IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633 recante «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in
particolare, gli articoli 71-sexies, 71-septies, 71-octies, in
materia di compenso, cosi' detto per «copia privata», riconosciuto
agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori
originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori
e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere
protette dal diritto d'autore;
Visto l'art. 193 della citata legge n. 633 del 1941, il quale
prevede che il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore
puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di
determinate questioni di volta in volta con provvedimento del
Presidente;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali
delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 concernente «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 recante
«Determinazione del compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi» ed il successivo decreto ministeriale 20
giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633»;
Vista la sentenza parziale n. 823/2015 della sesta sezione del
Consiglio di Stato che, nel rigettare gli appelli proposti avverso le
sentenze n. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2191, 2162, ha disposto
contestualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell'Unione europea, al fine di verificare la conformita' del sistema
italiano in materia di compenso per copia privata con la disciplina
dettata della direttiva 2011/29/CE del 22 maggio 2001,
«sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella societa' dell'informazione, e, in particolare,
con il considerando 31 e con l'art. 5, § 2, lettera b)»;
Considerato che, con sentenza 22 settembre 2015 resa nella causa
C-110/15, la Corte di giustizia si e' pronunciata sulle questioni
deferite dichiarando: «il diritto dell'Unione europea, in particolare
l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (...)
dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
la quale subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia
privata (...) alla conclusione di accordi tra un ente (...) e i
debitori del compenso e le loro associazioni di categoria e che,
dall'altro, stabilisca che il rimborso di detto prelievo (...) puo'
essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e
supporti»;
Vista la sentenza n. 4938 del 2017, con la quale il Consiglio di
Stato ha annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto
ministeriale 30 dicembre 2009, il quale aveva affidato alla S.I.A.E.
la promozione di protocolli attuativi «anche al fine di praticare
esenzioni [dal compenso per copia privata] oggettive o soggettive,
come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti
(...)»;
Tenuto conto che l'art. 4 dell'allegato tecnico del vigente decreto
ministeriale 20 giugno 2014 riprende, con la medesima formulazione,
l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre
2009, annullato dalla sentenza n. 4938 del 2017 del Consiglio di
Stato;
Rilevata l'esigenza di disciplinare la materia dell'esenzione ex
ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della destinazione
di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei
all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi,
ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e
supporti, nonche' di prevedere un idoneo sistema di rimborsi;
Tenuto conto che, con nota prot. n. 7996 in data 21 marzo 2018,
l'ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali ha incaricato il comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore di svolgere le attivita' necessarie alla revisione
del decreto ministeriale 20 giugno 2014, anche alla luce della
sentenza n. 4938/2017 del Consiglio di Stato, e che, in esecuzione
dell'incarico ricevuto, il Presidente del comitato ha istituito, con
decreto 24 maggio 2018, una apposita commissione speciale;
Tenuto conto dei lavori della commissione speciale nell'ambito del
comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, la quale ha
valutato le istanze provenienti da soggetti interessati,
potenzialmente beneficiari di esenzioni ex ante dal versamento
dell'equo compenso in ragione della destinazione di apparecchi e
supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie
private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso
professionale di detti apparecchi e supporti, nonche' le osservazioni
svolte in occasione dell'audizione delle associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie tenute al versamento del compenso,
indetta con nota dell'ufficio di Gabinetto n. 155 in data 3 gennaio
2019, e tenutasi il 22 gennaio 2019;
Visto il parere espresso dal comitato consultivo permanente per il
diritto d'autorenell'adunanza del 19 marzo 2019 sulla revisione della
disciplina delle esenzioni dal compenso per copia privata;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno
2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi»
1. L'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20
giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi» e' sostituito dai seguenti:
«Art. 4. (Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art.
71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633). - 1. Il compenso di
cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non e'
dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione
manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di
fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso
esclusivamente professionale.
2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al
comma 1 i seguenti casi:
a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri
Paesi;
b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di
diagnostica strumentale in campo medico;
c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le
consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata
inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di
videogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di
duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il
tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche,
cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art.
71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla
dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3
apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle
cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e
istituti culturali, idonee ad assicurare l'efficace espletamento
delle funzioni di controllo di cui all'art. 4-ter, anche attraverso
l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e
supporti di registrazione, ove presenti.
4. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la
riconducibilita' di una fattispecie concreta alle ipotesi di
esenzione di cui ai commi 1 e 2. S.I.A.E. rende il parere richiesto
entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Art. 4-bis (Rimborsi). - 1. Nei casi di esenzione di cui all'art.
4, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art.
71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono
richiedere il rimborso del compenso:
a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22
aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso
nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione;
b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato
ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti
di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di
vendita.
2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a
S.I.A.E. in modalita' telematica entro centoventi giorni dalla fine
del trimestre solare nel quale e' stata emessa la fattura riferita
alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il
rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalita'
stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti
culturali, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento
del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a
richiederne il rimborso.
3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la
concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso
entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal
richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per
copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del
compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato.
Art. 4-ter (Controlli e vigilanza). - 1. S.I.A.E. esercita i poteri
e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n.
633, anche verificando la correttezza e veridicita' della
comunicazione di cui all'art. 4, comma 3.
2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti
per l'esenzione, ne da' comunicazione all'interessato con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta
elettronica certificata. Con le stesse modalita' l'interessato puo'
presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e
memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al
precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del
procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si
applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 71-septies, comma 4,
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attivita'
culturali una relazione annuale sulle attivita' svolte ai sensi del
presente articolo, nonche' degli articoli 4 e 4-bis.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali vigila,
d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto».