IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, recante «Riordinamento delle scuole  dirette  a  fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il capo III; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»  e,  in  particolare,  l'art.  4,
comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante «Modifica alla  disciplina  del  concorso  per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione  per  le
professioni legali, a norma dell'art. 17,  commi  113  e  114,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto in particolare l'art.  16,  comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che  «il  numero
dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia,  in  misura  non
inferiore al dieci per  cento  del  numero  complessivo  di  tutti  i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto,  altresi',  del  numero  dei  magistrati  cessati  dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del  venti
per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei  notai
nel medesimo  periodo,  del  numero  di  abilitati  alla  professione
forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri  sbocchi
professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni  di
ricettivita' delle scuole»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
recante il  regolamento  sull'istituzione  e  l'organizzazione  delle
scuole  di  specializzazione  per  le  professioni   legali   e,   in
particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  prescrive  che  «il  numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere  alle  scuole
di  specializzazione  per  le  professioni  legali   e'   determinato
annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 398 del 1997»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,  per
la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  Presidenza,
della Corte dei conti e il Consiglio di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di  un  testo  unico  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in forza del  quale
«il numero dei laureati da ammettere alle scuole di  specializzazione
per le professioni legali  sia  determinato,  fermo  restando  quanto
previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17  novembre  1997,  n.
398, in misura non superiore a dieci  volte  il  maggior  numero  dei
posti considerati negli ultimi tre  bandi  di  concorso  per  uditori
giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in  materia
di progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»
e, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   11
dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla  valutazione  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.
137, riguardante  il  regolamento  sulla  riforma  degli  ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3,  e  11,
comma 2; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova
disciplina  dell'ordinamento  della   professione   forense   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 9,  in  forza  del  quale  «il  diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre  1997,
n.  398,  e  successive  modificazioni,  e'  valutato  ai  fini   del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno»; 
  Vista la nota prot. n. 35024 del 22 febbraio 2019, con la quale  il
Ministero   della   giustizia,    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  direzione  generale  dei
magistrati, ufficio II - concorsi, ha comunicato il numero  di  posti
per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato
ordinario; 
  Vista la nota prot. n. 42368 del 5 marzo  2019,  con  la  quale  il
Ministero   della   giustizia,    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  direzione  generale  del
personale e della formazione, ufficio V - pensioni, ha comunicato  il
numero  dei  magistrati  ordinari  cessati  dal  servizio  nel  corso
dell'anno 2018; 
  Vista la nota prot. n. 47369 del 5 marzo  2019,  con  la  quale  il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di  giustizia,
direzione generale della giustizia civile, ufficio II, ha  comunicato
il numero dei notai cessati dal servizio nel corso dell'anno 2018, il
numero degli abilitati alla professione forense nelle sessioni 2016 e
2017  e  il  numero  dei  presenti  agli  scritti   nell'anno   2018,
riservandosi di comunicare gli ulteriori dati  richiesti  non  appena
disponibili; 
  Vista la nota prot. n. 12824 del 10 aprile 2019, con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, direzione generale per  i  contratti,  gli
acquisti e per i sistemi informativi e la  statistica,  ufficio  VI -
statistica  e  studi,  ha  comunicato  il  numero  dei  laureati   in
giurisprudenza nel corso dell'anno 2018; 
  Ravvisata la necessita' di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  il
numero dei laureati in giurisprudenza da  ammettere  alle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2019-2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno  accademico  2019-2020,  il  numero  complessivo  dei
laureati   in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole    di
specializzazione per le  professioni  legali,  determinato  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge  25  luglio
2005, n. 150, e' pari a 3.600 unita'. 
  2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola  di
specializzazione e' determinata con  successivo  decreto  recante  il
bando  di  ammissione  alle  scuole  di   specializzazione   per   le
professioni legali, anno accademico 2019/2020, ai sensi dell'art.  4,
comma 1, del decreto ministeriale 21  dicembre  1999,  n.  537  nelle
premesse citato. 
 
    Roma, 13 giugno 2019 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Bussetti            
 
Il Ministro della giustizia 
          Bonafede