IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER IL SUD
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti
da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di
mercato»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e
successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 31
«Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio
2015, recante interventi per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano
innovazioni nei processi, beni o servizi, mediante investimenti nel
capitale di rischio da attuare tramite l'istituzione di un fondo
comune di investimento chiuso per operazioni di venture capital;
Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che, in
applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n.
190/2014 (legge di stabilita' 2015), approva il «Piano operativo
imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, il quale ha l'obiettivo di rafforzare e
rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale,
promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti privati e,
in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e accesso
al credito» del suddetto piano operativo, che si pone l'obiettivo di
favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e occupazionale dei
diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese attraverso
il sostegno a progetti di investimento ed eventuali progetti di
ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da grandi, medie e
piccole imprese, che siano in grado di favorire l'ammodernamento
tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di investimenti
esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree soggette a
crisi delle attivita' produttive, la transizione industriale di
comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese verso
produzioni a maggiore valore aggiunto;
Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede, a
valere sulle risorse del «Piano operativo imprese e competitivita'
FSC 2014-2020», uno stanziamento di 200 milioni di euro per
contrastare i fenomeni di cessazione delle attivita' e/o di
delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli
investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di
grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione
caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse
quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio
2018, recante interventi di sostegno agli investimenti e
all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle
attivita' o di delocalizzazione produttiva, finanziati a valere
sull'assegnazione di cui alla predetta delibera CIPE n. 14 del 28
febbraio 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare:
l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di semplificare e
rafforzare il settore del venture capital e il tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa' di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art. 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 1, comma 897, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge
30 dicembre 2018, n. 145;
l'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
attribuisce il diritto di opzione all'Istituto nazionale di
promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria
in Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da
essa gestiti;
l'art. 1, comma 121, che prevede che le risorse di cui al
precitato decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio
2018 sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le
utilizza per le finalita' di cui al comma 116 della medesima legge n.
145 del 2018, in quanto compatibili con le politiche economiche del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di concerto con il Ministro per
il sud, sentita la cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703,
lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed assicurando
l'informativa al CIPE;
l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di promuovere gli
investimenti in capitale di rischio da parte di operatori
professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo
economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi per
il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per
il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011;
l'art. 1, comma 207, che prevede che lo Stato puo' sottoscrivere
le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri
investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella
ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti
organismi di investimento;
Considerato che l'art. 1, comma 208, della richiamata legge 30
dicembre 2018, n. 145, prevede che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui
ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento
del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014;
Considerato che l'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018
prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il
Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire con maggiore efficacia
l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di rischio e
garantire una adeguata sinergia con gli strumenti gia' in essere, che
il predetto Fondo di sostegno al venture capital intervenga altresi'
in fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui
all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018;
Ritenuto, altresi', opportuno stabilire, in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145 del
2018, le modalita' di utilizzo delle risorse di cui alla delibera
CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018,
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «comunicazione»: comunicazione della Commissione recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04);
b) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
c) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di investimento
collettivo del risparmio di tipo chiuso costituiti sotto forma di
societa' di investimento a capitale fisso ovvero di fondi di
investimento alternativo di cui all'art. 31, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultime
intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018;
d) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo di sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
e) «investimento nelle PMI»: si intende l'operazione di
sottoscrizione, ovvero l'impegno vincolante di sottoscrizione di
strumenti finanziari di equity o quasi equity emessi dalle PMI
oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital;
f) «investitori privati indipendenti»: gli investitori privati
che non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono;
g) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive
modificazioni ed integrazioni;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «PMI»: l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'allegato
1 al regolamento di esenzione;
j) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra
equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred
equity);
k) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
l) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato.
m) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di cui all'art.
1, comma 116, della legge n. 145/2018.