddetta scadenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Aree geografiche 
 
  1. Al fine di definire il calendario  nazionale  che  individua  le
scadenze della  tabella  di  marcia  ai  fini  dell'attuazione  degli
obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio  2017  e  allo
scopo di evitare o ridurre problemi  interferenziali  verso  i  Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all'Italia,
assicurare  un  uso  efficiente  delle   risorse   frequenziali,   la
minimizzazione  delle   interferenze   all'interno   del   territorio
nazionale  e  la  riduzione  dei  disagi  dell'utenza  coinvolta,  il
territorio nazionale e' suddiviso in quattro aree geografiche, di cui
alla  Tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  per   assicurare,
coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1032  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma
1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145  e  con  le  aree  tecniche
utilizzate  nel  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
(PNAF), il rilascio delle frequenze da parte di tutti  gli  operatori
di rete titolari di relativi diritti  d'uso  in  ambito  nazionale  e
locale e la ristrutturazione del multiplex contenente  l'informazione
regionale  da  parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale. 
  2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di  cui  al  comma  1
sono individuate quattro  aree  ristrette,  di  cui  alla  Tabella  2
allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze
dei canali CH 50 e 52 da parte degli operatori di rete  titolari  dei
relativi diritti d'uso in ambito nazionale e dei canali CH 51 e 53 da
parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso  in
ambito locale, di cui alla lettera d) dell'art. 1  comma  1032  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma
1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.