IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l'art. 1, comma 806, con cui si dispone che «Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 179, a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento»; Visto altresi' l'art. 1, comma 807 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale «Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24»; Visto, inoltre, il successivo art. 1, comma 808 della legge n. 145 del 2018, secondo il quale «Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti»; Visto, infine, l'art. 1, comma 809 della legge n. 145 del 2018, in base al quale «Agli oneri derivanti dai commi 806 a 808 si provvede: a) quanto 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili gia' destinate al credito di imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108» ed, in particolare, l'art. 2 nel quale e' definito il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica articolato su tutto il territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e non esclusivi, che possono vendere alle condizioni stabilite dal medesimo decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l'art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 18 dicembre 2013, agli aiuti de minimis; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Decreta: Art. 1 Oggetto e categorie di beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 806 a 808, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto un credito d'imposta in favore dei soggetti di seguito indicati: a) esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; b) esercenti attivita' commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, «cosiddetti punti vendita non esclusivi», a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.