IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER IL SUD Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 31 «Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, recante interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi, mediante investimenti nel capitale di rischio da attuare tramite l'istituzione di un fondo comune di investimento chiuso per operazioni di venture capital; Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilita' 2015), approva il «Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il quale ha l'obiettivo di rafforzare e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti privati e, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e accesso al credito» del suddetto piano operativo, che si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese attraverso il sostegno a progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree soggette a crisi delle attivita' produttive, la transizione industriale di comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto; Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede, a valere sulle risorse del «Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020», uno stanziamento di 200 milioni di euro per contrastare i fenomeni di cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2018, recante interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attivita' o di delocalizzazione produttiva, finanziati a valere sull'assegnazione di cui alla predetta delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa' di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145; l'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che attribuisce il diritto di opzione all'Istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti; l'art. 1, comma 121, che prevede che le risorse di cui al precitato decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018 sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalita' di cui al comma 116 della medesima legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di concerto con il Ministro per il sud, sentita la cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed assicurando l'informativa al CIPE; l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi per il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; l'art. 1, comma 207, che prevede che lo Stato puo' sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento; Considerato che l'art. 1, comma 208, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Considerato che l'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; Ritenuto opportuno, al fine di perseguire con maggiore efficacia l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di rischio e garantire una adeguata sinergia con gli strumenti gia' in essere, che il predetto Fondo di sostegno al venture capital intervenga altresi' in fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018; Ritenuto, altresi', opportuno stabilire, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145 del 2018, le modalita' di utilizzo delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «comunicazione»: comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04); b) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); c) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di societa' di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di investimento alternativo di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018; d) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero; e) «investimento nelle PMI»: si intende l'operazione di sottoscrizione, ovvero l'impegno vincolante di sottoscrizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity emessi dalle PMI oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital; f) «investitori privati indipendenti»: gli investitori privati che non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono; g) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed integrazioni; h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; i) «PMI»: l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'allegato 1 al regolamento di esenzione; j) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity); k) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; l) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato. m) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018.